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LEGGE 5 marzo 1963, n. 245

Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1995)
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Testo in vigore dal:  5-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le attività, anche se esercitate dallo Stato e dagli Enti pubblici, alle quali siano comunque addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attività artigiane e quelli che lavorano a domicilio su commissione.