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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 560

Regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-11-1996
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal: 13-11-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco
del lotto;
  Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante modifiche alla citata
legge n. 528 del 1982 e, in particolare l'art. 7, comma 1,  il  quale
prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del  Ministro  delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono emanate norme regolamentari per  l'applicazione  e  l'esecuzione
della legge n. 528 del 1982;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303, come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23  marzo
1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile
1994;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 16 maggio 1996;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 luglio 1996;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
1990, n. 303, e' sostituito dal seguente:
                              "Titolo V
                        NORME PER LA GESTIONE
                 DEL GIOCO DEL LOTTO IN CONCESSIONE
                              Art. 28.
                            O g g e t t o
  1.  Nel caso in cui la gestione del gioco del lotto sia affidata in
concessione, ai sensi dell'art. 1 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  7  agosto  1990,  n. 303, per l'esercizio delle attivita'
inerenti ai poteri pubblici trasferiti al  concessionario,  in  luogo
delle  disposizioni  di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, comma 1,
15, 16, 17, 23 e 24 si applicano le disposizioni che seguono.
                              Art. 29.
             Estratti conto settimanali dei raccoglitori
  1.  Il  mercoledi'  successivo  all'estrazione,  il  concessionario
consegna ad ogni raccoglitore, a mezzo del sistema automatizzato,  il
relativo estratto conto contenente:
    a)  il  numero  e  l'importo  delle  giocate  relative all'ultimo
concorso;
    b) l'aggio corrispondente all'importo delle giocate,
di spettanza del raccoglitore;
    c) il numero e l'importo delle vincite pagate;
    d) il numero e l'importo delle giocate escluse dal  concorso  dal
concessionario e rimborsate;
    e) il numero e l'importo delle giocate annullate;
    f)  l'importo  netto  a debito, da versare al concessionario, o a
credito,  da  conguagliare  nell'estratto   conto   della   settimana
successiva.
                              Art. 30.
        Termini per i versamenti effettuati dai raccoglitori
  1. I raccoglitori sono tenuti a versare al concessionario, entro il
giovedi'  della  settimana  successiva  all'estrazione,  il  saldo  a
proprio debito  a  mezzo  di  una  o  piu'  aziende  di  credito  che
assicurino  il  servizio  su  tutto  il  territorio  nazionale  o del
servizio postale.
                              Art. 31.
                   Riscossioni del concessionario
  1.  Il concessionario riscuote dai raccoglitori gli importi da essi
dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'art. 29.
                              Art. 32.
                 Riepilogo annuale dei raccoglitori
  1.  Il  concessionario,  entro  il  mese  di marzo di ciascun anno,
trasmette via terminale ad ogni raccoglitore un riepilogo relativo  a
tutte  le  settimane  di  concorso  di competenza contabile dell'anno
precedente.
                              Art. 33.
                    Versamenti del concessionario
  1.  Il  concessionario,  entro  il  lunedi'  seguente  la settimana
successiva a quella di versamento da parte  dei  raccoglitori,  versa
alla  sezione  di  tesoreria provinciale dello Stato di Roma le somme
accreditategli dai raccoglitori, al netto di  quanto  da  lui  stesso
prelevato  per il pagamento delle vincite di propria competenza e per
il compenso spettantegli previsto dall'atto di  concessione,  nonche'
dell'importo  delle  ritenute  dovute  ai  fondi  di  previdenza  del
personale del Ministero delle finanze (1%) e dell'Amministrazione dei
monopoli di Stato (2%) relative alle vincite pagate dai raccoglitori.
L'estratto della relativa  quietanza  viene  inviato,  a  cura  della
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'ufficio centrale di
ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato.
  2.  Qualora il versamento di cui al comma 1 venga omesso in tutto o
in parte, oppure venga  effettuato  in  ritardo,  nei  confronti  del
concessionario  si  applicano le penalita' per inadempimento previste
dall'atto di concessione.
  3. Entro la prima  settimana  di  ciascun  mese  il  concessionario
provvede  al  versamento  alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato di Roma, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata  del
bilancio  dello  Stato,  dell'importo  delle  ritenute, relative alle
vincite pagate dai raccoglitori nel mese precedente, da destinarsi al
fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze (1%) ed
al  fondo  di  previdenza  del  personale  dell'Amministrazione   dei
monopoli  di  Stato  (2%).  Con  decreto  del  Ministro del tesoro si
provvede alla riassegnazione delle predette  ritenute  ai  pertinenti
capitoli  degli  stati  di  previsione  del Ministero delle finanze e
dell'Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato.
