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DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 1997, n. 265

Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere e) e g), della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 24-8-1997
al: 17-11-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  ed  in particolare
l'articolo 1, comma 1, lettere e) e g);
  Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante le attribuzioni del
Ministro  della  difesa,  ristrutturazione  dei  vertici  delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
7  febbraio  1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  98  del  29  aprile 1997, concernente rideterminazione
delle   dotazioni   organiche   delle  qualifiche  dirigenziali,  dei
commissari di leva, dei professori, delle qualifiche funzionali e dei
profili  professionali  del  personale  civile  del  Ministero  della
difesa;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 1997;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui all'articolo
1, comma 2, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 luglio 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  difesa,  di  concerto con i Ministri per la funzione
pubblica  e  gli affari regionali e del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.  La  dotazione organica del personale civile del Ministero della
difesa,  inquadrato  nelle  qualifiche  funzionali e relativi profili
professionali,   rideterminata  in  50.250  unita'  dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri in data 7 febbraio 1997, e'
fissata  in  43.000 unita', da raggiungere a conclusione del processo
di  ristrutturazione  dello  strumento militare e comunque entro otto
anni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, secondo
criteri atti ad assicurare il rispetto delle specifiche attribuzioni,
nell'ottica di una integrazione funzionale.
  2.  Alla  rideterminazione  delle dotazioni organiche dei dirigenti
generali  e  dei  dirigenti, dei professori ordinari, straordinari ed
associati  delle  Accademie  navale  ed  aeronautica  e dell'Istituto
idrografico   della  Marina,  nonche'  dei  commissari  di  leva,  si
provvede,  con  |e  modalita'  e le cadenze di cui all'articolo 3, in
relazione  alle  funzioni  scaturenti dalla ristrutturazione, secondo
criteri atti ad assicurare il rispetto delle specifiche attribuzioni.


    Avvertenza:
Il   testo delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce  che essa non puo'   avvenire   se    non    con
          determinazione    di    principi    e   criteri direttivi e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            -     La  legge    28  dicembre   1995,   n.  549,   reca
          misure   di razionalizzazione  della  finanza  pubblica. Si
          trascrive  il  testo dell'art. 1, comma 1, lettere e) e g):
            "1.   Il Governo   della   Repubblica e'   delegato    ad
          emanare,  entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti
          a:
              a)-d) (omissis);
            e) disciplinare  l'eventuale mobilita' contrattata    dei
          lavoratori,  anche   concordando   con   le  organizzazioni
          sindacali  e  le  regioni interessate le  iniziative  volte
          ad   evitare   negative   ricadute  sociali,  derivanti  da
          eventuali riduzioni;
              f) (omissis);
            g)  rideterminare,    coerentemente  con  la     suddetta
          ristrutturazione,  le   dotazioni  organiche in  base  alla
          definizione dei   carichi   di lavoro,   procedendo    alla
          copertura     dei   posti  disponibili  anche attraverso la
          riqualificazione dei   dipendenti civili  con  le  medesime
          procedure previste dall'art. 3, commi da 205 a 208".
          Nota all'art. 1:
            - Il D.P.C.M. 7 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale  - n. 98
          del   29   aprile  1997,  reca:    "Rideterminazione  delle
          dotazioni organiche   delle qualifiche dirigenziali,    dei
          commissari  di   leva,  dei   professori,  delle qualifiche
          funzionali   e   dei profili  professionali  del  personale
          civile del Ministero della difesa".