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LEGGE 2 agosto 1982, n. 528

Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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Testo in vigore dal:  28-8-1982

Art. 11


La commissione di zona di cui all'articolo 5 procede alle operazioni di riscontro delle scommesse e convalida le vincite secondo i tabulati forniti dal centro elaborazione dati e redige il Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto per le vincite verificatesi nella circoscrizione, da pubblicarsi settimanalmente. Il Bollettino deve essere affisso presso ogni punto di raccolta delle scommesse sito nella circoscrizione, per la durata e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.
Avverso il provvedimento della commissione di zona ogni giocatore in possesso di scontrino ammesso a partecipare all'estrazione della relativa ruota può proporre opposizione mediante atto in carta semplice spedito a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno alla stessa commissione entro il termine di giorni otto decorrenti dalla data di pubblicazione del Bollettino.
Ai fini della tempestività dell'opposizione si ha riguardo alla data di spedizione.
Sull'opposizione la commissione decide entro il termine di quindici giorni con delibera pubblicata nel numero immediatamente successivo del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.
Avverso la decisione delle commissioni di zona può essere proposto, mediante atto in carta semplice da trasmettersi a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, ricorso alla commissione centrale del gioco del lotto, entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione della decisione nel Bollettino ufficiale. Ai fini della tempestività del ricorso si ha riguardo alla data di spedizione.
La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro delle finanze ed è composta dal direttore generale della Direzione generale delle entrate speciali che la presiede, da due funzionari della stessa Direzione, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Uno dei funzionari della Direzione generale delle entrate speciali funge da segretario.
La commissione centrale decide entro il termine di giorni quindici; la delibera è pubblicata nel numero successivo del Bollettino ufficiale di zona della ruota di Roma. Il Bollettino deve essere affisso presso ogni punto di raccolta delle scommesse per la durata e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.
Avverso il mancato accoglimento della opposizione o del ricorso
previsto dai commi precedenti, l'interessato può adire l'autorità giudiziaria ordinaria. La domanda deve essere proposta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nel Bollettino, della pronuncia delle commissioni, dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione è compreso il punto di raccolta ove è stata effettuata la scommessa.