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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1997, n. 160

Regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-6-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2001)
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Testo in vigore dal:  29-6-1997 al: 7-7-2001
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IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva n. 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, che attua la direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 88/182/CEE, recepita con l'articolo 53 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, che attua la direttiva 88/301/CCE relativa alla concorrenza sul mercato dei terminali di telecomunicazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 - allegato 11 relativo alla procedura per l'omologazione delle apparecchiature terminali da connettere alla rete pubblica di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n 615, che attua la direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalle direttiva 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che attua la direttiva 91/263/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiatura terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;
Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, ed in particolare l'atto finale, allegato II/XVIII;
Considerato che in assenza di regole tecniche comuni è necessario istituire una procedura di approvazione nazionale dei terminali di telecomunicazioni, basata sulle regole tecniche, sulle norme tecniche e sulle specifiche tecniche nazionali;
Considerato che tale procedura nazionale deve prevedere l'accesso dei costruttori, dei loro mandatari o dei fornitori residenti nell'ambito dei Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, in conformità ai principi enunciati dal trattato sull'Unione europea;
Considerata l'opportunità che la procedura stessa sia analoga alla procedura di approvazione europea disciplinata dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;
Ritenuto, in conseguenza, necessario introdurre una nuova procedura nazionale di approvazione dei terminali di telecomunicazioni in sostituzione di quella stabilita dall'allegato 11 al decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314;
Vista la notifica n. 95/0193/I alla Commissione europea del progetto di regolamento, di cui alla nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prot. 160417 del 21 settembre 1995;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Ritenuto di non poter concordare con l'avviso del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni inteso a richiedere la comunicazione al Ministero di qualsiasi modifica al terminale anche se non influisce sulla rispondenza ai requisiti essenziali o sulle condizioni d'uso, e ciò in quanto: l'adempimento è gravoso per il costruttore; esso richiede un impegno organizzativo al Ministero non rispondente ad esigenze concrete; il Ministero ha sempre la possibilità di effettuare controlli sulla commercializzazione e sulla utilizzazione dei terminali;
Sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (GM/103283/4367DL/CR del 2 aprile 1997);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "approvazione nazionale", l'autorizzazione al richiedente che consente il collegamento alla rete pubblica italiana di telecomunicazioni di una apparecchiatura terminale conforme alle rel- ative specifiche tecniche, norme tecniche o regole tecniche nazionali;
b) "apparecchiatura terminale", di seguito chiamata terminale, un'apparecchiatura destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico, ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire ad essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;
c) "autorizzazione temporanea", quella che consente in assenza di approvazione nazionale la connessione temporanea alla rete pubblica di telecomunicazioni italiana di uno o più terminali;
d) "requisiti essenziali", quei requisiti ai quali devono soddisfare le apparecchiature terminali e cioè:
1) la sicurezza dell'utilizzatore, nella misura in cui tale requisito non sia già contemplato dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791;
2) la sicurezza degli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazioni, nella misura in cui tale requisito non sia già contemplato dalla stessa legge 18 ottobre 1977, n. 791;
3) la compatibilità elettromagnetica, nella misura in cui i relativi requisiti riguardino il terminale in modo specifico;
4) la protezione della rete pubblica di telecomunicazioni da danni;
5) la utilizzazione efficace dello spettro delle radiofrequenze, se del caso;
6) l'interfunzionamento dei terminali con le apparecchiatura della rete pubblica di telecomunicazioni al fine di realizzare, modificare, tassare, mantenere e interrompere collegamenti reali o virtuali;
7) l'interfunzionamento tra terminali attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, nei casi giustificati definiti in sede comunitaria;
e) "rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
f) "specifica tecnica", la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste per un prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni ad essa applicabili per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, il marchio e l'etichettatura;
g) "norma tecnica", la specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;
h) "norma tecnica armonizzata", la norma tecnica adottata da uno degli organismi di normalizzazione europei CEN, CENELEC, ETSI su mandato della commissione europea;
i) "regola tecnica comune", la regola tecnica derivata da norme tecniche armonizzate valida nei Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominati Paesi SEE, contenente solo i requisiti essenziali, la cui osservanza è obbligatoria;
l) "regola tecnica nazionale", il documento derivato da specifiche o norme tecniche, riguardante i soli requisiti essenziali, adottato con un provvedimento normativo nazionale la cui osservanza è obbligatoria;
m) "laboratorio di prova accreditato", il laboratorio di prova accreditato sulla base del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, art. 7, che esegue le prove prescritte dalle regole tecniche comuni e dalle regole e norme tecniche europee e nazionali;
n) "organismo designato per la certificazione e la sorveglianza dei sistemi qualità aziendali", un organismo abilitato quale terza parte competente a svolgere i compiti relativi alla valutazione, alla certificazione ed alla sorveglianza della conformità delle aziende sulla base della:
- norma UNI EN ISO 9001 per la qualità completa;
- norma UNI EN ISO 9002 per la qualità di produzione;
o) "certificato di esame del tipo", il certificato rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni mediante il quale si attesta che il tipo di apparecchiatura terminale di telecomunicazioni è rispondente ad una specifica tecnica, ad una norma tecnica o ad una regola tecnica.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 18 ottobre 1977, n. 791, attua la direttiva 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614.
"Art. 7 (Accreditamento dei laboratori di prova). - 1.
La direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi accredita i laboratori di prova sentita una commissione tecnica consultiva nominata dalla stessa direzione, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiana.
2. Per l'accertamento si applica la procedura di cui all'allegato 5.
3. I laboratori di prova accreditati dalla direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi verificano la conformità dei terminali e delle apparecchiature nonché degli apparati e dei sistemi della rete pubblica di telecomunicazioni alle regole tecniche comuni, alle norme tecniche europee, alle norme armonizzate ed alle regole e norme tecniche nazionali".