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DECRETO-LEGGE 26 luglio 1996, n. 393

Interventi urgenti di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-7-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 1996, n. 496 (in G.U. 25/09/1996, n.225).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/1996)
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Testo in vigore dal:  27-7-1996 al: 25-9-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare immediati interventi di protezione civile, nonché di rifinanziare il Fondo a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi di carattere idrogeologico d'emergenza nelle regioni
Sicilia, Calabria e Molise, di prevenzione a fini di protezione
civile e per opere dipendenti da calamità del 1995.
1. Per fronteggiare interventi urgenti di emergenza idrogeologica nella regione siciliana è autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.
2. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la regione, definisce il programma degli interventi anche sulla base degli accertamenti effettuati dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche.
3. All'attuazione degli interventi si provvede, tramite i prefetti competenti per territorio, con ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che disciplinano le modalità di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti.
4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.
5. Per fronteggiare situazioni di emergenza e di risanamento del suolo connesse a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia sulla base di un programma all'uopo predisposto dal Dipartimento della protezione civile, si provvede a ricomprendere prioritariamente tali interventi nella programmazione delle risorse comunitarie, provenienti dall'utilizzo del deflattore o da eventuali riprogrammazioni di interventi già finanziati nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1 e in ritardo di attuazione, affidandone l'attuazione medesima allo stesso Dipartimento.
6. Per l'attuazione degli interventi del comma 5 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, nel rispetto della disciplina comunitaria, ad adottare ordinanze finalizzate all'accelerazione delle procedure.
7. Le regioni colpite dagli eventi calamitosi del 1993, del 1994 e del 1995 possono utilizzare le economie derivanti da fondi già loro assegnati con il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, con il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonché con il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, per opere dipendenti dalle calamità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, nonché per interventi che abbiano carattere di prevenzione anche in connessione con i piani di protezione civile.