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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 luglio 1996, n. 524

Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2001)
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Testo in vigore dal: 24-10-1996
al: 2-1-1997
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                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  67,  comma  1,  del  testo  unico delle disposizioni
legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, in particolare, che
le  modalita'  per  la  concessione  di esenzioni o restituzioni sono
stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  l'art.  27,  commi  da  3  a  5, del citato testo unico, che
prevede  la concessione di esenzioni o restituzioni per l'alcole e le
bevande  alcoliche  utilizzati  in particolari impiegi o ritirati dal
commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 14 dicembre 1995;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata,  a  norma  del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-4390 del 26 luglio 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
        Impiego di alcole denaturato con denaturante generale
  1.  L'alcole  etilico destinato alla vendita per essere utilizzato,
in  esenzione  d'accisa,  ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera a),
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla   produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, d'ora in avanti denominato "testo unico", deve essere denaturato
mediante  l'aggiunta,  ad  ogni  ettolitro  anidro,  di  una miscela,
denominata  "denaturante  generale  dell'alcole  etilico", costituita
dalle  seguenti  sostanze,  preventivamente  sciolte  in  litri  2 di
metiletilchetone:
    a) tiofene: grammi 125;
    b) denatonium benzoato: grammi 0,8;
    c) C.I. Reactive Red 24: grammi 3.
  2.  La denaturazione di cui al comma 1 puo' essere anche effettuata
aggiungendo   ad   ogni  ettolitro  anidro  di  alcole  etilico,  una
"miscela-madre" costituita dalle sostanze indicate nello stesso comma
1,  portate  al  volume  di  ml  250  con alcole etilico, previamente
addizionata a litri 2 di metiletilchetone. Tale "miscela-madre" viene
preparata  dal  laboratorio  denaturanti  dello Stato ed e' ceduta al
prezzo di lire 16.000 al litro.
  3.   Fatto  salvo  quanto  stabilito  nel  comma  12,  l'alcole  da
sottoporre a denaturazione non deve aver subito, successivamente alla
produzione,  alcuna  miscelazione  con sostanze diverse, ad eccezione
della  eventuale  diluizione  con  acqua; deve, inoltre, possedere un
tenore  effettivo  in alcole etilico non inferiore al 90 per cento in
volume.  Tale  tenore, che per gli alcoli aventi i requisiti previsti
dall'art.  2  della  legge  3  ottobre 1957, n. 1029, d'ora in avanti
denominati   "buon   gusto",   o   per   l'alcole  "neutro"  definito
dall'allegato  I  al  regolamento CEE del Consiglio n. 2046/89 del 19
giugno  1989, o, piu' in generale, dall'allegato I al regolamento CEE
del  Consiglio  n.  1576/89 del 29 maggio 1989, si assume coincidente
con  la  gradazione reale determinata con l'alcolometro Tralles, deve
essere  riportato  sui  documenti  di accompagnamento, dai quali deve
anche   risultare   la   denominazione   commerciale   della   merce,
utilizzando,  per  gli  alcoli  diversi  da  quelli sopra indicati, a
seconda  dei  casi,  le  dizioni  "alcoli  greggi",  "teste e code" e
simili.  Per  questi  ultimi  prodotti deve essere riportata anche la
gradazione  rilevata con l'alcolometro Tralles, se diversa dal tenore
in  alcole  etilico.  L'esercente dell'impianto di denaturazione deve
contabilizzare    l'alcole   "buon   gusto"   e   l'alcole   "neutro"
distintamente  dagli  altri alcoli, per i quali deve riportare, oltre
al  volume  idrato  ed  al  volume effettivo in alcole etilico, anche
quello   riferito   alla  gradazione  determinata  con  l'alcolometro
Tralles,   se   diverso  dal  precedente;  deve  pure  effettuare  la
registrazione    dei   quantitativi   passati   alla   denaturazione.
Indicazioni  analoghe,  per  quanto  concerne  gli  alcoli "greggi" e
simili,  a  qualsiasi  uso  destinati,  devono essere riportate anche
nelle  contabilizzazioni effettuate presso gli impianti di produzione
nonche'  di  deposito  in  regime  sospensivo,  secondo  le modalita'
stabilite dall'amministrazione finanziaria.
