stai visualizzando l'atto

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 26 luglio 1996, n. 528

Regolamento recante norme per l'istituzione del Servizio di controllo interno del Ministero per i beni culturali e ambientali.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-10-1996
nascondi
vigente al 03/05/2024
Testo in vigore dal: 27-10-1996
                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n.  657,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,
n. 805;
  Visto l'art. 20 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,
come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n.  470,  che  prevede  che  nelle  amministrazioni pubbliche vengano
istituiti, con regolamenti delle singole amministrazioni, servizi  di
controllo  interno,  o  nuclei  di  valutazione,  con  il  compito di
verificare,  mediante  valutazioni  comparative  dei  costi   e   dei
rendimenti,   la   realizzazione  degli  obiettivi,  la  corretta  ed
economica gestione delle risorse  pubbliche,  l'imparzialita'  ed  il
buon  andamento  dell'azione amministrativa. Il Servizio di controllo
interno deve accertare la rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
amministrativa  alle  previsioni  ed  agli  obiettivi stabiliti dalle
disposizioni  normative  e  dalle  direttive  emanate  dal  Ministro,
nonche'   verificare   l'efficienza,   l'efficacia  e  l'economicita'
dell'azione amministrativa.  Il  Servizio  stabilisce  annualmente  i
parametri e gli indici di rendimento e di controllo;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994,
n. 760;
  Visto l'art. 3-quater del decreto-legge 12  maggio  1995,  n.  163,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 11 luglio 1995, n. 273,
che detta disposizioni per l'istituzione del  Servizio  di  controllo
interno  o  del  nucleo di valutazione per le amministrazioni che non
hanno ancora istituito tali uffici con i regolamenti di cui  all'art.
20  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 4 luglio 1996;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata in data 22 luglio 1996, n. 2475, ai  sensi  dell'art.  17,
comma 3, ultima parte, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Istituzione del Servizio di controllo interno
  1.  E'  istituito il Servizio di controllo interno, in posizione di
autonomia, alle dirette dipendenze del Ministro per i beni  culturali
e ambientali, di seguito denominato Ministro.
  2.  Alla  direzione  del  Servizio  e'  preposto un collegio di tre
membri nominati con decreto del Ministro, denominato collegio per  il
controllo interno.
  3. Il collegio e' costituito da due dirigenti generali appartenenti
al  ruolo  dei  dirigenti dell'Amministrazione centrale del Ministero
per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato Ministero, e
da un membro scelto tra i magistrati  delle  giurisdizioni  superiori
amministrative  e  contabili, gli avvocati dello Stato e i professori
universitari ordinari, che ne assume la  presidenza.  Il  decreto  di
nomina  determina  le  spese  di  funzionamento del collegio, che non
possono   comportare,   complessivamente,   oneri   aggiuntivi    per
l'amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento
di missione eventualmente dovuto.
  4.  Fanno parte del Servizio di controllo interno sei dirigenti del
ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione centrale del Ministero.
  5. Al servizio e'  assegnato  un  contingente  di  dipendenti,  non
superiore  alle diciotto unita', appartenenti alle diverse qualifiche
funzionali.
  6. Per motivate esigenze, l'Amministrazione puo' altresi' avvalersi
di consulenti esterni, esperti  in  tecniche  di  valutazione  e  nel
controllo di gestione.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il D.L. 14 dicembre  1974,  n.  657,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  29  gennaio  1975,  n.  5, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del  14  febbraio
          1975.
             - Il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1976.
             -  L'art.  20  del  D.Lgs.  3 febbraio 1993, n. 29, come
          modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470,
          cosi' dispone:
             "Art.  20  (Verifica  dei   risultati.   Responsabilita'
          dirigenziali).  -  1.  I  dirigenti generali ed i dirigenti
          sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli
          uffici ai quali  sono  preposti,  della  realizzazione  dei
          programmi  e  dei  progetti loro affidati in relazione agli
          obiettivi dei rendimenti e  dei  risultati  della  gestione
          finanziaria,   tecnica   ed   amministrativa,   incluse  le
          decisioni  organizzative  e  di  gestione  del   personale.
