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DECRETO-LEGGE 21 novembre 1996, n. 598

Provvedimenti urgenti per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e per la sistemazione della situazione finanziaria delle società di cui lo Stato è azionista unico.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/11/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/1998)
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Testo in vigore dal: 23-11-1996
al: 22-1-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria   necessita'  ed  urgenza,  anche  in
conformita'   degli  impegni  assunti  dal  Governo  in  merito  alla
privatizzazione  delle  societa' possedute dallo Stato, di consentire
al  Ministero  del  tesoro,  ai fini della successiva dismissione, la
diretta  acquisizione  delle  partecipazioni  azionarie  possedute da
societa'  delle quali il Tesoro sia unico azionista, anche allo scopo
di  ridurre  le  passivita'  delle  societa' cedenti, con conseguente
diminuzione delle esposizioni debitorie garantite dal Tesoro;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze  e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
            Razionalizzazione delle dismissioni azionarie
  1.  Al  fine  di  agevolare  la  dismissione  delle  partecipazioni
azionarie  indirettamente  possedute  dal  Tesoro,  il  Ministro  del
tesoro, secondo le direttive impartite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dello stesso Ministro del tesoro,
di   concerto   con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  puo'  acquisire,  anche  in  deroga  alle norme di
contabilita'  dello  Stato,  partecipazioni  azionarie  possedute  da
societa'  delle quali il Tesoro sia unico azionista, anche assumendo,
a  fronte  del valore delle partecipazioni trasferite, determinato ai
sensi  del comma 2, passivita' delle societa' stesse di pari importo.
All'acquisto  di  dette  partecipazioni, nonche' all'estinzione delle
eventuali  passivita' assunte dal Tesoro ai sensi del presente comma,
si  provvede  a carico del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27
ottobre 1993, n. 432, con le modalita' stabilite con appositi decreti
del Ministro del tesoro, che possono prevedere il subentro del Tesoro
negli  eventuali  rapporti  attivi  e  passivi  posti in essere dalla
societa' cedente in relazione alle partecipazioni trasferite.
  2.   Il   valore  delle  partecipazioni  trasferite  al  Tesoro  e'
determinato da consulenti scelti dal Ministro del tesoro d'intesa con
la  societa'  cedente,  secondo  le  modalita' di cui all'articolo 1,
comma  5,  del  decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. In via provvisoria
il   valore   minimo   di   trasferimento   delle  partecipazioni  e'
individuato,  con i decreti di cui al comma 1 e secondo i criteri ivi
indicati,  sulla  base  dei  valori  di mercato ed e' successivamente
conguagliato  rispetto  all'eventuale maggior valore risultante dalla
valutazione dei consulenti.
  3.  La  reintegrazione  del  Fondo  di cui al comma 1 avviene con i
proventi  netti  della dismissione delle partecipazioni acquisite dal
Tesoro  ai sensi del presente articolo, con le modalita' previste dal
decreto-legge  31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30 luglio 1994, n. 474. Le somme confluite nel predetto
Fondo,   derivanti  dall'eventuale  maggior  importo  ricavato  dalla
dismissione delle partecipazioni di cui al comma 1 rispetto al valore
delle  azioni  determinato  secondo  quanto  previsto dal comma 2, al
netto  dei  costi  sostenuti,  sono  destinate  all'estinzione  di un
corrispondente  importo di passivita' della societa' cedente, secondo
le  modalita'  previste con apposito decreto del Ministro del tesoro.
In  assenza  di  passivita' da estinguere, il Tesoro corrispondera' i
maggiori importi, ricavati dalla dismissione, alla societa' cedente.
  4.  Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, si
provvede  ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474.
  5.  Le operazioni previste dal presente decreto, comprese quelle di
ristrutturazione   societaria   preordinate  alla  dismissione  delle
partecipazioni  di  cui al comma 1, sono esenti da imposte, dirette e
indirette, e da tasse.
Si  applica l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 12, della legge
18 febbraio 1992, n. 149.