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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 538

Disposizioni urgenti in materia di sanzioni per violazione di obblighi contributivi e di regolarizzazione di posizioni previdenziali.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-10-1996
al: 22-12-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni  in  materia  di  sanzioni in caso di ritardato o omesso
versamento  di  contributi  o  premi  previdenziali  o assistenziali,
nonche' in materia di regolarizzazione di posizioni contributive;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato o omesso
  versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali.
  1.  I  soggetti  che  non  provvedono entro il termine stabilito al
pagamento  dei  contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali
ed  assistenziali,  ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella
dovuta, sono tenuti:
    a)  nel  caso  di  mancato  o ritardato pagamento di contributi o
premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni
obbligatorie,  al  pagamento  di  una  somma  aggiuntiva,  in ragione
d'anno,  pari  al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione
di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
e  successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti;
la  somma  aggiuntiva  non  puo'  essere  superiore  al 100 per cento
dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza
di legge;
    b)  in  caso  di  evasione  connessa  a  registrazioni  o denunce
obbligatorie  omesse  o  non  conformi  al  vero,  oltre  alla  somma
aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione, "una
tantum", da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del   tesoro,   in   relazione   alla   entita'  dell'evasione  e  al
comportamento  complessivo  del contribuente, da un minimo del 30 per
cento  ad  un  massimo  del 50 per cento di quanto dovuto a titolo di
contributi  o  premi;  qualora la denuncia della situazione debitoria
sia  effettuata  spontaneamente prima di contestazioni o richieste da
parte degli enti impositori, e comunque entro dodici mesi dal termine
stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui
alla  presente  lettera  non  e' dovuta, sempreche' il versamento dei
contributi  o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia
stessa.
  2.  Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi
derivanti   da   oggettive   incertezze   connesse   a   contrastanti
orientamenti  giurisprudenziali  o  amministrativi  sulla  ricorrenza
dell'obbligo   contributivo,  successivamente  riconosciuto  in  sede
giudiziale  o amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi
o   premi   sia  effettuato  entro  il  termine  fissato  dagli  enti
impositori,  si  applica  una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, in
misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di
cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  29  luglio  1981,  n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
e  successive  modificazioni ed integrazioni. La somma aggiuntiva non
puo'  essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o
premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
  3.  Le  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello Stato sono
esonerate  dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione
di cui al comma 1 nonche' degli interessi legali.
  4.  Nelle  ipotesi  di  procedure concorsuali, in caso di pagamento
integrale  dei  contributi  e  spese, la somma aggiuntiva puo' essere
ridotta  ad  un  tasso  annuo  non inferiore a quello degli interessi
legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.
  5.  In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi
da  parte  di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni
non  aventi  fini  di lucro la somma aggiuntiva e' ridotta fino ad un
tasso  non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri
stabiliti  dagli  enti  impositori,  qualora il ritardo o l'omissione
siano  connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e
finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
  6.  Allorche'  si  fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto
previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai
commi   precedenti,   sono   estinte  le  obbligazioni  per  sanzioni
amministrative  di  cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
  7.  I  pagamenti  effettuati  per contributi sociali obbligatori ed
accessori  a  favore  degli  enti  gestori  di  forme obbligatorie di
previdenza  ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di
cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  8.  All'articolo  3  del  decreto-legge  29  marzo  1991,  n.  103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, il
  comma  4  e'  soppresso  e  i  commi  da  1 a 3 sono sostituiti dai
  seguenti:
" 1. L'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione puo'
essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, sentiti gli enti
impositori,  fino  alla misura degli interessi legali, nelle seguenti
ipotesi:
    a)  nei  casi  di  mancato  o ritardato pagamento di contributi o
premi  derivanti  da  oggettive  incertezze  connesse  a contrastanti
orientamenti  giurisprudenziali  o  amministrativi  sulla  ricorrenza
dell'obbligo   contributivo   successivamente  riconosciuto  in  sede
giudiziale  o  ammmistrativa  in relazione alla particolare rilevanza
delle   incertezze   interpretative   che   hanno   dato  luogo  alla
inadempienza   e  nei  casi  di  mancato  o  ritardato  pagamento  di
contributi  o  premi,  derivanti da fatto doloso del terzo denunciato
all'autorita'  giudiziaria,  in  relazione anche a possibili riflessi
negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza;
    b)  per  le  aziende in crisi per le quali siano stati adottati i
provvedimenti  previsti  dalla  legge  12  agosto 1977, n. 675, dalla
legge  5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
26,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95,
e  dalla  legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di
crisi,  riconversione  o  ristrutturazione  aziendale  che presentino
particolare   rilevanza   sociale  ed  economica  in  relazione  alla
situazione  occupazionale  locale  ed  alla situazione produttiva del
settore  e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli
stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del
1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali,
di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
   2.   Nei  casi  di  riduzione  di  cui  al  comma  1,  il  decreto
ministeriale  puo' disporre anche l'estinzione della obbligazione per
sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei
contributi o dei premi.
   3.  In  attesa  dell'emanazione  del  decreto di cui al comma 1, i
soggetti  che  abbiano  avanzato  al  Ministero  del  lavoro  e della
previdenza  sociale  ed  agli  enti impositori motivata e documentata
istanza  per  ottenere  la  riduzione  ivi  prevista,  procedono alla
regolarizzazione  contributiva  mediante  la  corresponsione,  in via
provvisoria  e  salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura
degli  interessi  legali.  Qualora  entro i sei mesi successivi dalla
data   di   presentazione   dell'istanza  di  riduzione  delle  somme
aggiuntive   non  sia  intervenuto  il  predetto  decreto,  gli  enti
impositori   provvedono  all'addebito  di  tali  somme  nella  misura
ordinaria.".
  9. Sono abrogati l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 30
dicembre  1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio  1988,  n.  48,  e  l'articolo  53 del regio decreto-legge 4
ottobre   1935,   n.  1827,  ed  ogni  altra  disposizione  di  legge
incompatibile con il presente articolo.