          All'inizio   di   ogni  anno,  i  dirigenti  presentano  al
          direttore generale, e questi  al  Ministro,  una  relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
             2.   Nelle   amministrazioni  pubbliche,  ove  gia'  non
          esistano, sono istituiti servizi di  controllo  interno,  o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante  valutazioni   comparative   dei   costi   e   dei
          rendimenti,  la  realizzazione degli obiettivi, la corretta
          ed   economica   gestione    delle    risorse    pubbliche,
          l'imparzialita'    ed   il   buon   andamento   dell'azione
          amministrativa.  I  servizi  o  nuclei  determinano  almeno
          annualmente,  anche su indicazione degli organi di vertice,
          i parametri di riferimento del controllo.
             3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione  di
          autonomia   e  rispondono  esclusivamente  agli  organi  di
          direzione politica.  Ad  essi  e'  attribuito,  nell'ambito
          delle  dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente
          di  personale.  Puo' essere utilizzato anche personale gia'
          collocato  fuori   ruolo.   Per   motivate   esigenze,   le
          amministrazioni  pubbliche  possono  altresi'  avvalersi di
          consulenti esterni, esperti in tecniche  di  valutazione  e
          nel controllo di gestione.
             4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti
          da  dirigenti  generali  e  da  esperti  anche esterni alle
          amministrazioni.  In casi di particolare  complessita',  il
          Presidente    del    Consiglio    puo'   stipulare,   anche
          cumulativamente  per  piu'   amministrazioni,   convenzioni
          apposite  con  soggetti  pubblici o privati particolarmente
          qualificati.
             5.  I  servizi  e  nuclei  hanno  accesso  ai  documenti
          amministrativi   e  possono  richiedere,  oralmente  o  per
          iscritto, informazioni agli  uffici  pubblici.  Riferiscono
          trimestralmente  sui  risultati  della  loro attivita' agli
          organi generali  di  direzione.  Gli  uffici  di  controllo
          interno  delle  amministrazioni  territoriali e periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
             6.    I    comitati    provinciali    delle    pubbliche
          amministrazioni  e i comitati metropolitani di cui all'art.
          18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno
          1992,  si avvalgono degli uffici di controllo interno delle
          amministrazioni territoriali e periferiche.
             7. All'istituzione degli uffici di cui  al  comma  2  si
          provvede  con  regolamenti delle singole amministrazioni da
          emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi,
          sulla  base  di  apposite  convenzioni,  di   uffici   gia'
          istituiti in altre amministrazioni.
             8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          le  operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate dal
          Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
          dirigenti generali. I termini e le modalita' di  attuazione
          del  procedimento  di  verifica  dei risultati da parte del
          Ministro competente  e  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
          stabiliti  rispettivamente  con  regolamento ministeriale e
          con decreto del Presidente della  Repubblica  da  adottarsi
          entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400.
             9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi
          della   gestione   finanziaria   tecnica  e  amministrativa
          comportano,   in   contraddittorio,   il   collocamento   a
          disposizione   per  la  durata  massima  di  un  anno,  con
          conseguente perdita del  trattamento  economico  accessorio
          connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale
          provvedimento  e'  adottato  dal  Ministro ove si tratti di
          dirigenti e dal Consiglio dei Ministri  ove  si  tratti  di
          dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono
          gli  organi  amministrativi  di  vertice.  Per  effetto del
          collocamento  a  disposizione non si puo' procedere a nuove
          nomine   a   qualifiche   dirigenziali.    In    caso    di
          responsabilita'  particolarmente  grave  o  reiterata,  nei
          confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo'  essere
          disposto  -  in  contraddittorio - il collocamento a riposo
          per ragioni di servizio, anche se  non  sia  mai  stato  in
          precedenza  disposto  il  collocamento  a disposizione; nei
          confronti dei dirigenti si applicano  le  disposizioni  del
          codice civile.
             10.  Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
          responsabilita' penale, civile  amministrativo-contabile  e
          disciplinare    previste    per    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche.
             11. Restano altresi' ferme le disposizioni  vigenti  per
          il  personale  delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate".
             -  Il  D.P.R.  20  dicembre  1994, n. 760, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1995.