                              Art. 34.
          Pagamento delle vincite da parte dei raccoglitori
  1.  Per  le  vincite  di importo non superiore a lire 4.500.000, lo
scontrino deve essere presentato al raccoglitore che ha  ricevuto  la
giocata.  Quest'ultimo  provvede  al  ritiro  dello  scontrino  ed al
pagamento  della  vincita,  previo  accertamento  dell'integrita'   e
completezza  dello  stesso,  nonche'  previa validazione da parte del
concessionario tramite l'utilizzo del sistema di automazione.
  2. Nell'ultimo giorno utile  per  la  richiesta  di  pagamento,  e'
consentito  al  vincitore  di presentare lo scontrino direttamente al
concessionario,  mediante  lettera  raccomandata  con   ricevuta   di
ritorno, che provvedera' al pagamento della vincita.
  3.  Il  raccoglitore  deve  inviare,  ogni  venerdi', al competente
Ispettorato compartimentale dei monopoli  di  Stato,  a  mezzo  plico
assicurato,  una copia dell'estratto conto con allegati gli originali
degli scontrini vincenti, l'attestato di versamento al concessionario
del  saldo  a  debito  dell'importo  pagato  e  gli  originali  degli
scontrini annullati o rimborsati.
  4.  Il  concessionario  settimanalmente  trasmette,  al  competente
Ispettorato compartimentale  dei  monopoli,  ai  fini  dei  necessari
controlli  amministrativi,  un tabulato contenente gli estratti conto
di ciascun raccoglitore, i relativi versamenti effettuati nonche'  la
segnalazione dei casi di ritardato, parziale od omesso versamento per
le   determinazioni   che   dovranno   essere  assunte  dallo  stesso
Ispettorato.
                              Art. 35.
         Pagamento delle vincite da parte del concessionario
  1.   Oltre  che  nel  caso  previsto  dall'art.  34,  comma  2,  il
concessionario provvede direttamente al pagamento  delle  vincite  di
importo superiore a quello di competenza dei raccoglitori, nonche' di
quelle   di   importo   inferiore   autorizzate  dall'Amministrazione
finanziaria in caso di vincite eccezionalmente numerose.
  2. Per le vincite  fino  a  lire  20.000.000  gli  scontrini  vanno
presentati entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di affissione
del  Bollettino ufficiale di zona, presso il punto di raccolta ove e'
stata effettuata la giocata vincente  o  presso  un  qualsiasi  altro
punto.   Il   raccoglitore   ritira   lo   scontrino,   richiede   al
concessionario di validare la vincita tramite terminale  di  gioco  e
consegna,  in  nome  e  per conto del concessionario, attestazione di
vincita. Il pagamento viene effettuato dal  concessionario,  dopo  la
validazione  della  vincita,  mediante ordine bancario o postale reso
disponibile entro il quindicesimo  giorno  successivo  alla  consegna
dello scontrino presso lo sportello bancario o postale indicato nella
attestazione  di  vincita.  Ogni  venerdi' il raccoglitore provvede a
rimettere al concessionario  gli  scontrini  di  gioco  ritirati  dai
vincitori,  a  mezzo  plico  assicurato  o  secondo  altre  modalita'
stabilite dal concessionario stesso, da  sottoporre  alla  preventiva
autorizzazione dell'Amministrazione.
  3.  Per  le  vincite eccezionalmente numerose di cui al comma 1, il
pagamento  e'  eseguito  dal  concessionario  previa   autorizzazione
dell'Amministrazione   finanziaria,   che   provvede  al  contestuale
accredito dei necessari fondi di cui al successivo art. 36, comma  2.
Gli  scontrini  vanno  presentati  entro  sessanta giorni, decorrenti
dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, presso  il
punto  di  raccolta  ove  e'  stata  effettuata la giocata vincente o
presso un qualsiasi altro punto. Si  applicano  le  disposizioni  del
comma  2 per quanto concerne la convalidazione e l'attestazione delle
vincite, il pagamento delle stesse, nonche' l'invio al concessionario
degli scontrini ritirati dai vincitori. Il decreto del Ministro delle
finanze, con il quale viene autorizzato il  pagamento  delle  vincite
eccezionalmente  numerose,  e'  comunicato  al  concessionario per la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale di zona.
