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DECRETO-LEGGE 6 maggio 1997, n. 117

Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/5/1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 1997, n. 203 (in G.U. 05/07/1997, n.155).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/1997)
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Testo in vigore dal: 6-7-1997
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di adottare un
piano  per  un adeguato potenziamento degli impianti di prevenzione e
di sicurezza per la tutela del patrimonio culturale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i  beni  culturali  e  ambientali,  di  concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  Ministro  per i beni culturali e ambientali, entro sessanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, adotta
un  piano  straordinario inteso all'installazione, all'adeguamento ed
alla  modernizzazione  degli impianti di prevenzione e di sicurezza a
tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artisticostorico,
bibliografico  e  archivistico  pubblico  e privato, ((anche mediante
l'utilizzo  di  sistemi  antitaccheggio prioritariamente rivolti alla
tutela del patrimonio bibliografico,)) nonche' per la predisposizione
degli  strumenti  programmatici  intesi all'individuazione dei rischi
afferenti i beni culturali. Il piano indica le quote di finanziamento
da assegnare a ciascuna soprintendenza, o altro istituto dipendente.
  2.  Per  la predisposizione del piano di cui al comma 1, gli organi
del  Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali  propongono ai
rispettivi   uffici   centrali   il  programma  degli  interventi  da
realizzare.   Le   proposte   hanno  riferimento  ad  interventi  per
l'installazione,   l'integrazione  e  l'adeguamento  di  impianti  di
prevenzione  e  di  sicurezza  anche  dei beni appartenenti agli enti
pubblici,   ai   privati,   ((...)),   previa   dimostrazione   della
impossibilita'  a  provvedervi a proprie spese e con assunzione degli
oneri di manutenzione e gestione degli impianti ((, nonche' agli enti
ed  istituzioni  ecclesiastiche  in  conformita'  all'intesa  tra  il
Ministro  per  i  beni  culturali  e ambientali e il Presidente della
Conferenza   episcopale  italiana,  relativa  alla  tutela  dei  beni
culturali  di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni
ecclesiastiche  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
settembre 1996, n. 571)).
  3.  Le  proposte  di  cui  al  comma  2  possono  riguardare  anche
interventi  non  diretti  dello Stato sui beni culturali non statali,
per  i  quali  sono  concessi contributi fino all'importo massimo del
settanta   per   cento   della   spesa  riconosciuta.  Gli  oneri  di
manutenzione e gestione degli impianti sono a carico del beneficiario
del contributo.
  4.  Agli  interventi  del  piano  di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni  previste  dall'articolo  7  del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  149,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n.  237,  della  legge  1 marzo 1975, n. 44, e del decreto del
Presidente  della  Repubblica  17  maggio  1978, n. 509, e successive
modificazioni.
  5.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  il  Ministero  per  i beni culturali e ambientali
organizza corsi di formazione per il personale tecnico e di vigilanza
con  particolare  riferimento  alla  sicurezza  del  lavoro anche nei
cantieri mobili.
  6.  In  attesa  della  riorganizzazione  del  Ministero  per i beni
culturali   e  ambientali  e  ferme  restando  le  attuali  dotazioni
organiche,  e'  istituito,  alle  dirette dipendenze del Ministro, il
Servizio  tecnico  per  la  sicurezza  con  compiti di coordinamento,
consulenza   ed   ispettivi  inerenti  la  sicurezza  del  patrimonio
culturale  cui  e'  preposto  il dirigente di cui all'articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
  7.  Per  l'attuazione  del  piano  di  cui al comma 1 ed al fine di
assicurare  la  migliore  funzionalita'  degli  uffici periferici, il
Ministro  per  i  beni  culturali e ambientali individua, con proprio
decreto,  venti  soprintendenze,  o  altri  istituti,  presso i quali
collocare   altrettante   unita'   di  personale  amministrativo,  di
qualifica  funzionale  non  inferiore  alla  ottava o equiparati, nel
triennio dal 1997 al 1999.
  8.   Le   unita'  di  personale,  appartenenti  ad  amministrazioni
pubbliche  statali e non statali esistenti nelle regioni interessate,
sono collocate in posizione di comando presso le soprintendenze o gli
istituti  di  cui  al  comma 7, previo consenso del personale e sulla
base  delle  comunicazioni  di  disponibilita' che le amministrazioni
interpellate  dovranno  fornire  al  Ministero per i beni culturali e
ambientali  entro ((sessanta giorni)) dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  9.  Per  la  realizzazione del piano i soprintendenti e i direttori
degli  altri  istituti interessati effettuano operazioni finanziarie,
secondo  criteri  di  uniformita', a carico delle entrate di cui alla
legge  25  marzo 1997, n. 78, nei limiti di una spesa massima di lire
20  miliardi annui per un periodo massimo di dieci anni, per rimborso
delle  quote  di  capitale  e  interessi.  Per le finalita' di cui al
presente  articolo  e'  altresi'  autorizzata  la  spesa  di  lire 20
miliardi  per  il 1997 mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
relativa  alla  quota  dello  Stato  dell'otto  per mille dell'IRPEF,
iscritta  nello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n.
222.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  5,  ((6,))  7 e 8, valutati
complessivamente  in lire 2 miliardi per il 1997 e 1 miliardo annuo a
decorrere  dal  1998,  si  provvede con parte delle entrate derivanti
dalla  vendita dei biglietti di ingresso ai musei statali di cui alla
legge 25 marzo 1997, n. 78.
((9-bis.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui al comma 1 e'
autorizzata  l'apertura  di  contabilita'  speciali di cui al comma 8
dell'articolo  3  del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135)).