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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 19 luglio 1996, n. 488

Regolamento recante norme per l'istituzione e la disciplina dell'Albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-10-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2000)
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Testo in vigore dal:  6-10-1996 al: 5-5-2000
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IL MINISTRO

DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCENTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente: "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare, l'art. 22, modificato dall'art. 3-quater del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, con legge 15 novembre 1995, n. 480;
Sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Considerato che, ai sensi del citato art. 22 della legge n. 580 del 1993, la denominazione "camera di commercio" può essere assunta sul territorio nazionale anche dalle camere di commercio italo-estere o estere site in Italia che siano iscritte in un apposito Albo tenuto presso la sezione separata di cui all'art. 1 dello statuto dell'Unioncamere;
Ritenuto di dover disciplinare l'iscrizione presso il suddetto albo, mediante l'emanazione di norme che presiedono all'iscrizione medesima;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Albo delle camere di commercio italo-estere
o estere in Italia
1. È istituito l'Albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia (in appresso denominato Albo), tenuto presso la sezione separata di cui all'art. 1 dello statuto dell'Unioncamere.
2. Ai sensi dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la denominazione "camera di commercio .." può essere assunta, nel territorio nazionale, anche dalle associazioni cui partecipino enti ed imprese italiane e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano i cui amministratori abbiano i requisiti di cui al sopra citato art. 22 e che abbiano per scopo statutario la promozione dei rapporti economici fra i due Stati ed abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo.
3. L'Albo riporta le seguenti indicazioni:
a) la ragione e la sede sociale della camera;
b) la data di costituzione;
c) i dati identificativi degli amministratori (presidente, segretario generale, giunta);
d) la composizione degli organi sociali;
e) la data dell'iscrizione all'Albo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 22 della legge n. 580/1993 è il seguente:
"Art. 22 (Uso della denominazione 'camera di commerciò). - 1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione 'camera di commerciò le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1 luglio 1970, n 518, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'art. 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la denominazione "camera di commercio" e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni e, previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nel successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori".
- La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 22 della legge n. 580/1993 si veda in nota alle premesse.