  4. Per le vincite di  importo  superiore  a  lire  20.000.000,  gli
scontrini  vanno  presentati, entro sessanta giorni, decorrenti dalla
data  di  affissione   del   Bollettino   ufficiale   di   zona,   al
concessionario.  Il  concessionario  ritira  lo  scontrino e consegna
apposita ricevuta. Si applicano per il pagamento le disposizioni  del
comma 2.
  5.  Scaduto  il termine di sessanta giorni dalla data di affissione
del  Bollettino  ufficiale  di  zona,  il  concessionario  chiude  la
contabilita'  delle  vincite  relative all'estrazione e provvede alla
produzione del rendiconto ed al versamento all'entrata  del  bilancio
dello  Stato dell'eventuale saldo per le vincite non reclamate, entro
i trenta giorni successivi.
                              Art. 36.
                Fondi per il pagamento delle vincite
  1.  Il  concessionario  provvede  al pagamento delle vincite di sua
competenza  utilizzando  le  somme  a  tal   fine   prelevate   dalle
disponibilita'  di  cassa relative ai versamenti di cui al precedente
art. 31.
  2. Per il pagamento delle vincite eccezionalmente numerose, di  cui
al  precedente  art.  35,  comma  1, il concessionario provvede con i
fondi accreditati dall'Amministrazione, ai sensi  dello  stesso  art.
35, comma 3.
  3.  Il  concessionario,  per  il  pagamento  delle vincite, si puo'
avvalere di una o piu' aziende di credito, che assicurino il servizio
su tutto il territorio nazionale o del servizio postale.
                              Art. 37.
                          Flussi finanziari
  1.  La  gestione  finanziaria  e'  effettuata  utilizzando un conto
corrente  bancario  acceso  dal  concessionario  presso  un  istituto
bancario  in grado di assicurare il servizio alle migliori condizioni
di mercato.
  2. Al conto corrente  bancario  affluiscono  gli  importi  netti  a
debito  risultanti  dagli estratti conto settimanali dei raccoglitori
del gioco del lotto, versati al concessionario a norma dell'art.  30.
Da detto conto il concessionario preleva:
    a)  l'importo  delle  vincite da pagare a cura del concessionario
stesso ed il compenso a quest'ultimo spettante;
    b) l'importo da versare allo Stato a norma dell'art. 33, comma 1;
    c) l'importo delle ritenute di cui all'art. 33, comma 3.
  3. Gli interessi prodotti dal conto corrente bancario sono  versati
all'erario   il   giorno   successivo  alla  data  di  accreditamento
dell'importo netto sul conto corrente medesimo.
                              Art. 38.
              Adempimenti contabili del concessionario
  1.  Il  concessionario  rende  il  conto della gestione finanziaria
relativa alla riscossione degli incassi del  lotto  ed  al  pagamento
delle  vincite,  mediante  la  produzione degli elaborati contabili e
della documentazione come segue:
    a) prospetto complessivo settimanale contenente  l'importo  delle
giocate,   il   numero   delle   giocate,   l'importo  dell'aggio  ai
raccoglitori, l'importo del  compenso  al  concessionario,  l'importo
lordo  delle  vincite  con  la disaggregazione per sorte, l'importo a
favore  dell'erario.  Tale  prospetto  e'  trasmesso  alla  Direzione
generale  dei  monopoli di Stato entro il martedi' successivo ad ogni
estrazione;
    b) prospetto estratto conto raccoglitori contenente  il  saldo  a
debito  e  a  credito  di  ciascun  raccoglitore,  l'importo a debito
versato al concessionario con l'indicazione dell'eventuale ritardato,
parziale  od  omesso  versamento.  Tale  prospetto  e'  trasmesso  al
competente  Ispettorato  compartimentale  dei  monopoli di Stato ogni
mercoledi' seguente la settimana successiva a  quella  di  versamento
dei raccoglitori;
    c) rendiconto settimanale delle vincite pagate dal concessionario
comprendente  l'importo  delle  giocate vincenti da pagare, l'importo
delle giocate pagate, l'importo dei versamenti destinato ai fondi  di
previdenza   per   il   personale   del  Ministero  delle  finanze  e
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,   l'importo
dell'eventuale  saldo  per  vincite  non  reclamate alla scadenza del
sessantesimo giorno dall'affissione del Bollettino ufficiale di zona.