  4.  Le  operazioni di denaturazione devono essere effettuate presso
le distillerie, gli opifici di rettificazione, i magazzini sussidiari
di  fabbrica,  i  depositi  doganali  ed  i magazzini di commerciante
all'ingrosso di alcole etilico, fatto salvo quanto previsto nel comma
12.  Chiunque  intende  istituire  un  opificio di denaturazione deve
farne  preventiva  denuncia  all'ufficio tecnico di finanza, d'ora in
avanti  identificato  con  la sigla "UTF", competente per territorio,
almeno  trenta  giorni prima di iniziare l'attivita'. La denuncia, in
duplice esemplare, deve essere corredata da una relazione tecnica che
illustri  le  caratteristiche  delle  attrezzature  che  si intendono
utilizzare   per  l'effettuazione  delle  denaturazioni  nonche'  dei
serbatoi  per  la  custodia, del prodotto da denaturare e denaturato;
alla relazione devono essere allegate la planimetria degli impianti e
le  tabelle  di  taratura  dei  serbatoi. Ricevuta la denuncia, l'UTF
verifica gli impianti controllandone la conformita' alle prescrizioni
impartite  al riguardo dall'amministrazione finanziaria; redige, poi,
apposito  verbale  in  doppio  originale, da sottoscriversi anche dal
rappresentante  della  ditta,  uno  dei  quali, vistato dal dirigente
dell'ufficio e contenente l'autorizzazione all'inizio dell'attivita',
e'   consegnato   al  rappresentante  medesimo  unitamente  al  primo
esemplare  della  denuncia,  mentre  il secondo viene conservato agli
atti,  insieme all'altro esemplare della denuncia. Qualsiasi modifica
alla  situazione  in  atto  deve  essere  preventivamente  denunciata
all'UTF.  Se  l'impianto  di  denaturazione e' ubicato in un deposito
assoggettato  al  controllo  della  dogana,  la  denuncia deve essere
presentata  in  tre esemplari, uno dei quali, unitamente ad una copia
del  verbale  di  verifica,  e'  trasmesso  dall'UTF  alla competente
circoscrizione doganale.
  5.  Almeno  tre giorni prima dell'effettuazione delle operazioni di
denaturazione,  deve  essere  presentata  all'UTF  od  alla dogana, a
seconda della competenza, apposita dichiarazione in doppio esemplare,
riportante la quantita', che non puo' essere inferiore a 10 ettolitri
per  ogni  singola  operazione,  e  la  gradazione  dello  spirito da
adulterare,  nonche'  il  giorno  e  l'ora  in  cui avranno inizio le
operazioni,  che  saranno effettuate con l'osservanza delle procedure
stabilite  dall'amministrazione finanziaria. Il movimento dell'alcole
denaturato   deve  essere  contabilizzato  giornalmente  su  apposito
registro di carico e scarico.
  6.  Dopo  la  denaturazione e prima della vendita non e' consentita
alcuna  operazione  di  diluizione  o di miscelazione dell'alcole con
sostanze  estranee ad eccezione dell'aggiunta di sostanze profumanti,
preventivamente  autorizzate  dall'amministrazione  finanziaria.  Sui
documenti  di  accompagnamento  dell'alcole  denaturato  deve  essere
riportata  la  gradazione  effettiva  in alcole etilico dello spirito
sottoposto  alla  denaturazione nonche' quella dell'alcole denaturato
rilevata con l'alcolometro Tralles.
  7.  Per gli impieghi di cui al comma 1 puo' essere utilizzato anche
alcole,  proveniente dagli altri Paesi comunitari, denaturato secondo
le   formulazioni   di  cui  al  regolamento  CEE  n.  3199/93  della
Commissione,  del 22 novembre 1993. Non e' consentita la miscelazione
di alcoli denaturati secondo diverse formulazioni.
