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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 luglio 1996, n. 524

Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2001)
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Testo in vigore dal:  24-10-1996 al: 2-1-1997
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IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, in particolare, che le modalità per la concessione di esenzioni o restituzioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 27, commi da 3 a 5, del citato testo unico, che prevede la concessione di esenzioni o restituzioni per l'alcole e le bevande alcoliche utilizzati in particolari impiegi o ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-4390 del 26 luglio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Impiego di alcole denaturato con denaturante generale
1. L'alcole etilico destinato alla vendita per essere utilizzato, in esenzione d'accisa, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", deve essere denaturato mediante l'aggiunta, ad ogni ettolitro anidro, di una miscela, denominata "denaturante generale dell'alcole etilico", costituita dalle seguenti sostanze, preventivamente sciolte in litri 2 di metiletilchetone:
a) tiofene: grammi 125;
b) denatonium benzoato: grammi 0,8;
c) C.I. Reactive Red 24: grammi 3.
2. La denaturazione di cui al comma 1 può essere anche effettuata aggiungendo ad ogni ettolitro anidro di alcole etilico, una "miscela-madre" costituita dalle sostanze indicate nello stesso comma 1, portate al volume di ml 250 con alcole etilico, previamente addizionata a litri 2 di metiletilchetone. Tale "miscela-madre" viene preparata dal laboratorio denaturanti dello Stato ed è ceduta al prezzo di lire 16.000 al litro.
3. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 12, l'alcole da sottoporre a denaturazione non deve aver subito, successivamente alla produzione, alcuna miscelazione con sostanze diverse, ad eccezione della eventuale diluizione con acqua; deve, inoltre, possedere un tenore effettivo in alcole etilico non inferiore al 90 per cento in volume. Tale tenore, che per gli alcoli aventi i requisiti previsti dall'art. 2 della legge 3 ottobre 1957, n. 1029, d'ora in avanti denominati "buon gusto", o per l'alcole "neutro" definito dall'allegato I al regolamento CEE del Consiglio n. 2046/89 del 19 giugno 1989, o, più in generale, dall'allegato I al regolamento CEE del Consiglio n. 1576/89 del 29 maggio 1989, si assume coincidente con la gradazione reale determinata con l'alcolometro Tralles, deve essere riportato sui documenti di accompagnamento, dai quali deve anche risultare la denominazione commerciale della merce, utilizzando, per gli alcoli diversi da quelli sopra indicati, a seconda dei casi, le dizioni "alcoli greggi", "teste e code" e simili. Per questi ultimi prodotti deve essere riportata anche la gradazione rilevata con l'alcolometro Tralles, se diversa dal tenore in alcole etilico. L'esercente dell'impianto di denaturazione deve contabilizzare l'alcole "buon gusto" e l'alcole "neutro" distintamente dagli altri alcoli, per i quali deve riportare, oltre al volume idrato ed al volume effettivo in alcole etilico, anche quello riferito alla gradazione determinata con l'alcolometro Tralles, se diverso dal precedente; deve pure effettuare la registrazione dei quantitativi passati alla denaturazione.
Indicazioni analoghe, per quanto concerne gli alcoli "greggi" e simili, a qualsiasi uso destinati, devono essere riportate anche nelle contabilizzazioni effettuate presso gli impianti di produzione nonché di deposito in regime sospensivo, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria.
4. Le operazioni di denaturazione devono essere effettuate presso le distillerie, gli opifici di rettificazione, i magazzini sussidiari di fabbrica, i depositi doganali ed i magazzini di commerciante all'ingrosso di alcole etilico, fatto salvo quanto previsto nel comma 12. Chiunque intende istituire un opificio di denaturazione deve farne preventiva denuncia all'ufficio tecnico di finanza, d'ora in avanti identificato con la sigla "UTF", competente per territorio, almeno trenta giorni prima di iniziare l'attività. La denuncia, in duplice esemplare, deve essere corredata da una relazione tecnica che illustri le caratteristiche delle attrezzature che si intendono utilizzare per l'effettuazione delle denaturazioni nonché dei serbatoi per la custodia, del prodotto da denaturare e denaturato; alla relazione devono essere allegate la planimetria degli impianti e le tabelle di taratura dei serbatoi. Ricevuta la denuncia, l'UTF verifica gli impianti controllandone la conformità alle prescrizioni impartite al riguardo dall'amministrazione finanziaria; redige, poi, apposito verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali, vistato dal dirigente dell'ufficio e contenente l'autorizzazione all'inizio dell'attività, è consegnato al rappresentante medesimo unitamente al primo esemplare della denuncia, mentre il secondo viene conservato agli atti, insieme all'altro esemplare della denuncia. Qualsiasi modifica alla situazione in atto deve essere preventivamente denunciata all'UTF. Se l'impianto di denaturazione è ubicato in un deposito assoggettato al controllo della dogana, la denuncia deve essere presentata in tre esemplari, uno dei quali, unitamente ad una copia del verbale di verifica, è trasmesso dall'UTF alla competente circoscrizione doganale.
5. Almeno tre giorni prima dell'effettuazione delle operazioni di denaturazione, deve essere presentata all'UTF od alla dogana, a seconda della competenza, apposita dichiarazione in doppio esemplare, riportante la quantità, che non può essere inferiore a 10 ettolitri per ogni singola operazione, e la gradazione dello spirito da adulterare, nonché il giorno e l'ora in cui avranno inizio le operazioni, che saranno effettuate con l'osservanza delle procedure stabilite dall'amministrazione finanziaria. Il movimento dell'alcole denaturato deve essere contabilizzato giornalmente su apposito registro di carico e scarico.
6. Dopo la denaturazione e prima della vendita non è consentita alcuna operazione di diluizione o di miscelazione dell'alcole con sostanze estranee ad eccezione dell'aggiunta di sostanze profumanti, preventivamente autorizzate dall'amministrazione finanziaria. Sui documenti di accompagnamento dell'alcole denaturato deve essere riportata la gradazione effettiva in alcole etilico dello spirito sottoposto alla denaturazione nonché quella dell'alcole denaturato rilevata con l'alcolometro Tralles.
7. Per gli impieghi di cui al comma 1 può essere utilizzato anche alcole, proveniente dagli altri Paesi comunitari, denaturato secondo le formulazioni di cui al regolamento CEE n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993. Non è consentita la miscelazione di alcoli denaturati secondo diverse formulazioni.
8. Chiunque intende detenere in deposito l'alcole etilico denaturato di cui al presente articolo in quantità superiore a 300 litri deve farne denuncia al competente UTF, chiedendo il rilascio della licenza di esercizio, soggetta al diritto annuale previsto dall'art. 63, comma 2, lettera d), del testo unico e tenere un registro di carico e scarico su cui devono essere annotate, giornalmente, le partite introdotte e quelle estratte, con riferimento ai relativi documenti di accompagnamento. Per i depo siti per uso privato o industriale, gli scarichi sul registro di carico e scarico vengono effettuati con cadenza decadale. Fermo restando l'obbligo della denuncia e del rilascio della licenza di esercizio, le ditte che detengono nei propri locali di vendita il prodotto suddetto, in quantità superiore a 300 litri, già confezionato in recipienti delle capacità nominali di cc 500, 750, 1.000, 1.500, 2.000 e 5.000, chiusi in modo ermetico e tale che non sia possibile l'apertura senza lasciare tracce visibili di effrazione, sono esonerate dalla tenuta del registro di carico e scarico, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:
a) i suddetti recipienti devono recare all'esterno, in modo chiaro e visibile, la denominazione della ditta confezionatrice, il luogo dove è situato l'opificio di confezionamento, il numero della relativa licenza UTF, per i prodotti nazionali, l'indicazione che trattasi di alcole denaturato con denaturante generale, il quantitativo idrato e quello anidro;
b) le indicazioni del numero della licenza e della sigla della provincia dove ha sede l'UTF che la ha rilasciata devono essere riportate direttamente sul contenitore e sul relativo tappo di chiusura, incise o in rilievo, mentre le altre indicazioni possono essere riportate anche utilizzando apposita etichetta, aderente per tutta la sua superficie al contenitore. In ogni caso sull'etichetta deve essere riportato anche il numero della licenza e la sigla della provincia sede dell'UTF;
c) l'alcole denaturato deve essere detenuto nei locali di vendita o magazzini di deposito in quantità non superiore a litri 10.000 ed esitato nelle confezioni originali nella minuta vendita.