Tale rendiconto e' trasmesso alla Direzione generale dei monopoli  di
Stato  nei  trenta  giorni  successivi alla scadenza del sessantesimo
giorno dalla suddetta affissione del Bollettino  ufficiale  di  zona,
con  allegati  gli  scontrini  pagati in originale e gli attestati di
versamento in conto corrente postale o con la quietanza di  tesoreria
provinciale relativi alle eventuali vincite non reclamate;
    d)  contabilita'  bimestrale  contenente l'analisi della gestione
finanziaria delle riscossioni e dei pagamenti di ciascun bimestre,  e
cioe':  nella  sezione  "carico" le riscossioni dai raccoglitori, gli
aggi  da  loro  trattenuti,  i  pagamenti  dagli  stessi  effettuati,
l'importo  delle  ritenute per i fondi di previdenza trattenuti sulle
vincite pagate; nella sezione "scarico" i pagamenti delle vincite  di
competenza   del   concessionario,   il   compenso  spettantegli,  il
versamento  degli  utili  erariali,  il  versamento  delle   ritenute
destinate  ai  fondi di previdenza, con l'evidenziazione dei resti da
versare alla fine di ogni bimestre e dei pagamenti  e  versamenti  in
conto residui all'inizio dell'esercizio. Ogni contabilita' riporta le
totalizzazioni  relative  ai bimestri precedenti e quelle di tutto il
bimestre di riferimento.  Detto prospetto e' trasmesso alla Direzione
generale dei monopoli di Stato entro trenta  giorni  successivi  alla
chiusura di ciascun bimestre;
    e)   conto  giudiziale  delle  somme  riscosse  e  dei  pagamenti
attinenti al gioco del  lotto  contenente  l'analisi  della  gestione
finanziaria  delle  riscossioni e dei pagamenti dell'intero anno, con
l'indicazione,  nelle  sezioni  "carico"  e  "scarico"   dei   flussi
finanziari  di  cui  al  prospetto  del  punto  d),  con allegati gli
attestati di versamento in conto corrente postale o le  quietanze  di
tesoreria  provinciale  relativi  al versamento degli utili erariali,
nonche' gli attestati di versamento delle ritenute destinate ai fondi
di previdenza per il personale del Ministero  delle  finanze  (1%)  e
dell'Amministrazione  dei monopoli di Stato (2%). Il prospetto di cui
al presente  punto  e)  e'  trasmesso  alla  Direzione  generale  dei
monopoli  di  Stato  entro  il mese di gennaio dell'anno successivo a
quello di riferimento, per gli adempimenti ai sensi  della  legge  di
contabilita' generale dello Stato.
  2.  Tutti  gli  elaborati di cui al comma 1 devono essere trasmessi
dal concessionario, entro gli stessi termini  per  ciascuno  di  essi
previsti,   anche   all'Ufficio   centrale   di   ragioneria   presso
l'Amministrazione dei monopoli di Stato,  con  esclusione  del  conto
giudiziale  che  deve pervenire allo stesso ufficio, in doppia copia,
dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.
  3.  Il  concessionario  rende  disponibile   il   proprio   sistema
informativo  per  il costante controllo, a mezzo terminali installati
presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato e  l'ufficio  centrale
di  ragioneria,  dei  flussi finanziari relativi alle riscossioni, ai
pagamenti ed ai versamenti.
  4. Il concessionario trasmette  all'Amministrazione  finanziaria  i
dischi  ottici immodificabili delle giocate e delle vincite, entro il
mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
                              Art. 39.
                      Operazioni di estrazione
  1.  Le  estrazioni  settimanali,  di cui al primo comma dell'art. 3
della legge 19 aprile 1990, n. 85, sono  eseguite  pubblicamente  dal
concessionario,  presso  i locali dallo stesso prescelti, ubicati nei
capoluoghi di provincia sede di ruota, oppure in Roma, per  alcune  o
tutte  le  ruote,  qualora  in  tal  senso disponga il Ministro delle
finanze con proprio decreto.
  2. Le estrazioni avvengono a cura del concessionario, alla presenza
di una commissione nominata con decreto del Ministro delle finanze  e
presieduta  da un dirigente generale dell'Amministrazione finanziaria
o da un ufficiale superiore della Guardia di finanza; la  commissione
ministeriale sottoscrive il verbale delle operazioni di estrazione.
  3.  Le  estrazioni  possono  essere  effettuate anche mediante urne
movimentate elettricamente con la fuoriuscita automatica  dei  numeri
vincenti.