  8.   Chiunque   intende   detenere  in  deposito  l'alcole  etilico
denaturato  di  cui al presente articolo in quantita' superiore a 300
litri  deve  farne  denuncia al competente UTF, chiedendo il rilascio
della  licenza  di  esercizio,  soggetta  al diritto annuale previsto
dall'art.  63,  comma  2,  lettera  d),  del  testo unico e tenere un
registro   di  carico  e  scarico  su  cui  devono  essere  annotate,
giornalmente,   le   partite   introdotte   e  quelle  estratte,  con
riferimento ai relativi documenti di accompagnamento. Per i depo siti
per  uso privato o industriale, gli scarichi sul registro di carico e
scarico  vengono  effettuati  con  cadenza  decadale.  Fermo restando
l'obbligo  della  denuncia e del rilascio della licenza di esercizio,
le  ditte  che  detengono  nei  propri  locali di vendita il prodotto
suddetto,  in  quantita'  superiore a 300 litri, gia' confezionato in
recipienti  delle  capacita'  nominali  di cc 500, 750, 1.000, 1.500,
2.000  e  5.000, chiusi in modo ermetico e tale che non sia possibile
l'apertura   senza  lasciare  tracce  visibili  di  effrazione,  sono
esonerate  dalla  tenuta  del  registro  di  carico  e scarico, sotto
l'osservanza delle seguenti condizioni:
    a)  i  suddetti  recipienti  devono  recare  all'esterno, in modo
chiaro  e  visibile, la denominazione della ditta confezionatrice, il
luogo  dove e' situato l'opificio di confezionamento, il numero della
relativa  licenza  UTF,  per  i prodotti nazionali, l'indicazione che
trattasi   di   alcole   denaturato   con  denaturante  generale,  il
quantitativo idrato e quello anidro;
    b)  le  indicazioni  del numero della licenza e della sigla della
provincia  dove  ha  sede  l'UTF  che  la ha rilasciata devono essere
riportate  direttamente  sul  contenitore  e  sul  relativo  tappo di
chiusura,  incise  o  in rilievo, mentre le altre indicazioni possono
essere  riportate  anche utilizzando apposita etichetta, aderente per
tutta  la  sua superficie al contenitore. In ogni caso sull'etichetta
deve  essere riportato anche il numero della licenza e la sigla della
provincia sede dell'UTF;
    c) l'alcole denaturato deve essere detenuto nei locali di vendita
o  magazzini di deposito in quantita' non superiore a litri 10.000 ed
esitato nelle confezioni originali nella minuta vendita.
  9. La movimentazione intracomunitaria dell'alcole denaturato di cui
al  presente  articolo  e'  effettuata con la scorta del documento di
accompagnamento  semplificato  comunitario, di cui al regolamento CEE
n.  3649/92, della Commissione del 17 dicembre 1992; il trasferimento
fra  impianti o depositi nazionali viene effettuato con la scorta del
suddetto  documento,  recante  una  stampigliatura  con l'indicazione
"Vale  per  la  circolazione  interna".  Se  il  destinatario  non e'
soggetto  alla denuncia di deposito, il documento per la circolazione
interna viene emesso solo per quantitativi di prodotto superiori a 50
litri.
  10.  I  documenti  di circolazione di cui al comma 9 devono restare
allegati ai registri di carico e scarico. Nel caso in cui il titolare
del deposito non fosse obbligato alla tenuta del suddetto registro, i
documenti  devono  essere custoditi presso il medesimo per una durata
di  cinque  anni.  Se  il destinatario non e' tenuto alla denuncia di
deposito,  i  documenti devono essere custoditi per il medesimo tempo
previsto per le bolle di accompagnamento dei beni viaggianti.
  11. Le dizioni "alcole etilico denaturato con denaturante generale"
e  simili  possono essere utilizzate solo nella denominazione di tale
prodotto  e non gia' in quelle di prodotti ottenuti con l'impiego del
medesimo.
  12.  I  reflui  provenienti  da lavorazioni industriali, contenenti
alcole  etilico non sufficientemente denaturato, che siano trasferiti
ad  impianti  di  incenerimento,  anche  con recupero di calore, o di
trattamento  rifiuti,  per  il  riutilizzo,  la  rigenerazione  od il
recupero dei vari componenti, devono essere scortati dal documento di
cui  al  comma 9 da cui risulti la natura del prodotto, il suo tenore
effettivo   in   alcole  etilico,  la  sua  gradazione  rilevata  con
l'alcolometro  Tralles  e la tipologia dell'impianto di destinazione.
