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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 27 febbraio 1997, n. 76

Regolamento recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 583

note: Entrata in vigore del decreto: 12-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/2003)
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Testo in vigore dal: 12-4-1997
al: 25-12-2003
aggiornamenti all'articolo
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
 Visto l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 266;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n.
196;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1996,
 n. 518;
 Considerato  che  con  il  suddetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   sono  stati  individuati  i  Dipartimenti  ai  quali  e'
demandato  lo  svolgimento delle funzioni proprie del Ministero della
sanita':  a)  "Diparti-mento  della programmazione", b) "Dipartimento
delle  professioni  sanitarie,  delle risorse umane e tecnologiche in
sanita'  e  dell'assistenza  sanitaria  di  competenza  statale",  c)
"Dipartimento  della  prevenzione", d) "Dipartimento degli alimenti e
nutrizione  e della sanita' pubblica veterinaria" ed e) "Dipartimento
per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza";
 Visto  il  proprio  decreto  21  dicembre 1993, n. 583, "Regolamento
concernente  la  composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore
di sanita'";
 Ritenuto   di   dover   sostituire  il  regolamento  concernente  la
composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanita';
 Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 13
febbraio 1997, n. 33/97;
 Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'art.  17,  comma 3, della citata legge n. 100/200/00/1570
del 25 febbraio 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            Composizione
 1.  Il  Consiglio  superiore  di sanita', costituito con decreto del
Ministro  della  sanita',  e' composto da cinquanta componenti non di
diritto  e  dai componenti di diritto di cui al successivo comma 3 ed
e' rinnovato ogni tre anni.
 2.  I  componenti  non di diritto del Consiglio superiore di sanita'
sono  scelti  dal  Ministro  della  sanita'  tra docenti universitari
dirigenti  di  secondo  livello  del  Servizio  sanitario  regionale,
soggetti  particolarmente  qualificati  nelle  materie  attinenti  le
competenze istituzionali del Consiglio e, limitatamente a due unita',
appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile o
agli avvocati dello Stato.
 3.  Sono  componenti di diritto del Consiglio superiore di sanita' i
dirigenti  generali  preposti ai dipartimenti e servizi del Ministero
della  sanita',  il  direttore  dell'Agenzia  per  i servizi sanitari
regionali,  il  direttore  dell'Istituto  superiore  di  sanita',  il
direttore  dell'Istituto  superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro.
 4.  I  membri  di  diritto  partecipano  alle riunioni delle singole
sezioni quando sono trattate materie di rispettiva competenza.
 5.  Ai lavori dell'assemblea generale e delle sezioni possono essere
invitati,  sentito  il  Ministro, esperti esterni, di volta in volta,
secondo le rispettive, specifiche competenze.
 6. I componenti del Consiglio superiore di sanita', ad eccezione dei
componenti di diritto, decadono automaticamente dalla carica dopo tre
assenze consecutive.
 7.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  sono  determinati  i  compensi  spettanti  ai
componenti del Consiglio superiore di sanita'.
                                  Avvertenza:
            Il  testo  delle quote qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il rinvio.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                              Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo
          30 giugno 1993, n.  266,  concernente:  "Riordinamento  del
          Ministero  della  sanita',  a  norma  dell'art. 1, comma 1,
          lettera h), delle legge 23 ottobre  1992,  n.  421"  e'  il
          seguente: "3. La composizione e l'ordinamento del Consiglio
          superiore  di  sanita'  sono  determinati  con  regolamento
          adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto".
             -  Il  D.P.R.  2  febbraio  1994,  n.   196,   reca   il
          "Regolamento  concernente  il  riordinamento  del Ministero
          della sanita' in attuazione dell'art.    2,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266".
             -  Il comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri) prevede che
          con   decreto   ministeriale   possano   essere    adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             -  Il  D.P.R.  1 agosto 1996, n. 518, reca: "Regolamento
          concernente  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  2  febbraio  1994, n. 196, recante riordino del
          Ministero della sanita'".
             - Il D.M. 21 dicembre 1993, n. 583,  reca:  "Regolamento
          concernente  la  composizione e l'ordinamento del Consiglio
          superiore di sanita'" (in Gazzetta Ufficiale n. 13  del  18
          gennaio 1994).