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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1990, n. 303

Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2002)
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Testo in vigore dal: 3-5-1994
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 2
agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto; 
  Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante modifiche alla citata
legge n. 528/1982 e, in particolare, l'art.  7,  comma  1,  il  quale
prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
sono emanate norme regolamentari per  l'applicazione  e  l'esecuzione
della legge n. 528/1982; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 12 luglio 1990; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 luglio 1990; 
  Sulla proposta del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                     (( (Gestione del gioco).)) 
  ((1. Il servizio del lotto  e'  amministrato  dal  Ministero  delle
finanze per  mezzo  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato, ovvero e' affidato in concessione, con  decreto  del  Ministro
delle finanze, anche nel  rispetto  della  normativa  comunitaria,  a
soggetti  che  siano  in  possesso   di   comprovati   requisiti   di
affidabilita' e di idoneita' tecnica.))