                              Art. 40.
 Determinazione e convalida delle vincite, redazione del Bollettino
         ufficiale di zona e dichiarazione delle esclusioni
  1.  Il  concessionario,  nella  giornata dell'estrazione, provvede,
sotto la propria responsabilita',  alla  determinazione  e  convalida
delle  vincite,  alla  redazione del Bollettino ufficiale di zona del
gioco  del  lotto,  contenente  le  vincite  distinte  per  punto  di
raccolta,  nonche'  alla dichiarazione di esclusione dall'estrazione,
nei casi di cui al precedente art. 11, da pubblicarsi nel  Bollettino
ufficiale     di     zona,     dandone     apposita    documentazione
all'Amministrazione per l'esercizio del potere di vigilanza di cui al
successivo art. 42.
  2. Il Bollettino suddetto deve contenere tutti gli elementi atti ad
individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare al netto
delle ritenute di legge.
  3.   Il   giorno   lavorativo   successivo    all'estrazione,    il
concessionario  provvede ad affiggere al pubblico, nella sua sede, il
Bollettino ufficiale di cui al comma 1, per un periodo non  inferiore
a  sessanta  giorni.  Da  tale  affissione decorrono i termini per la
richiesta di pagamento delle vincite.
  4. Il concessionario rende disponibile il Bollettino  ufficiale  di
cui  sopra  il giorno lavorativo successivo all'estrazione, anche via
terminale, presso i centri di elaborazione di zona delle dieci  ruote
per un periodo non inferiore a sessanta giorni.
  5.   Ad   ogni  punto  di  raccolta  viene  trasmesso  a  cura  del
concessionario,  e  quindi  esposto  al   pubblico,   il   Bollettino
contenente le vincite conseguite presso il punto stesso.
  6.  In  relazione  alle  operazioni  di cui ai precedenti commi, il
concessionario   fornira'    all'Amministrazione    finanziaria    la
documentazione   per   l'esercizio  dei  poteri  di  controllo  e  di
vigilanza.
                              Art. 41.
                            R e c l a m i
  1.  Avverso  la  dichiarazione di esclusione del concessionario, il
giocatore in possesso di scontrino puo'  proporre  reclamo  in  carta
semplice  spedito  per  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  al
concessionario stesso entro  otto  giorni  decorrenti  da  quello  di
affissione del Bollettino ufficiale di zona.
  2. Ai fini della tempestivita' del reclamo si ha riguardo alla data
di spedizione postale.
  3.  Sul  reclamo  il  concessionario  decide  entro  il  termine di
quindici giorni comunicandone l'esito con raccomandata all'opponente.
In caso di omessa decisione del concessionario nel termine  predetto,
il  reclamo si intende respinto ed il giocatore puo' proporre ricorso
alla commissione centrale con le modalita' e nei termini  di  cui  al
successivo comma 4.
  4. Avverso il mancato accoglimento del reclamo puo' essere proposto
ricorso  alla  commissione  centrale  del  gioco  del  lotto,  con le
modalita' e nei termini di cui all'art. 11 della legge 2 agosto 1982,
n. 528.
  5. E' fatta salva la possibilita' di adire l'autorita'  giudiziaria
ordinaria  ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della citata legge n.
528/1982.
                              Art. 42.
                      Vigilanza sulla gestione
  1.  L'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato esercita la
vigilanza  sulla  gestione  del  gioco  del  lotto,  anche   mediante
ispezioni   negli   uffici   del  concessionario  e  controlli  sulle
procedure. A tali fini il  concessionario  e'  tenuto  a  fornire  le
informazioni e la documentazione richiesta".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 16 settembre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  VISCO, Ministro delle finanze
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: FLICK
  Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1996
  Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 18
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre n. 1092, al solo  fine  di
          facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di legge alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi trascritti.
          Nota alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  La legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'"Ordinamento del
          gioco del lotto e misure per il personale del lotto"  detta
          le   discipline   per  la  gestione  del  gioco  del  lotto
          automatizzato.
             - L'art. 7, comma 1, della legge 19 aprile 1990,  n.  85
          (Modificazioni   alla   legge   2   agosto  1982,  n.  528,
          sull'ordinamento del  gioco  del  lotto)  prevede  che  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,  sia  emanato  il  regolamento  di  applicazione ed
          esecuzione della legge 2 agosto  1982,  n.  528.  Le  norme
          regolamentari   sono  state  emanate  con  il  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  agosto 1990, n. 303, come
          modificato con decreto 23 marzo 1994, n.  239.
