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DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 1997, n. 265

Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere e) e g), della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  24-8-1997 al: 17-11-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettere e) e g);
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1997, concernente rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei commissari di leva, dei professori, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. La dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nelle qualifiche funzionali e relativi profili professionali, rideterminata in 50.250 unità dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 1997, è fissata in 43.000 unità, da raggiungere a conclusione del processo di ristrutturazione dello strumento militare e comunque entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo criteri atti ad assicurare il rispetto delle specifiche attribuzioni, nell'ottica di una integrazione funzionale.
2. Alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei dirigenti generali e dei dirigenti, dei professori ordinari, straordinari ed associati delle Accademie navale ed aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonché dei commissari di leva, si provvede, con |e modalità e le cadenze di cui all'articolo 3, in relazione alle funzioni scaturenti dalla ristrutturazione, secondo criteri atti ad assicurare il rispetto delle specifiche attribuzioni.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, lettere e) e g):
"1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:
a)-d) (omissis);
e) disciplinare l'eventuale mobilità contrattata dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali e le regioni interessate le iniziative volte ad evitare negative ricadute sociali, derivanti da eventuali riduzioni;
f) (omissis);
g) rideterminare, coerentemente con la suddetta ristrutturazione, le dotazioni organiche in base alla definizione dei carichi di lavoro, procedendo alla copertura dei posti disponibili anche attraverso la riqualificazione dei dipendenti civili con le medesime procedure previste dall'art. 3, commi da 205 a 208".
Nota all'art. 1:
- Il D.P.C.M. 7 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 29 aprile 1997, reca: "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei commissari di leva, dei professori, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa".