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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1997, n. 160

Regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-6-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2001)
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Testo in vigore dal: 29-6-1997
al: 7-7-2001
aggiornamenti all'articolo
          IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
   Visto  il  testo  unico  delle disposizioni legislative in materia
postale  di  bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
   Vista  la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva n.
73/23/CEE,   relativa   alle  garanzie  di  sicurezza  del  materiale
elettrico  destinato  ad  essere  utilizzato  entro  alcuni limiti di
tensione;
   Vista  la  legge  21  giugno  1986, n. 317, che attua la direttiva
83/189/CEE  relativa alla procedura di informazione nel settore delle
norme  e  delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva
88/182/CEE,  recepita con l'articolo 53 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428;
   Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Vista  la  legge  28  marzo  1991,  n. 109, che attua la direttiva
88/301/CCE  relativa  alla  concorrenza  sul mercato dei terminali di
telecomunicazioni;
   Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 - allegato 11
relativo  alla  procedura  per  l'omologazione  delle apparecchiature
terminali da connettere alla rete pubblica di telecomunicazioni;
   Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n 615, che attua la
direttiva  89/336/CEE  relativa alla compatibilita' elettromagnetica,
modificata  ed  integrata  dalle  direttiva  92/31/CEE,  93/68/CEE  e
93/97/CEE;
   Visto  il  decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che attua
la   direttiva   91/263/CEE   riguardante   il  ravvicinamento  delle
legislazioni   degli   Stati  membri  relative  alle  apparecchiatura
terminali  di  telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento
della  loro conformita', come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed
integrata dalla direttiva 93/97/CEE;
   Vista  la  legge 28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e
l'esecuzione  dell'accordo  sullo  Spazio  economico  europeo fatto a
Oporto  il  2  maggio  1992  e del protocollo di adattamento di detto
accordo  firmato  a  Bruxelles  il  17  marzo 1993, ed in particolare
l'atto finale, allegato II/XVIII;
   Considerato che in assenza di regole tecniche comuni e' necessario
istituire  una  procedura  di approvazione nazionale dei terminali di
telecomunicazioni, basata sulle regole tecniche, sulle norme tecniche
e sulle specifiche tecniche nazionali;
   Considerato  che tale procedura nazionale deve prevedere l'accesso
dei  costruttori,  dei  loro  mandatari  o  dei  fornitori  residenti
nell'ambito  dei  Paesi  aderenti  all'accordo sullo Spazio economico
europeo,   in   conformita'   ai   principi  enunciati  dal  trattato
sull'Unione europea;
   Considerata  l'opportunita'  che  la  procedura stessa sia analoga
alla  procedura  di  approvazione  europea  disciplinata  dal decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 614;
   Ritenuto,   in   conseguenza,   necessario  introdurre  una  nuova
procedura    nazionale    di    approvazione    dei    terminali   di
telecomunicazioni  in  sostituzione di quella stabilita dall'allegato
11 al decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314;
   Vista  la  notifica  n.  95/0193/I  alla  Commissione  europea del
progetto   di   regolamento,   di   cui   alla   nota  del  Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato prot. 160417 del 21
settembre 1995;
   Sentito  il  Consiglio  superiore  tecnico  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
   Ritenuto  di  non  poter  concordare  con  l'avviso  del Consiglio
superiore  tecnico  delle  poste  e  delle telecomunicazioni inteso a
richiedere  la  comunicazione  al  Ministero di qualsiasi modifica al
terminale  anche  se  non  influisce  sulla  rispondenza ai requisiti
essenziali  o sulle condizioni d'uso, e cio' in quanto: l'adempimento
e' gravoso per il costruttore; esso richiede un impegno organizzativo
al  Ministero  non  rispondente ad esigenze concrete; il Ministero ha
sempre    la    possibilita'    di    effettuare    controlli   sulla
commercializzazione e sulla utilizzazione dei terminali;
   Sentito    il    Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
   Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 20 marzo 1997;
   Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (GM/103283/4367DL/CR del 2 aprile 1997);
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1
                            (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
   a)  "approvazione  nazionale", l'autorizzazione al richiedente che
consente   il   collegamento   alla   rete   pubblica   italiana   di
telecomunicazioni di una apparecchiatura terminale conforme alle rel-
ative   specifiche   tecniche,   norme  tecniche  o  regole  tecniche
nazionali;
   b)  "apparecchiatura  terminale",  di  seguito chiamata terminale,
un'apparecchiatura  destinata ad essere collegata mediante un sistema
cablato,  radio, ottico o altro sistema elettromagnetico, ad una rete
pubblica  di  telecomunicazioni,  vale  a  dire  ad  essere collegata
direttamente   ad   un  punto  terminale  di  una  rete  pubblica  di
telecomunicazioni   o   interfunzionare  con  una  rete  pubblica  di
telecomunicazioni,  in quanto collegata direttamente o indirettamente
ad  un  suo  punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la
ricezione di informazioni;
   c)  "autorizzazione temporanea", quella che consente in assenza di
approvazione  nazionale  la connessione temporanea alla rete pubblica
di telecomunicazioni italiana di uno o piu' terminali;
   d)   "requisiti   essenziali",  quei  requisiti  ai  quali  devono
soddisfare le apparecchiature terminali e cioe':
   1)  la  sicurezza  dell'utilizzatore,  nella  misura  in  cui tale
requisito  non  sia  gia' contemplato dalla legge 18 ottobre 1977, n.
791;
   2)   la   sicurezza   degli  operatori  delle  reti  pubbliche  di
telecomunicazioni,  nella  misura  in cui tale requisito non sia gia'
contemplato dalla stessa legge 18 ottobre 1977, n. 791;
   3)  la  compatibilita'  elettromagnetica,  nella  misura  in cui i
relativi requisiti riguardino il terminale in modo specifico;
   4)  la  protezione  della  rete  pubblica  di telecomunicazioni da
danni;
   5)  la  utilizzazione efficace dello spettro delle radiofrequenze,
se del caso;
   6) l'interfunzionamento dei terminali con le apparecchiatura della
rete pubblica di telecomunicazioni al fine di realizzare, modificare,
tassare, mantenere e interrompere collegamenti reali o virtuali;
   7)  l'interfunzionamento tra terminali attraverso la rete pubblica
di   telecomunicazioni,   nei  casi  giustificati  definiti  in  sede
comunitaria;
   e) "rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubblica
di  telecomunicazioni  che  permette  la  trasmissione di segnali fra
punti  terminali  definiti  della  rete,  mediante fili, ponti radio,
mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
   f)  "specifica  tecnica",  la  specificazione  che  figura  in  un
documento che definisce le caratteristiche richieste per un prodotto,
quali  i  livelli  di  qualita',  le  prestazioni,  la sicurezza e le
dimensioni,  comprese  le prescrizioni ad essa applicabili per quanto
riguarda  la  terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova,
l'imballaggio, il marchio e l'etichettatura;
   g)  "norma tecnica", la specifica tecnica adottata da un organismo
di normalizzazione riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o
continua, la cui osservanza non e' obbligatoria;
   h)  "norma  tecnica armonizzata", la norma tecnica adottata da uno
degli  organismi  di  normalizzazione  europei  CEN, CENELEC, ETSI su
mandato della commissione europea;
   i)  "regola  tecnica  comune", la regola tecnica derivata da norme
tecniche  armonizzate  valida  nei  Paesi  aderenti all'accordo sullo
Spazio economico europeo, di seguito denominati Paesi SEE, contenente
solo i requisiti essenziali, la cui osservanza e' obbligatoria;
   l) "regola tecnica nazionale", il documento derivato da specifiche
o  norme  tecniche, riguardante i soli requisiti essenziali, adottato
con  un  provvedimento  normativo  nazionale  la  cui  osservanza  e'
obbligatoria;
   m)  "laboratorio  di  prova  accreditato", il laboratorio di prova
accreditato  sulla  base del decreto legislativo 12 novembre 1996, n.
614,  art.  7,  che  esegue le prove prescritte dalle regole tecniche
comuni e dalle regole e norme tecniche europee e nazionali;
   n)  "organismo  designato  per la certificazione e la sorveglianza
dei  sistemi  qualita' aziendali", un organismo abilitato quale terza
parte competente a svolgere i compiti relativi alla valutazione, alla
certificazione  ed  alla sorveglianza della conformita' delle aziende
sulla base della:
- norma UNI EN ISO 9001 per la qualita' completa;
- norma UNI EN ISO 9002 per la qualita' di produzione;
   o)  "certificato di esame del tipo", il certificato rilasciato dal
Ministero  delle poste e delle telecomunicazioni mediante il quale si
attesta che il tipo di apparecchiatura terminale di telecomunicazioni
e'  rispondente  ad  una specifica tecnica, ad una norma tecnica o ad
una regola tecnica.
                                     NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - La legge 18 ottobre 1977, n. 791, attua  la  direttiva
          73/23/CEE,   relativa   alle   garanzie  di  sicurezza  del
          materiale elettrico destinato ad  essere  utilizzato  entro
          alcuni limiti di tensione.
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo 12 novembre 1996, n. 614.
             "Art. 7 (Accreditamento dei laboratori di prova).  -  1.
          La direzione generale per la regolamentazione e la qualita'
          dei  servizi  accredita  i  laboratori di prova sentita una
          commissione  tecnica  consultiva  nominata   dalla   stessa
          direzione,  di  cui  sono  chiamati  a  far parte almeno un
          rappresentante del Ministero dell'industria, del  commercio
          e  dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli
          organismi di normazione italiana.
             2. Per l'accertamento si applica  la  procedura  di  cui
          all'allegato 5.
             3.  I  laboratori  di  prova accreditati dalla direzione
          generale per la regolamentazione e la qualita' dei  servizi
          verificano   la   conformita'   dei   terminali   e   delle
          apparecchiature nonche' degli apparati e dei sistemi  della
          rete  pubblica  di  telecomunicazioni  alle regole tecniche
          comuni, alle norme tecniche europee, alle norme armonizzate
          ed alle regole e norme tecniche nazionali".