             - L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbono  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 28:
             - Si riportano i testi degli articoli 9, 10, 11, 12, 13,
          comma 1, 15, 16, 17, 23 e 24 del regolamento  adottato  con
          il  predetto  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
          303/1990:
             "Art. 9 (Commissione di zona). - 1. Presso le intendenze
          di finanza delle sedi di estrazione e con circoscrizione da
          determinarsi mediante decreto del Ministro delle finanze di
          concerto con il  Ministro  del  tesoro,  e'  istituita  una
          commissione di zona per il controllo del gioco del lotto.
             2.  La  predetta commissione e' nominata dall'intendente
          di  finanza  ed  e'  composta  da   tre   funzionari:   uno
          dell'Amministrazione  finanziaria che la presiede, un altro
          del Ministero del tesoro e  un  terzo  dell'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato.
             3.  Le  funzioni  di  segretario sono disimpegnate da un
          impiegato    dell'intendenza    di    finanza     designato
          dall'intendente  e  con  qualifica funzionale non inferiore
          alla settima".
             "Art. 10 (Deposito e custodia delle matrici).  -  1.  Le
          giocate   sono  valide  e  produttive  di  effetti  quando,
          ricevute nelle forme e condizioni prescritte,  le  relative
          matrici  meccanizzate  siano state depositate, a cura della
          competente commissione di zona, nei  relativi  archivi  ove
          devono  essere  custodite in uno o piu' armadi di sicurezza
          provvisti  di  serratura  a  tre  chiavi  differenti  e  di
          congegno di controllo".
             "Art.  11  (Esclusione di giocate dall'estrazione). - 1.
          Qualora la competente commissione di zona venga comunque  a
          conoscenza  che le matrici rivelano incompletezza di dati o
          le  giocate  sono  state  accettate  in  violazione   delle
          disposizioni  dell'art.  3  della citata legge n. 528/1982,
          come modificato dall'art. 1 della legge 19 aprile 1990,  n.
          85,   ovvero  i  dati  non  sono  pervenuti  al  centro  di
          elaborazione, ne dichiara l'esclusione dall'estrazione  con
          decisione  da  pubblicarsi nel Bollettino ufficiale di zona
          del gioco del lotto.
             2. Il giocatore, in tal caso,  ha  diritto  al  rimborso
          della  somma  giocata, che deve essere richiesto, a pena di
          decadenza, entro trenta giorni dalla data di  pubblicazione
          della decisione.
             3.  Il  rimborso  viene  effettuato  dietro ritiro dello
          scontrino dal raccoglitore che ha ricevuto la giocata".
             "Art. 12 (Pubblicazione dei numeri estratti).  -  1.  Il
          Ministro   delle  finanze  nomina  la  commissione  di  cui
          all'art. 7 della citata legge n. 528/1982, come  sostituito
          dall'art. 3 della legge n. 85/1990.
            2.  Il  segretario di ciascuna commissione di estrazione,
          di cui al comma  1,  redige  il  verbale  di  estrazione  e
          comunica  immediatamente i numeri estratti, tramite sistema
          informatico e sotto  la  responsabilita'  collegiale  della
          commissione, all'ufficio centrale di elaborazione.
             3.  L'ufficio  centrale  di  elaborazione  provvede alla
          compilazione del notiziario  delle  estrazioni,  che  viene
          trasmesso  alle  singole  commissioni  di  zona e a ciascun
          punto di raccolta.
             4. Il raccoglitore espone subito  il  notiziario  stesso
          nei locali di raccolta del gioco lasciandolo affisso per il
          termine  di  cui  all'art.  10,  ultimo comma, della citata
          legge n. 528/1982".
             "Art. 13  (Determinazione  e  convalida  delle  vincite.
          Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto). - 1. Nel
          primo   giorno   feriale   successivo   all'estrazione   la
          commissione  di  zona  si  riunisce  per   procedere   alla
          determinazione  e  convalida delle vincite e alla redazione
          del Bollettino  ufficiale  di  zona  del  gioco  del  lotto
          contenente le vincite distinte per punto di raccolta".