9. La movimentazione intracomunitaria dell'alcole denaturato di cui al presente articolo è effettuata con la scorta del documento di accompagnamento semplificato comunitario, di cui al regolamento CEE n. 3649/92, della Commissione del 17 dicembre 1992; il trasferimento fra impianti o depositi nazionali viene effettuato con la scorta del suddetto documento, recante una stampigliatura con l'indicazione "Vale per la circolazione interna". Se il destinatario non è soggetto alla denuncia di deposito, il documento per la circolazione interna viene emesso solo per quantitativi di prodotto superiori a 50 litri.
10. I documenti di circolazione di cui al comma 9 devono restare allegati ai registri di carico e scarico. Nel caso in cui il titolare del deposito non fosse obbligato alla tenuta del suddetto registro, i documenti devono essere custoditi presso il medesimo per una durata di cinque anni. Se il destinatario non è tenuto alla denuncia di deposito, i documenti devono essere custoditi per il medesimo tempo previsto per le bolle di accompagnamento dei beni viaggianti.
11. Le dizioni "alcole etilico denaturato con denaturante generale" e simili possono essere utilizzate solo nella denominazione di tale prodotto e non già in quelle di prodotti ottenuti con l'impiego del medesimo.
12. I reflui provenienti da lavorazioni industriali, contenenti alcole etilico non sufficientemente denaturato, che siano trasferiti ad impianti di incenerimento, anche con recupero di calore, o di trattamento rifiuti, per il riutilizzo, la rigenerazione od il recupero dei vari componenti, devono essere scortati dal documento di cui al comma 9 da cui risulti la natura del prodotto, il suo tenore effettivo in alcole etilico, la sua gradazione rilevata con l'alcolometro Tralles e la tipologia dell'impianto di destinazione.
Qualora i reflui siano destinati ad impianti di incenerimento, devono essere denaturati a norma con denaturante generale, senza alcun limite di tenore alcolico effettivo. La medesima procedura si applica per gli scarti di distillazione avviati alla distruzione; si prescinde dalla denaturazione, qualora i suddetti scarti siano bruciati, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, nelle caldaie degli impianti di produzione. Gli impianti di trattamento devono tenere un registro di lavorazione, dove devono essere riportate le partite di reflui pervenute, con riferimento ai relativi documenti, i quantitativi passati alla lavorazione ed i prodotti ottenuti. L'alcole ottenuto dai suddetti impianti, eventualmente riportato ad un tenore effettivo di alcole etilico non inferiore al 70 per cento e ad una gradazione rilevata con l'alcolometro Tralles non inferiore a 90 gradi, denaturato a norma con il denaturante generale deve essere destinato esclusivamente, senza preconfezionamento, ad impieghi industriali e la sua movimentazione viene effettuata con la scorta del documento di accompagnamento di cui al comma 9, contenente le indicazioni soprariportate. L'alcole recuperato può essere anche sottoposto a denaturazione con denaturanti speciali ai sensi dell'art. 2, seguendo la disciplina prevista dallo stesso. Il passaggio alla denaturazione e la movimentazione dell'alcole denaturato devono essere contabilizzati in apposito registro. Analoga procedura si applica per la destinazione ad impieghi industriali di scarti di distillazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (più brevemente "testo unico") approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995 è il seguente: "1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti".
