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LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 19-3-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI
    PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
    OBBLIGHI COMUNITARI
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    ASSICURAZIONI
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    PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
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    CAPO IV
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    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO V
    LAVORO
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  • 34
  • orig.
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  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VI
    AMBIENTE E AGRICOLTURA
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  • orig.
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    CAPO VII
    PRODUZIONE INDUSTRIALE
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  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VIII
    RELAZIONI DELLA COMUNITÀ
  • 58
  • 59
  • 60
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-3-1994

Art. 35

(Impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative).
1. Le disposizioni di cui al presente articolo relative all'impiego del benzene, del toluene e dello xilene si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attività artigiane.
2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro quaranta giorni dalla comunicazione dei relativi schemi, sono stabiliti, in conformità alla normativa comunitaria, i divieti o le limitazioni di uso del benzene, del toluene e dello xilene nelle attività lavorative.
3. I recipienti che contengono, per la conservazione o per l'impiego da parte del lavoratore, benzene, toluene o xilene, tal quali o sotto forma di preparati, devono essere etichettati in conformità alle disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola i divieti d'uso nelle attività lavorative stabiliti nel decreto ministeriale di cui al comma 2 è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni o con l'arresto fino ad un anno.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle limitazioni d'uso nelle attività lavorative stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 2 è assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni, elevabile, nei casi di particolare gravità, fino a lire 9 milioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 245, e saranno applicate a decorrere dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo e, comunque, non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 35:
- La legge 29 maggio 1974, n. 256, concerne la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.
- La legge 5 marzo 1963, n. 245, concerne la limitazione dell'impiego del benzolo e sui omologhi nelle attività lavorative.