             "Art.  15  (Pagamento  delle  vincite  non  superiori  a
          L.1.250.000). - 1. Per le vincite di importo non  superiore
          a  L.  1.250.000,  lo  scontrino  deve  essere  esibito  al
          raccoglitore  che  ha  ricevuto  la  giocata.  Quest'ultimo
          provvede  al  pagamento  delle  vincite  ed al ritiro dello
          scontrino,   previo   accertamento   della   integrita'   e
          completezza dello stesso.
             2. Nell'ultimo giorno utile prima della decadenza di cui
          al  comma  1  dell'art.  14  e'  consentito al vincitore di
          presentare lo scontrino all'intendenza di finanza,  secondo
          le   modalita'   previste   dall'art.  16  per  le  vincite
          stiperiori a L. 1.250.000.
             3. La medesima  procedura  puo'  essere  consentita,  su
          autorizzazione  dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli
          di Stato, in caso di vincite eccezionalmente numerose".
             "Art. 16 (Modalita' di presentazione dello scontrino per
          vincite superiori a L. 1.250.000). - 1. Gli scontrini delle
          vincite  di  importo  superiore  a   L.   1.250.000   vanno
          presentati    per    il   pagamento   ad   un   ispettorato
          compartimentale dei  Monopoli  di  Stato  che  ne  rilascia
          ricevuta  al  presentatore  in  calce  alla fotocopia dello
          scontrino stesso.
            2. L'ispettorato compartimentale compila  subito  ad  uso
          interno  apposito stampato a rigoroso rendiconto contenente
          tutti gli elementi dello scontrino, oltre le generalita'  e
          l'indirizzo indicato dal destinatario del pagamento.
            3.  Il  giocatore  puo'  presentare  lo  scontrino  anche
          all'intendenza   di   finanza   nell'ambito    della    cui
          circoscrizione  ricade  il luogo del suo domicilio fiscale;
          il predetto ufficio provvede, in tal  caso,  ad  inoltrarlo
          immediatamente,  a  mezzo  plico assicurato, alla Direzione
          generale dei monopoli di Stato.
             4.  E'  data,  altresi,  facolta'   al   ricevitore   di
          presentare  lo scontrino, a suo rischio e pericolo, a mezzo
          del servizio postale, purche' spedito con raccomandata  con
          ricevuta di ritorno alla Direzione generale dei monopoli di
          Stato  entro  il  termine  di  decadenza  di cui al comma 1
          dell'art. 14.
             5.   Nel   caso   di   presentazione   dello   scontrino
          all'intendenza   di   finanza  quest'ultima  provvede  agli
          adempimenti di cui ai commi 1 e 2.
             6.   L'intendenza    di    finanza    o    l'ispettorato
          compartimentale   inviano  immediatamente,  a  mezzo  plico
          assicurato, alla Direzione generale dei monopoli  di  Stato
          lo  scontrino  ritirato  o  quello pervenutogli come sopra,
          unitamente ad un esemplare del modello di stampato  di  cui
          al comma 2".
             "Art. 17 (Modalita' di pagamento delle vincite superiori
          a L. 1.250.000). - 1. Il pagamento delle vincite di importo
          superiore  a  L. 1.250.000 e di quelle di importo inferiore
          non pagato dal raccoglitore nei casi previsti dall'art.  15
          e'   effettuato  da  parte  della  Direzione  generale  dei
          monopoli di Stato entro  quindici  giorni  dal  ricevimento
          dello scontrino mediante emissione di titolo commutabile in
          vaglia   cambiario   dalla   Banca  d'Italia  intestato  al
          presentatore dello scontrino o alla persona da lui indicata
          e inviato al suo domicilio.
             2. In caso di smarrimento dello  scontrino,  durante  la
          trasmissione  effettuata dall'ispettorato compartimentale o
          dall'intendenza di finanza, l'Amministrazione autonoma  dei
          monopoli  di  Stato provvede ugualmente al pagamento, sulla
          base della  matrice  dello  stampato  di  cui  al  comma  2
          dell'art.  16  che, a tal fine, sara' inviata unitamente ad
          una  dichiarazione  firmata   dal   capo   dell'ispettorato
          attestante  l'avvenuta  presentazione  dello scontrino e la
          sua trasmissione alla Direzione generale  dei  monopoli  di
          Stato per il pagamento".
