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LEGGE 25 marzo 1997, n. 78

Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali

note: Entrata in vigore della legge: 13-3-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal: 11-2-2000
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  La   Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  anno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
  la seguente legge:
                               Art. 1.
 1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e
scavi di antichita' dello Stato, prevista dal regio decreto 11 giugno
1885, n. 3191, e successive modificazioni, e' soppressa.
 2. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)).
 3.  Gli  introiti  derivanti  dalla vendita dei biglietti d'ingresso
sono  destinati  alle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, della
legge  27  giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'articolo 5 della
legge 29 dicembre 1990, n. 431. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato
di  previsione  del  Ministero  per  i beni culturali e ambientali le
somme  affluite  all'entrata  del  bilancio  dello Stato ai sensi del
presente comma.
 4. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)).
 5. La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera dalla data di
entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui  al comma 2. In attesa
dell'entrata  in  vigore  del  regolamento,  il  Ministro  per i beni
culturali  e ambientali o, su delega, il competente soprintendente e'
autorizzato ad emanare specifiche disposizioni e a stipulare apposite
convenzioni  sia  con  altri  soggetti  pubblici  e  privati, sia con
operatori  interessati  per attivare le nuove modalita' di emissione,
distribuzione,  vendita e riscossione del corrispettivo dei biglietti
d'ingresso.  Le  disposizioni  e  le  convenzioni  possono riguardare
alcuni  o tutti i luoghi di cui al comma 1, situati in singole citta'
o in delimitate aree geografiche.