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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1990, n. 303

Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2002)
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Testo in vigore dal:  9-11-1990

Art. 11

Esclusione di giocate dall'estrazione
1. Qualora la competente commissione di zona venga comunque a conoscenza che le matrici rivelano incompletezza di dati o le giocate sono state accettate in violazione delle disposizioni dell'art. 3 della citata legge n. 528/1982, come modificato dall'art. 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, ovvero i dati non sono pervenuti al centro di elaborazione, ne dichiara l'esclusione dall'estrazione con decisione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.
2. Il giocatore, in tal caso, ha diritto al rimborso della somma giocata, che dev'essere richiesto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della decisione.
3. Il rimborso viene effettuato dietro ritiro dello scontrino dal raccoglitore che ha ricevuto la giocata.
Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 528/1982, come modificato dall'art. 1 della legge n. 85/1990, è il seguente:
"Art. 3. - Le scommesse si effettuano puntando, con un massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le ruote sulle seguenti sorti: estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina.
L'importo di ciascuna giocata è fissato in lire mille, o multipli di mille, e non può essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non può essere inferiore a lire 2 mila.
I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro".