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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1996, n. 613

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/12/1996
Testo in vigore dal: 20-12-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
   Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, modificato ed integrato dal decreto  legislativo  7  dicembre
1993, n. 517, recante norme per la disciplina  del  rapporto  fra  il
Servizio sanitario nazionale  e  i  medici  specialisti  pediatri  di
libera scelta  da  instaurarsi  attraverso  apposita  convenzione  da
stipularsi con le organizzazioni sindacali di categoria  maggiormente
rappresentative; 
   Visto l'art. 4, comma 9, della legge 30  dicembre  1991,  n.  412,
come modificato dall'art. 74, comma  1,  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, che individua la delegazione di parte  pubblica
per il rinnovo degli accordi riguardante  il  personale  sanitario  a
rapporto convenzionale; 
   Visto il decreto 31 luglio 1992 del Ministro per il  coordinamento
delle politiche comunitarie  e  degli  affari  regionali  costitutivo
della delegazione di parte pubblica; 
   Visto  il  provvedimento  n.  109  dell'8  febbraio   1996   della
Conferenza Stato-regioni  di  conferma  della  delegazione  di  parte
pubblica nonche' della sua integrazione; 
   Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto  1988,
n. 400; 
   Vista  la  legge  12  giugno   1990,   n.   146,   recante   norme
sull'esercizio  del  diritto  di  sciopero   nei   servizi   pubblici
essenziali  e  sulla   salvaguardia   dei   diritti   della   persona
costituzionalmente tutelati; 
   Preso atto che e' stato stipulato, in  data  18  aprile  1996,  un
accordo collettivo nazionale regolante il  trattamento  normativo  ed
economico dei medici specialistici pediatri di libera scelta; 
   Visto il parere n. 2017/91 del 12 settembre 1991 con il  quale  il
Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che gli  accordi
collettivi  nazionali  per  il   personale   sanitario   a   rapporto
convenzionale sono resi esecutivi  su  proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato; 
   Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  nell'adunanza
generale del 4 luglio 1996; 
   Atteso che in data 13 settembre 1996 e' stato stipulato un accordo
aggiuntivo  con  il  quale  sono  stati  modificati,  accogliendo  le
osservazioni del Consiglio di Stato, gli  articoli  3,  comma  1,  5,
comma 3, 25, commi 3 e 8; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 18 ottobre 1996; 
   Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro della sanita'; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
   1.  E'  reso  esecutivo  l'accordo  collettivo  nazionale  per  la
disciplina dei rapporti con i medici specialistici pediatri di libera
scelta ai sensi dell'art. 8, comma  1,  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502,  modificato  ed   integrato   dal   decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, stipulato  il  18  aprile  1996,
come modificato dall'accordo integrativo stipulato  il  13  settembre
1996. 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
   Dato a Roma, addi' 21 ottobre 1996. 
                              SCALFARO 
                         PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                        BINDI, Ministro della sanita' 
Visto, il Guardasigilli FLICK 
   Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1996 
   Atti di Governo, registro n. 104, foglio n. 9 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicate e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
                                NOTE AL DECRETO 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 48 della  legge  n.  833/1978,  istitutivo  del
          Servizio  sanitario  nazionale,  reca  norme  relative   al
          "personale a rapporto convenzionale". 
