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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 10 dicembre 1996, n. 707

Regolamento concernente l'impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/5/1997
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-5-1997
              IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
                                  e 
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                   DEL COMMERCO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Visto  l'articolo  35  della  legge  22  febbraio  1994,  n.   146,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria 1993; 
  Vista  la  legge  29  maggio   1974,   n.   256,   concernente   la
classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura
delle sostenze e dei preparati pericolosi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n.  904,  e  successive   modifiche   e   integrazioni,   concernente
restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso  di  talune
sostanze e preparati pericolosi; 
 Visto il decreto  ministeriale  29  luglio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del  13  settembre  1994,  concernente  tra
l'altro restrizioni all'uso di benzene; 
 Visto il decreto ministeriale 28 maggio  1988,  n.  214,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno  1988,  concernente  il
tenore di piombo nella benzina; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, e successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  lo
smaltimento dei rifiuti; 
 Visto il  decreto  ministeriale  28  gennaio  1992,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29  febbraio  1992,
n.   50,   concernente   la   classificazione   e    la    disciplina
dell'imballaggio e dell'etichettatura dei preparati pericolosi; 
 Visto il decrnelsul supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale
del 12 novembre 1994, n.  141,  concernente  il  miglioramento  della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 
 Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio  1996,  n.
75, concernente modifiche ed integrazioni al decreto  legislativo  n.
626 del 19 settembre 1994; 
  Considerato che la normativa comunitaria  non  prevede  restrizioni
all'uso del toluene e dello xilene; 
  Sentite le competenti commissioni parlamentari; 
 Ritento di non poter accogliere i suggerimenti delle due commissioni
parlamentari in quanto la richiesta di riduzione allo 0,1% del tenore
di  benzene  nelle  benzine  risulterebbe  in  contrasto  con  quanto
previsto dal decreto-legge 25 marzo 1996, n. 165, e la  richiesta  di
predisporre  sistemi  di  recupero  dei  vapori,   dispersi   durante
l'erogazione alla pompa e' un problema oggetto di esame da parte  dei
servizi dell'Unione europea, ai fini di uno  specifico  provvedimento
comunitario,  e  peraltro  attiene  ad  aspetti  gia'   adeguatamente
disciplinati  dal  citato   decreto   legislativo   n.   626/1994   e
opportunamente richiamati nella circolare del Ministero del lavoro  e
della previdenza sociale 7 agosto  1995,  n.  102,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 194 del 21  agosto  1995,  e
dal decreto-legge 25 marzo 1996, n. 165, articolo 3; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  espresso  nella  adunanza
generale del 22 febbraio 1996; 
  Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 aprile 1988, n. 400; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
 
 1. Nelle attivita' lavorative, anche se  esercitate  dallo  Stato  e
dagli enti pubblici, alle quali siano  comunque  addetti  lavoratori,
come definiti dall'articolo 2,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, e' vietato l'uso di benzene
e di sostanze e preparati contenenti benzene in concentrazione pari o
superiore allo 0,1% della massa. 
  2. Il divieto di cui al comma precedente non si applica: 
    a) ai carburanti contemplati dal decreto ministeriale  28  maggio
1988, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni; 
    b) alle sostanze e ai preparati adoperati in processi industriali
che non permettono l'emissione di benzene in quantita' superiori alle
prescrizioni delle norme vigenti; 
    c) alle sostanze e  preparati  usati  per  fini  di  ricerca,  di
sviluppo e di analisi; 
    d) ai residui oggetto del decreto del Presidente della Repubblica
10  settembre  1982,  n.   915,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni. 
    

         Avvertenza:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.   1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    
           Note alle premesse: 
             - La legge 22 febbraio 1994, n. 146,  reca  disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  (legge   comunitaria
          1993). L'art. 35 cosi' recita: 
            "Art. 35 (Impiego del benzene e dei suoi  omologhi  nelle
          attivita' lavorative). -  1.  Le  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo relative  all'impiego  del  benzene,  del
          toluene e dello xilene si applicano a  tutte  le  attivita'
          alle quali siano addetti prestatori di lavoro, ivi compresi
          quelli che svolgono attivita' artigiane. 