            "Art.  23 (Estratto conto). - 1. Il mercoledi' successivo
          all'estrazione viene consegnato ad ogni raccoglitore a cura
          del  sistema  informatico,  il  relativo   estratto   conto
          contenente:
               a) il numero e l'importo delle giocate;
               b)  l'aggio, corrispondente all'importo delle giocate,
          di spettanza del raccoglitore;
               c) il numero e l'importo delle vincite pagate;
               d) il numero e l'importo delle giocate rimborsate;
               e) l'importo netto da versare.
             2. Copia dell'estratto conto suddetto  viene,  altresi',
          trasmesso   alla   ragioneria   provinciale   dello   Stato
          competente per il territorio in cui e' ubicato il punto  di
          raccolta".
             "Art. 24 (Modalita' di versamento delle somme riscosse).
          -  1.  Sulla scorta dell'estratto conto di cui all'art. 23,
          il raccoglitore e' tenuto  a  versare,  il  giovedi'  della
          settimana  successiva all'estrazione, il saldo a suo debito
          alla competente  sezione  di  tesoreria  provinciale  dello
          Stato,  anche  a  mezzo di conto corrente postale intestato
          alla stessa, imputando il versamento all'apposito  capitolo
          del bilancio di entrata dello Stato".
          Nota all'art. 40:
             - Per il  testo  vigente  dell'art.  11  del  D.P.R.  n.
          303/1990 si vedano le note all'art. 1.
          Nota all'art. 41:
             - Il testo dell'art. 11 della legge 2  agosto  1982,  n.
          528, e' il seguente:
             "La  commissione  di zona di cui all'art. 5 procede alle
          operazioni di riscontro  delle  scommesse  e  convalida  le
          vincite  secondo i tabulati forniti dal centro elaborazione
          dati e redige il Bollettino ufficiale di zona del gioco del
          lotto per le vincite verificatesi nella circoscrizione,  da
          pubblicarsi  settimanalmente.  Il  Bollettino  deve  essere
          affisso presso ogni punto di raccolta delle scommesse  sito
          nella  circoscrizione, per la durata e con le modalita' che
          saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.
             Avverso il provvedimento della commissione di zona  ogni
          giocatore  in  possesso  di scontrino ammesso a partecipare
          all'estrazione   della   relativa   ruota   puo'   proporre
          opposizione mediante atto in carta semplice spedito a mezzo
          posta  con raccomandata con ricevuta di ritorno alla stessa
          commissione entro il  termine  di  giorni  otto  decorrenti
          dalla  data  di pubblicazione del Bollettino. Ai fini della
          tempestivita' dell'opposizione si ha riguardo alla data  di
          spedizione.
             Sull'opposizione  la commissione decide entro il termine
          di quindici  giorni  con  delibera  pubblicata  nel  numero
          immediatamente  successivo del Bollettino ufficiale di zona
          del gioco del lotto.
             Avverso la decisione  delle  commissioni  di  zona  puo'
          essere   proposto,  mediante  atto  in  carta  semplice  da
          trasmettersi a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di
          ritorno, ricorso alla commissione centrale  del  gioco  del
          lotto, entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla
          data   di  pubblicazione  della  decisione  nel  Bollettino
          ufficiale. Ai fini della tempestivita' del  ricorso  si  ha
          riguardo alla data di spedizione.
             La  commissione  centrale  e'  nominata  con decreto del
          Ministro  delle  finanze  ed  e'  composta  dal   direttore
          generale  della  Direzione  generale delle entrate speciali
          che la presiede, da due funzionari della stessa  Direzione,
          da  un  funzionario  del  Ministero  del  tesoro  e  da  un
          funzionario dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di
          Stato.  Uno  dei  funzionari della Direzione generale delle
          entrate speciali funge da segretario.
             La commissione  centrale  decide  entro  il  termine  di
          giorni  quindici;  la  delibera  e'  pubblicata  nel numero
          successivo del Bollettino ufficiale di zona della ruota  di
          Roma.  Il  Bollettino deve essere affisso presso ogni punto
          di  raccolta  delle  scommesse  per  la  durata  e  con  le
          modalita'   che   saranno   stabilite  nel  regolamento  di
          esecuzione.
             Avverso il mancato accoglimento della opposizione o  del
          ricorso  previsto  dai commi precedenti, l'interessato puo'
          adire l'autorita' giudiziaria ordinaria.  La  domanda  deve
          essere   proposta   entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione,  nel  Bollettino,  della   pronuncia   delle
          commissioni,  dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione
          e' compreso il punto di raccolta ove e' stata effettuata la
          scommessa".