             - L'art. 3-quater del  D.L.  12  maggio  1995,  n.  163,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 11 luglio 1995,
          n. 273, cosi' dispone:
             "Art. 3-quater (Servizio di controllo interno). - 1. Per
          le amministrazioni che non hanno  adottato  il  regolamento
          per  l'istituzione  del Servizio di controllo interno o del
          nucleo di valutazione di cui  all'art.  20,  comma  7,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
          dall'art.  6  del  decreto legislativo 18 novembre 1993, n.
          470, vigono, fino all'emanazione del citato regolamento, le
          disposizioni di cui al presente articolo.
             2. Il  Servizio  di  controllo  interno  e'  posto  alle
          dirette dipendenze del Ministro in posizione di autonomia.
             3.  Alla  direzione  del  Servizio  di cui al comma 1 e'
          preposto un  collegio  di  tre  membri  costituito  da  due
          dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero cui
          appartiene il Servizio di controllo interno, e da un membro
          scelto  tra  i  magistrati  delle  giurisdizioni  superiori
          amministrative, gli  avvocati  dello  Stato,  i  professori
          universitari   ordinari.  Con  unico  decreto  il  Ministro
          competente   provvede   alla   nomina   del   collegio    e
          all'attribuzione  delle funzioni di presidente del collegio
          stesso. Al Servizio di controllo interno  e'  assegnato  un
          nucleo  di  sei  dirigenti  del  ruolo  del  Ministero  cui
          appartiene il Servizio o che si  trovino  in  posizione  di
          comando   presso   lo  stesso  Ministero.  Le  funzioni  di
          segreteria del collegio sono svolte da un  contingente  non
          superiore  alle  diciotto unita', appartenenti alle diverse
          qualifiche funzionali. Gli incarichi  di  cui  al  presente
          comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.
             4.  Le  funzioni di controllo svolte dal Servizio di cui
          al comma  1  si  esercitano  nei  confronti  dell'attivita'
          amministrativa  del  Ministero  presso  cui  il Servizio e'
          istituito.
             5.  Il  Servizio  di  controllo interno ha il compito di
          verificare, mediante valutazioni comparative  dei  costi  e
          dei   rendimenti,  la  realizzazione  degli  obiettivi,  la
          corretta ed economica gestione delle risorse attribuite  ed
          introitate,  nonche'  l'imparzialita'  ed il buon andamento
          dell'azione amministrativa. In particolare esso:
               a) accerta la rispondenza di risultati  dell'attivita'
          amministrativa   alle   prescrizioni   ed   agli  obiettivi
          stabiliti  in  disposizioni  normative  e  nelle  direttive
          emanate   dal   Ministro   e   ne   verifica  l'efficienza,
          l'efficacia  e  l'economicita'  nonche'   la   trasparenza,
          l'imparzialita'  ed  il  buon  andamento  anche  per quanto
          concerne la  rispondenza  dell'erogazione  dei  trattamenti
          economici  accessori  alla  normativa  di  settore  ed alle
          direttive del Ministro;
               b) svolge  il  controllo  di  gestione  sull'attivita'
          amministrativa  dei dipartimenti, dei servizi e delle altre
          unita' organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento
          della  gestione,  evidenziando  le   cause   dell'eventuale
          mancato  raggiungimento  dei  risultati con la segnalazione
          delle  irregolarita'  eventualmente   riscontrate   e   dei
          possibili rimedi;
               c)  stabilisce  annualmente,  anche su indicazione del
          Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili  dei
          dipartimenti,    dei   servizi   e   delle   altre   unita'
          organizzative, i parametri e gli indici di riferimento  del
          controllo sull'attivita' amministrativa.
             6.  Il  Servizio  di  controllo  interno  ha  accesso ai
          documenti amministrativi e puo' richiedere ai dipartimenti,
          ai servizi ed alle altre unita' organizzative, oralmente  o
          per  iscritto, qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
          disporre ispezioni ed accertamenti diretti.
             7. I risultati dell'attivita' del servizio sono riferiti
          trimestralmente  al  digente  generale  competente  ed   al
          Ministro".
             - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei  Ministri)  prevede  che
          con    decreto   ministeriale   possano   essere   adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.  Il
          comma  4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
          regolamenti   debbano   recare    la    denominazione    di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.