Qualora i reflui siano destinati ad impianti di incenerimento, devono
essere  denaturati  a  norma  con  denaturante  generale, senza alcun
limite di tenore alcolico effettivo. La medesima procedura si applica
per   gli  scarti  di  distillazione  avviati  alla  distruzione;  si
prescinde  dalla  denaturazione,  qualora  i  suddetti  scarti  siano
bruciati,     con     l'osservanza    delle    modalita'    stabilite
dall'amministrazione  finanziaria,  nelle  caldaie  degli impianti di
produzione.  Gli impianti di trattamento devono tenere un registro di
lavorazione,  dove  devono  essere  riportate  le  partite  di reflui
pervenute,  con  riferimento  ai  relativi  documenti, i quantitativi
passati  alla  lavorazione  ed i prodotti ottenuti. L'alcole ottenuto
dai suddetti impianti, eventualmente riportato ad un tenore effettivo
di  alcole  etilico non inferiore al 70 per cento e ad una gradazione
rilevata   con  l'alcolometro  Tralles  non  inferiore  a  90  gradi,
denaturato  a norma con il denaturante generale deve essere destinato
esclusivamente,  senza  preconfezionamento, ad impieghi industriali e
la sua movimentazione viene effettuata con la scorta del documento di
accompagnamento   di  cui  al  comma  9,  contenente  le  indicazioni
soprariportate.  L'alcole  recuperato  puo' essere anche sottoposto a
denaturazione con denaturanti speciali ai sensi dell'art. 2, seguendo
la  disciplina prevista dallo stesso. Il passaggio alla denaturazione
e    la   movimentazione   dell'alcole   denaturato   devono   essere
contabilizzati in apposito registro. Analoga procedura si applica per
la destinazione ad impieghi industriali di scarti di distillazione.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il testo dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative (piu' brevemente  "testo  unico")  approvato
          con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 279
          del 29 novembre 1995 e' il seguente: "1.   Con decreto  del
          Ministro  delle finanze, da emanare ai sensi dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
          le norme  regolamentari  per  l'applicazione  del  presente
          testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e
          contabilizzazione    dell'imposta,    all'istituzione   dei
          depositi  fiscali,  al  riconoscimento  delle  qualita'  di
          operatore  professionale,  di  rappresentante  fiscale o di
          obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla  concessione
          di  agevolazioni,  esenzioni,  abbuoni  o  restituzioni, al
          riconoscimento di non  assoggettabilita'  al  regime  delle
          accise,  all'effettuazione  della  vigilanza  finanziaria e
          fiscale,  alla  circolazione  e   deposito   dei   prodotti
          sottoposti  ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione
          dei contrassegni di  Stato,  all'istituzione  degli  uffici
          finanziari  di  fabbrica.  In  attuazione  dei  criteri  di
          carattere generale  stabiliti  dalle  norme  regolamentari,
          l'amministrazione  finanziaria  impartisce  le disposizioni
          specifiche per i singoli casi. Fino a  quando  non  saranno
          emanate  le  predette norme regolamentari restano in vigore
          quelle vigenti, in quanto applicabili. I  cali  ammissibili
          all'abbuono   dell'imposta,   fino  a  quando  non  saranno
          determinati con il decreto previsto dall'art. 4,  comma  2,
          si  determinano  in  base  alle percentuali stabilite dalle
          norme vigenti".
             - I testi dei commi 3, 4 e  5  dell'art.  27  del  testo
          unico n.  504/1995 sono i seguenti:
             "3.   L'alcole   e  le  bevande  alcoliche  sono  esenti
          dall'accisa quando sono:
               a) denaturati con  denaturante  generale  e  destinati
          alla vendita;
               b)   denaturati  con  denaturanti  speciali  approvati
          dall'amministrazione   finanziaria   ed   impiegati   nella
          fabbricazione  di  prodotti  non destinati al consumo umano
          alimentare;
               c) impiegati per la produzione dell'aceto  di  cui  al
          codice NC 2209;
               d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo
          la   definizione   di  cui  alla  direttiva  65/65/CEE  del
          Consiglio, del 26 gennaio 1965, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. 22 del 9 febbraio 1965
          e  recepita  con  il decreto legislativo 29 maggio 1991, n.
          178, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del  15
          giugno 1991;
               e)  impiegati  in  un  processo  di  fabbricazione,  a
          condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
               f) impiegati nella produzione di aromi destinati  alla
          preparazione   di   prodotti   alimentari   e   di  bevande
          analcoliche aventi un titolo  alcolometrico  effettivo  non
          superiore all'1,2 per cento in volume;
               g)   impiegati   direttamente  o  come  componenti  di
          prodotti  semilavorati  destinati  alla  fabbricazione   di
          prodotti  alimentari,  ripieni  o meno, a condizione che il
          contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole
          puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e  a
          litri  5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per
          altre merci;
               h) impiegati come campioni per analisi, per  prove  di
          produzione necessarie o a fini scientifici;
               i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non
          soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.
             4.   Le   agevolazioni  sono  accordate  anche  mediante
          rimborso dell'imposta pagata.
             5.  Sui  prodotti  ritirati  dal  commercio  in   quanto
          divenuti  non  idonei  al  consumo  umano  viene rimborsata
          l'accisa pagata".
             - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988, n.  400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale
          possono   essere  adottati  regolamenti  nelle  materie  di
          competenza del Ministro  o  di  autorita'  sottordinate  al
          Ministro,  quando  la  legge  espressamente conferisca tale
          potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
          Ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione   da   parte   della  legge.  I  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
             - Per il riferimento all'art. 27,  comma  3,  del  testo
          unico n.  504/1995 vedansi le note alle premesse.
             -  Il  testo  dell'art. 2 della legge 3 ottobre 1957, n.
          1029, e' il seguente:
             "Art. 2. - L'alcole deve essere  limpido,  incolore,  di
          odore  gradevole,  caratteristico  alla  degustazione; puo'
          essere  tollerato  un  leggero  odore  che  ricordi  appena
          lievemente la materia prima di origine.
             La  sua  gradazione  in  volume a 15›,56 non deve essere
          inferiore  a  95›C  dell'alcolometro   ufficiale   adottato
          dall'Amministazione finanziaria.
             Le sostanze estranee contenute in 100 centimetri cubi di
          alcole anidro non dovranno superare i seguenti limiti:
              alcole metilico, in volume cc 0,50%;
              acidita', in acido acetico, mg 5%;
              eteri, in acetato di etile, mg 60%;
              aldeidi, mg 5%;
              alcoli superiori, mg 10%;
              forfurolo F tracce.
              La  colorazione con il saggio al permanganato, eseguito
          secondo il metodo di Allen, deve permanere almeno 10 minuti
          primi".
             - Il testo  dell'allegato  I  al  regolamento  (CEE)  n.
          2046/89 del Consiglio del 19 giugno 1989 e' il seguente:
                         "DEFINIZIONE DELL'ALCOLE NEUTRO DI CUI
                     ALL'ART. 3, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA, LETTERA a)
            1. Caratteristiche organolettiche       Esente da gusti e
                                                     alla materia pri
            2. Titolo alcolometrico volumico minimo           96% vol
            3. Valori massimi di elementi residui:
               - Acidita' totale
                 espressa in acido acetico g/hl
                 di alcole a 100% vol                          1,5
               - Esteri
                 espressi in acetato di etile g/hl
                 di alcole a 100% vol                          1,3
               - Aldeidi
                 espresse in acetaldeide g/hl di
                 alcole a 100% vol                             0,5
               - Alcoli superiori
                 espressi in 2-metil 1-propanolo g/hl
                 di alcole a 100% vol                          0,5
               - Metanolo
                 g/hl di alcole a 100% vol                    50
               - Estratto secco
                 g/hl di alcole a 100% vol                     1,5
               - Basi azotate volatili
                 espresse in azoto g/hl alcole a 100% vol      0,1
               - Furfurolo                             Non rintraccia
             -  Il  testo  dell'allegato  I  al  regolamento (CEE) n.
          1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 e' il seguente:
           "CARATTERISTICHE DELL'ALCOLE ETILICO DI ORIGINE
          AGRICOLA DI CUI ALL'ART. 1 PARAGRAFO 3, LETTERA h).
  1. Caratteristiche organolettiche          Assenza di gusti rin-
                                              tracciabili estranei
                                              alla materia prima
  2. Titolo alcolometrico volumico minimo            96,0% vol
  3. Valori massimi dell'impurezza:
     - Acidita' totale espressa in acido
       acetico g/hl di alcole a 100% vol              1,5
     - Esteri espressi in acetato di etile
       g/hl di alcole a 100% vol                      1,3
     - Aldeidi espresse in acetaldeide g/hl
       di alcole a 100% vol                           0,5
     - Alcoli superiori espressi in 2-metil
       1-propanolo g/hl di alcole a 100% vol          0,5
     - Metanolo g/hl di alcole a 100% vol            50
     - Estratto secco g/hl di alcole a 100% vol       1,5
     - Basi azotate volatili espresse in azoto
       g/hl di alcole a 100% vol                      0,1
     - Furfurolo                              Non rintracciabile".
             -  Il  regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione del
          22  novembre  1993  e'  stato  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  delle Comunita' europee n. L 288 del 23 novembre
          1993. Il  suddetto  regolamento  e'  stato  successivamente
          modificato   dal   regolamento   (CE)   n.   2546/95  della
          Commissione del 30 ottobre 1995, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita' europee n. L 260 del 31 ottobre
          1995.
             - Il testo dell'art. 63, comma 2, lettera d), del  testo
          unico  e'  il seguente: " d) impianti di produzione su base
          forfettaria,  di  trasformazione,  di  condizionamento,  di
          alcole   e   di   prodotti  alcolici,  depositi  di  alcole
          denaturato   e   depositi   di   alcole   non   denaturato,
          assoggettato od esente da accisa: lire 100 mila".
             -  Il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del
          17  dicembre  1992  e'  stato  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  delle Comunita' europee n. L 369 del 18 dicembre
          1992.