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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 27 febbraio 1997, n. 76

Regolamento recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 583

note: Entrata in vigore del decreto: 12-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/2003)
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Testo in vigore dal:  12-4-1997 al: 25-12-2003
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IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Considerato che con il suddetto decreto del Presidente della Repubblica sono stati individuati i Dipartimenti ai quali è demandato lo svolgimento delle funzioni proprie del Ministero della sanità: a) "Diparti-mento della programmazione", b) "Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale", c) "Dipartimento della prevenzione", d) "Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria" ed e) "Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza";
Visto il proprio decreto 21 dicembre 1993, n. 583, "Regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità";
Ritenuto di dover sostituire il regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 13 febbraio 1997, n. 33/97;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 100/200/00/1570 del 25 febbraio 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Composizione
1. Il Consiglio superiore di sanità, costituito con decreto del Ministro della sanità, è composto da cinquanta componenti non di diritto e dai componenti di diritto di cui al successivo comma 3 ed è rinnovato ogni tre anni.
2. I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità sono scelti dal Ministro della sanità tra docenti universitari dirigenti di secondo livello del Servizio sanitario regionale, soggetti particolarmente qualificati nelle materie attinenti le competenze istituzionali del Consiglio e, limitatamente a due unità, appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile o agli avvocati dello Stato.
3. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità i dirigenti generali preposti ai dipartimenti e servizi del Ministero della sanità, il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il direttore dell'Istituto superiore di sanità, il direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
4. I membri di diritto partecipano alle riunioni delle singole sezioni quando sono trattate materie di rispettiva competenza.
5. Ai lavori dell'assemblea generale e delle sezioni possono essere invitati, sentito il Ministro, esperti esterni, di volta in volta, secondo le rispettive, specifiche competenze.
6. I componenti del Consiglio superiore di sanità, ad eccezione dei componenti di diritto, decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive.
7. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i compensi spettanti ai componenti del Consiglio superiore di sanità.
Avvertenza:
Il testo delle quote qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: "Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), delle legge 23 ottobre 1992, n. 421" è il seguente: "3. La composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità sono determinati con regolamento adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Il D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 196, reca il "Regolamento concernente il riordinamento del Ministero della sanità in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266".
- Il comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
- Il D.P.R. 1 agosto 1996, n. 518, reca: "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, recante riordino del Ministero della sanità".
- Il D.M. 21 dicembre 1993, n. 583, reca: "Regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità" (in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1994).