stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 494

Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-9-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2008)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-9-1996
al: 18-4-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
 Vista  la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo
6, comma 3;
 Vista  la  direttiva  92/57/CEE,  del  Consiglio del 24 giugno 1992,
concernente  le  prescrizioni  minime  di  sicurezza  e  di salute da
attuare   nei   cantieri   temporanei   o  mobili  (ottava  direttiva
particolare,  ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE);
 Visto  il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
 Acquisiti  i  pareri  delle  competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 agosto 1996;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  degli  affari  esteri,  di  grazia e giustizia, del tesoro,
della  sanita',  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,
dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E m a n a
il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela
della   salute  e  per  la  sicurezza  dei  lavoratori  nei  cantieri
temporanei  o  mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera
a).
  2.  Le  disposizioni  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626,  come  modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
di  seguito  denominato  decreto  legislativo  n.  626/1994,  e della
vigente  legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene
del  lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le
disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
   a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze
minerali;
   b)  ai  lavori  svolti  negli  impianti  connessi  alle  attivita'
minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle
concessioni o delle autorizzazioni;
   c)  ai  lavori  svolti negli impianti che costituiscono pertinenze
della  miniera  ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio
1927,   n.   1443,   anche  se  ubicati  fuori  del  perimetro  delle
concessioni;
   d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura
dei  prodotti  delle  cave  ed alle operazioni di caricamento di tali
prodotti dai piazzali;
   e)   alle   attivita'  di  prospezione,  ricerca,  coltivazione  e
stoccaggio   degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nel  territorio
nazionale,  nel  mare territoriale e nella piattaforma continentale e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.  10, commi 2 e 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n.   1092, al solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia egli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per gli oggetti definiti.
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
            -  La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: "Disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1993".
            - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1994.
            L'art.  6,  comma  3,  cosi' recita: "3. I termini di cui
          all'art.  34, comma 2, della legge  22  febbraio  1994,  n.
          146,  sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di
          entrata in vigore della presente legge,  salvo  per  quanto
          concerne   le   direttive   92/57/CEE   e   92/58/CEE,  per
          l'attuazione delle quali  dovra'  provvedersi  con  decreto
          legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
          in  vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione
          delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al
          parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia".
            -  La direttiva 92/57/CEE e' pubblicata in G.U.C.E.  n. L
          245 del 26 agosto 1992.
            -  Il  D.Lgs.  19  settembre  1994,  n.  626,   concerne:
          "Attuazione   delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,  90/394/CEE
          e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
          della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
            -  Il D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riguarda: "Modifiche
          ed integrazioni  al  D.Lgs.  19  settembre  1994,  n.  626,
          recante  attuazione di direttive comunitarie riguardanti il
          miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
          sul luogo di lavoro".
          Nota all'art. 1:
            - Per quanto riguarda il D.Lgs n. 626/1994 vedi nota alle
          premesse.
            -  Il  R.D.  29 luglio 1927, n. 1443, concerne: "Norme di
          carattere legislativo per  disciplinare  la  ricerca  e  la
          coltivazione  delle  miniere  nel  Regno".  L'art. 23 cosi'
          recita: "Art.  23  -  Sono  pertinenze  della  miniera  gli
          edifici,  gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le
          gallerie, nonche' i macchinari, gli apparecchi  e  utensili
          destinati  alla  coltivazione della miniera, le opere e gli
          impianti destinati all'arricchimento del minerale.
            Sono considerati come mobili  i  materiali  estratti,  le
          provviste, gli arredi".