             -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  8  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   modificato   e
          integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.  517,
          e' il seguente: 
             "1. Il rapporto tra il Servizio  sanitario  nazionale  i
          medici di medicina generale ed i pediatri di libera  scelta
          e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale
          conformi agli accordi collettivi  nazionali  stipulati,  ai
          sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30  dicembre  1991,
          n.  412,  con  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria
          maggiormente  rappresentative  in  campo  nazionale.  Detti
          accordi devono tener conto dei seguenti principi: 
               a) prevedere che la scelta del medico  e'  liberamente
          effettuata  dall'assistito,  nel  rispetto  di  un   limite
          massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
          tacitamente rinnovata; 
               b)  regolamentare  la  possibilita'  di  revoca  della
          scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno  nonche'
          la ricusazione della scelta  da  parte  del  medico  quando
          ricorrano    eccezionali    e    accertati    motivi     di
          incompatibilita'; 
               c) prevedere le modalita' per  concordare  livelli  di
          spesa programmati e disciplinare gli  effetti  al  fine  di
          responsabilizzare il medico  al  rispetto  dei  livelli  di
          spesa indotta  per  assistito  tenendo  conto  delle  spese
          direttamente indotte dal medico  e  di  quelle  indotte  da
          altri professionisti e da altre strutture specialistiche  e
          di ricovero; 
               d) prevedere che l'accertato e  non  dovuto  pagamento
          anche parziale da parte  dell'assistito  delle  prestazioni
          previste in convenzione comporta il venir meno del rapporto
          con il Servizio sanitario nazionale; 
               e) concordare, unitamente  anche  alle  organizzazioni
          sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di
          medicina  dei  servizi,  i  compiti  e  le  prestazioni  da
          assicurare in base ad un compenso capitario  per  assistito
          definendo  gli  ambiti  rimessi  ad  accordi   di   livello
          regionale, i quali dovranno prevedere  le  specificita'  di
          settori aventi caratteristiche particolari e  garantire  la
          continuita' assistenziale per l'intero arco della  giornata
          e per tutti i  giorni  della  settimana,  anche  attraverso
          forme graduali  di  associazionismo  medico,  e  prevedere,
          altresi', le prestazioni da  assicurare  con  pagamento  in
          funzione delle prestazioni stesse; 
               f) definire la struttura  del  compenso  spettante  al
          medico prevedendo una  quota  fissa  per  ciascun  soggetto
          affidato, corrisposta su base  annuale  come  corrispettivo
          delle funzioni previste in convenzione. Ad essa e' aggiunta
          una quota variabile  in  considerazione  del  rispetto  dei
          livelli di spesa programmati di cui  alla  lettera  c)  ed,
          eventualmente, delle prestazioni e attivita' previste negli
          accordi di livello regionale; 
               g) disciplinare l'accesso alle funzioni di  medico  di
          medicina generale del Servizio sanitario nazionale  secondo
          parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali,  in
          modo che l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente
          ai medici forniti dell'attestato  di  cui  all'art.  2  del
          decreto  legislativo  8  agosto  1991,  n.  256,  o  titolo
          equipollente ai sensi  del  predetto  decreto.  L'anzidetto
          attestato non e' richiesto per i medici che, alla data  del
          31 dicembre 1992, risultavano titolari di incarico  per  il
          servizio della guardia medica  per  i  medici  titolari  di
          incarico  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, e  per  i  medici  che
          alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo  8
          agosto 1991, n. 256, risultavano iscritti nella graduatoria
          regionale di medicina generale; 
               h) prevedere la cessazione  degli  istituti  normativi
          previsti   dalla    vigente    convenzione    riconducibili
          direttamente  o  indirettamente  al  rapporto   di   lavoro
          dipendente". 
             - Il testo del  comma  9  dell'art.  4  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 412, e' il seguente: "La  delegazione  di
          parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti  il
          comparto del personale del Servizio sanitario nazionale  ed
          il  personale  sanitario  a   rapporto   convenzionale   e'
          costituita  da  rappresentanti  regionali  nominati   dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.
          Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro,  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della  sanita'   e,
          limitatamente al rinnovo dei  contratti,  del  Dipartimento
          della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. 
          La  delegazione  ha  sede  presso   la   segreteria   della
          Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale  e'
          preposto un dirigente generale del Ministero della  sanita'
          a tal  fine  collocato  fuori  ruolo.  Ai  fini  di  quanto
          previsto dai commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29
          marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'art. 18 della legge
          12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale  trasmette
          al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla
          stipula". 
             - Il testo del comma 1 dell'art. 74 (norme abrogate) del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: 
          "art. 4, comma 9, della legge 30  dicembre  1991,  n.  412,
          limitatamente  alla  disciplina  sui  contratti  di  lavoro
          riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende  ed
          enti del servizio sanitario nazionale". 
             - Il testo della lettera d) dell'art. 17 della legge  23
          agosto 1988, n. 400, e' il seguente: 
             "Con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
               a) - c) (omissis); 
               d)   l'organizzazione   e   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge".