stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996, n. 512

Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 609 (in G.U. 30/11/1996, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/2018)
nascondi
Testo in vigore dal: 21-11-2018
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per l'adeguamento  degli  organici  e  il  potenziamento
delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per
razionalizzare  l'impiego  del   relativo   personale   nei   servizi
d'istituto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanita',  per
la funzione pubblica  e  gli  affari  regionali,  del  tesoro  e  del
bilancio e della  programmazione  economica  e  del  lavoro  e  della
previdenza sociale; 
 
                  EMANA il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
              Incremento e ripianamento degli organici 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139. 
  3. Per assicurare  la  continuita'  del  reclutamento  nel  profilo
professionale di vigile  del  fuoco,  il  Ministero  dell'interno  e'
autorizzato  a  bandire,  fatte  salve  le  riserve  previste   dalle
disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la  copertura  dei  posti
che si rendono disponibili a decorrere dal  31  dicembre  1998.  Tali
concorsi dovranno  inoltre  prevedere  una  riserva  di  posti,  pari
complessivamente al 25 per cento dei  posti  vacanti,  per  i  vigili
volontari in servizio presso  gli  appositi  distaccamenti  e  per  i
vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del
bando abbiano prestato servizio per  non  meno  di  sessanta  giorni,
fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al  profilo
professionale di vigile  del  fuoco.  Le  graduatorie  dei  candidati
risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento,
per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di
entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per  cento
di detti posti e' riservata ai volontari delle Forze armate congedati
senza demerito, sempre che siano in possesso dei  requisiti  previsti
per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (4)((5)) 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139. 
  5.  Per  assicurare  la  continuita'  del  reclutamento  nei  ruoli
dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici  concorsi
per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal
31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun
bando. La graduatoria dei  candidati  risultati  idonei  puo'  essere
utilizzata, ai fini del  reclutamento,  fino  all'approvazione  della
graduatoria  relativa  ai  candidati  del  concorso   successivo   e,
comunque, per non oltre tre anni. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139. 
  7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive
nell'interesse  del  Corpo  nazionale.  Le  procedure  relative  sono
stabilite con decreto del Ministro dell'interno,  da  emanarsi  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato  dal  D.Lgs.  29
maggio 2017, n. 97, ha disposto (con  l'art.  5,  comma  2)  che  "La
riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1°  ottobre
1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla  legge  28  novembre
1996, n. 609, e' elevata al 35  per  cento  e  opera  in  favore  del
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  che,
alla data di scadenza del  bando  di  concorso,  sia  iscritto  negli
appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato  non  meno  di
centoventi giorni di servizio". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n.  127,  nel  modificare  l'art.  5  del
D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 2, comma 1) che "La riserva di cui all'articolo  1,  comma  3,
del  decreto  legge  1°  ottobre  1996,  n.   512,   convertito   con
modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, e' elevata al  35
per cento e opera  in  favore  del  personale  volontario  del  Corpo
nazionale che, alla data di  scadenza  del  bando  di  concorso,  sia
iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato
non meno di centoventi giorni di servizio". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  12,  comma  1)  che  gli  effetti
giuridici ed economici della presente modifica decorrono  dalla  data
del 1° gennaio 2018.