- I testi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 27 del testo unico n. 504/1995 sono i seguenti:
"3. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono:
a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;
b) denaturati con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;
c) impiegati per la produzione dell'aceto di cui al codice NC 2209;
d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 22 del 9 febbraio 1965 e recepita con il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991;
e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;
g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci;
h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;
i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.
4. Le agevolazioni sono accordate anche mediante rimborso dell'imposta pagata.
5. Sui prodotti ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano viene rimborsata l'accisa pagata".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il riferimento all'art. 27, comma 3, del testo unico n. 504/1995 vedansi le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 2 della legge 3 ottobre 1957, n. 1029, è il seguente:
"Art. 2. - L'alcole deve essere limpido, incolore, di odore gradevole, caratteristico alla degustazione; può essere tollerato un leggero odore che ricordi appena lievemente la materia prima di origine.
La sua gradazione in volume a 15›,56 non deve essere inferiore a 95›C dell'alcolometro ufficiale adottato dall'Amministazione finanziaria.
Le sostanze estranee contenute in 100 centimetri cubi di alcole anidro non dovranno superare i seguenti limiti:
alcole metilico, in volume cc 0,50%;
acidità, in acido acetico, mg 5%;
eteri, in acetato di etile, mg 60%;
aldeidi, mg 5%;
alcoli superiori, mg 10%;
forfurolo F tracce.
La colorazione con il saggio al permanganato, eseguito secondo il metodo di Allen, deve permanere almeno 10 minuti primi".
- Il testo dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio del 19 giugno 1989 è il seguente:
"DEFINIZIONE DELL'ALCOLE NEUTRO DI CUI
ALL'ART. 3, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA, LETTERA a) 1. Caratteristiche organolettiche Esente da gusti e alla materia pri 2. Titolo alcolometrico volumico minimo 96% vol 3. Valori massimi di elementi residui:
- Acidità totale
espressa in acido acetico g/hl
di alcole a 100% vol 1,5
- Esteri
espressi in acetato di etile g/hl
di alcole a 100% vol 1,3
- Aldeidi
espresse in acetaldeide g/hl di
alcole a 100% vol 0,5
- Alcoli superiori
espressi in 2-metil 1-propanolo g/hl
di alcole a 100% vol 0,5
- Metanolo
g/hl di alcole a 100% vol 50
- Estratto secco
g/hl di alcole a 100% vol 1,5
- Basi azotate volatili
espresse in azoto g/hl alcole a 100% vol 0,1
- Furfurolo Non rintraccia - Il testo dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 è il seguente:
"CARATTERISTICHE DELL'ALCOLE ETILICO DI ORIGINE
AGRICOLA DI CUI ALL'ART. 1 PARAGRAFO 3, LETTERA h).
1. Caratteristiche organolettiche Assenza di gusti rin-
tracciabili estranei
alla materia prima
2. Titolo alcolometrico volumico minimo 96,0% vol
3. Valori massimi dell'impurezza:
- Acidità totale espressa in acido
acetico g/hl di alcole a 100% vol 1,5
- Esteri espressi in acetato di etile
g/hl di alcole a 100% vol 1,3
- Aldeidi espresse in acetaldeide g/hl
di alcole a 100% vol 0,5
- Alcoli superiori espressi in 2-metil
1-propanolo g/hl di alcole a 100% vol 0,5
- Metanolo g/hl di alcole a 100% vol 50
- Estratto secco g/hl di alcole a 100% vol 1,5
- Basi azotate volatili espresse in azoto
g/hl di alcole a 100% vol 0,1
- Furfurolo Non rintracciabile".
- Il regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione del 22 novembre 1993 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 288 del 23 novembre 1993. Il suddetto regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 2546/95 della Commissione del 30 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 260 del 31 ottobre 1995.
- Il testo dell'art. 63, comma 2, lettera d), del testo unico è il seguente: " d) impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: lire 100 mila".
- Il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 369 del 18 dicembre 1992.