             2. Con decreto del Ministro della sanita',  di  concerto
          con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con
          il    Ministro    dell'industria,    del    commercio     e
          dell'artigianato,   sentite   le   competenti   commissioni
          parlamentari che si pronunciano entro quaranta giorni dalla
          comunicazione  dei  relativi  schemi,  sono  stabiliti,  in
          conformita' alla normativa  comunitaria,  i  divieti  o  le
          limitazioni di uso del benzene, del teluene e dello  xilene
          nelle attivita' lavorative. 
             3. I recipienti che contegono, per  la  conservazione  o
          per l'impiego da pare del lavoratore,  benzene,  toluene  o
          xilene, tal quali o sotto forma di preparati, devono  esser
          etichettati in conformita' alle disposizioni della legge 29
          maggio  1974,  n.  256,   e   successve   modificazioni   e
          integrazioni. 
             4. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato
          chiunque viola i divieti d'uso nelle  attivita'  lavorative
          stabiliti nel decreto ministeriale di cui  al  comma  2  e'
          punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni  o
          con l'arresto fino ad un anno. 
             5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          contravviene  alle  limitazioni   d'uso   nelle   attivita'
          lavorative stabilite nel decreto  ministeriale  di  cui  al
          comma  2  e'  assoggettato  alla  sanzione   amministrativa
          consistente nel pagamento di una somma pecuniaria da lire 1
          milione  a  lire  6  milioni,  elevabile,   nei   casi   di
          particolare gravita', fino a lire 9 milioni. 
             6.  Le  disposizioni  di  cui   al   presente   articolo
          sostituiscono le disposizioni della legge 5 marzo 1963,  n.
          245, e saranno  applicate  a  decorrere  dalla  entrata  in
          vigore del decreto ministeriale  di  cui  al  comma  2  del
          presente articolo e, comunque, non oltre 18 mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge". 
             -  La  legge  29  maggio  1974,  n.  256,  concerne   la
          classificazione    e    disciplina    dell'imballaggio    e
          dell'etichettatura   delle   sostanze   e   dei   preparati
          pericolosi. 
             - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 904,  reca  attuazione
          della direttiva 76/769/CEE  relativa  alle  restrizioni  in
          materia di immissione  sul  mercato  e  di  uso  di  talune
          sostanze e preparati pericolosi. 
            - Il D.M.  29  luglio  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 13  settembre  1994,  reca  attuazione
          delle  direttive  89/677/CEE,  91/173/CEE,   91/338/CEE   e
          91/339,  recanti  rispettivamente  l'ottava,  la  nona,  la
          decima e l'undicesima modifica della  direttiva  76/769/CEE
          relativa alle restrizioni  in  materia  di  immissione  sul
          mercato e di uso di talune sostanze e preparati. 
            - Il D.M.  28  maggio  1988,  n.  214,  pubblicato  sulla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  143  del  20  giugno  1988,   reca
          attuazione della direttiva 85/210/CEE relativa al tenore di
          piombo nella benzina. 
             - Il D.P.R. 10 settembre 1982,  n.915,  reca  attuazione
          delle direttive 75/442/CEE relativa ai rifiuti,  76/403/CEE
          relativa  allo  smaltimento  dei  policlorodifenili  e  dei
          policlorotrifenili e 78/319/CEE relativa ai rifiuti tossici
          e nocivi. 
            - Il D.M. 28 gennaio  1992,  pubblicato  sul  supplemento
          ordinario n. 50 alla Gazzetta  Ufficiale  del  29  febbraio
          1992,  concernente  la  classificazione  e  la   disciplina
          dell'imballaggio  e  della  etichettatura   dei   preparati
          pericolosi  in  attuazione  delle  direttive  emanate   dal
          Consiglio e della Commissione delle Comunita' europee. 
             - Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,  reca  attuazione
          delle   direttive   88/391/CEE,   89/654/CEE,   89/655/CEE,
          89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/679/CEE e 91/383/CEE
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
             - Il D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, reca:  "Modifiche  ed
          integrazioni al decreto legislativo 19 settembre  1994,  n.
          626,   recante   attuazione   di   direttive    comunitarie
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei lavoratori sul luogo di lavoro". 
             - Il D.L. 25 marzo 1996, n. 165,  recava:  "Disposizioni
          urgenti  in  materia   di   prevenzione   dell'inquinamento
          atmosferico da benzene". 
             - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. 
          Con   decreto   ministeriale   possono   essere    adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreto interministeriale, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
           Nota all'art. 1: 
             - Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi nota alle premesse.  Il
          testo dell'art. 2 di tale decreto come modificato dall'art. 
          2 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, e' il seguente: 
            "Art.  2  (Definizioni).  -   1.   Agli   effetti   delle
          disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: 
               a) lavoratore: persona che presta  il  proprio  lavoro
          alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti
          ai servizi domestici e familiari, con  rapporto  di  lavoro
          subordinato  anche  speciale.  Sono   equiparati   i   soci
          lavoratori di cooperative o di societa',  anche  di  fatto,
          che prestino la loro attivita' per conto delle  societa'  e
          degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento
          o di formaizone scolastica, universitaria  e  professioanle
          avviati  presso  datori  di  lavoro  per  agevolare  o  per
          perfezionare le loro scelte  professionali.  Sono  altresi'
          equiparati gli allivei  degli  istituti  di  istruzione  ed
          universitari  e  i  partecipanti  a  corsi  di   formazione
          professionale  nei  quali  si  faccia  uso  di  laboratori,
          macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro  in  genere,
          agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti  di  cui  al
          precedente periodo non  vengono  computati  ai  fini  della
          determinazione del  numero  dei  lavoratori  dal  quale  il
          presente decreto fa discendere particolari obblighi; 
               b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto
          di lavoro con il lavoratore o, comunque, il  soggetto  che,
          secondo il tipo  e  l'organizzazione  dell'impresa,  ha  la
          responsabilita'  dell'impresa  stessa  ovvero   dell'unita'
          produttiva, quale definita ai sensi della  lettera  i),  in
          quanto titolare dei poteri decisionali e  di  spesa.  Nelle
          pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per  datore  di
          lavoro si intende il dirigente al quale spettano  i  poteri
          di gestione, ovvero il  funzionario  non  avente  qualifica
          dirigenziale,  nei  soli  casi  in  cui  quest'ultimo   sia
          preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale; 
               c) servizio di prevenzione e  protezione  dai  rischi:
          insieme delle persone, sistemi e mezzi  esterni  o  interni
          all'azienda  finalizzati  all'attivita'  di  prevenzione  e
          protezione dai rischi  professionali  nell'azienda,  ovvero
          unita' produttiva; 
               d) medico competente: medico in possesso  di  uno  dei
          seguenti titoli: 
               1)  specializzazione  in  medicina  del  lavoro  o  in
          medicina preventiva dei  lavoratori  e  psicotecnica  o  in
          tossicologia industriale  o  in  igiene  industriale  o  in
          fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro  ed
          altre specializzazioni  individuate,  ove  necessario,  con
          decreto del Ministro  della  sanita'  di  concerto  con  il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica; 
               2) decenza o libera docenza in medicina del  lavoro  o
          in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica  o  in
          tossicologia industriale  o  in  igiene  industriale  o  in
          fisiologia ed igiene del lavoro; 
               3) autorizzazione  di  cui  all'art.  55  del  decreto
          legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 
               e)  responsabile  del  servizio   di   prevenzione   e
          protezione: persona  designata  dal  datore  di  lavoro  in
          possesso di attitudini e capacita' adeguate; 
               f) rappresentante dei  lavoratori  per  la  sicurezza:
          persona,   ovvero   persone,   eletta   o   designata   per
          rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli  aspetti
          della salute  e  della  sicurezza  durante  il  lavoro,  di
          seguito denominato rappresentante per la sicurezza; 
               g) prevenzione:  il  complesso  delle  disposizioni  o
          misure adottate o prevsite in tutte le fasi  dell'attivita'
          lavorativa per evitare o diminuire i  rischi  professionali
          nel   rispetto   della   salute   della    popolazione    e
          dell'integrita' dell'ambietne esterno; 
               h)  agente:  l'agente  chimico,  fisico  o  biologico,
          presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per  la
          salute; 
               i)  unita'  produttiva:   stabilimento   o   struttura
          finalizzata alla produzione di beni o  servizi,  dotata  di
          autonomia finanziaria e tecnico funzionale".