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DECRETO-LEGGE 26 luglio 1996, n. 393

Interventi urgenti di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-7-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 1996, n. 496 (in G.U. 25/09/1996, n.225).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/1996)
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Testo in vigore dal: 27-7-1996
al: 25-9-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di realizzare
immediati interventi di protezione civile, nonche' di rifinanziare il
Fondo a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile,
di  concerto  con  i  Ministri per i beni culturali e ambientali, del
tesoro  e  del bilancio e della programmazione economica e dei lavori
pubblici;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
   Interventi di carattere idrogeologico d'emergenza nelle regioni
   Sicilia, Calabria e Molise, di prevenzione a fini di protezione
        civile e per opere dipendenti da calamita' del 1995.

  1.  Per  fronteggiare interventi urgenti di emergenza idrogeologica
nella  regione  siciliana e' autorizzata la complessiva spesa di lire
250  miliardi  da  iscriversi  su  apposito  capitolo  dello stato di
previsione  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri per l'anno
1996.
  2.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile,  d'intesa  con  la
regione,  definisce  il  programma  degli interventi anche sulla base
degli  accertamenti  effettuati  dal  Gruppo  nazionale per la difesa
delle   catastrofi   idrogeologiche  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche.
  3.  All'attuazione degli interventi si provvede, tramite i prefetti
competenti  per territorio, con ordinanze di cui all'articolo 5 della
legge  24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione
vigente   e  nel  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento
giuridico,   che  disciplinano  le  modalita'  di  trasferimento  dei
finanziamenti ai prefetti.
  4.  All'onere  di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del
capitolo  8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno     1996,     intendendosi     corrispondentemente     ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
31  dicembre  1991, n. 433, relativa al recupero o alla ricostruzione
del patrimonio edilizio privato.
  5.  Per  fronteggiare  situazioni di emergenza e di risanamento del
suolo  connesse  a  dissesti  idrogeologici e alla salvaguardia delle
coste  nelle  regioni  Calabria,  Molise  e  Sicilia sulla base di un
programma  all'uopo  predisposto  dal  Dipartimento  della protezione
civile,  si provvede a ricomprendere prioritariamente tali interventi
nella   programmazione   delle   risorse   comunitarie,   provenienti
dall'utilizzo  del  deflattore  o  da  eventuali  riprogrammazioni di
interventi  gia'  finanziati  nell'ambito  del  quadro comunitario di
sostegno   1994-1999   obiettivo   1  e  in  ritardo  di  attuazione,
affidandone l'attuazione medesima allo stesso Dipartimento.
  6.  Per  l'attuazione  degli interventi del comma 5 il Dipartimento
della protezione civile e' autorizzato, nel rispetto della disciplina
comunitaria,  ad  adottare  ordinanze  finalizzate  all'accelerazione
delle procedure.
  7.  Le regioni colpite dagli eventi calamitosi del 1993, del 1994 e
del  1995 possono utilizzare le economie derivanti da fondi gia' loro
assegnati  con il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1995,  n.  22, con il
decreto-legge   19   dicembre   1994,   n.   691,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio 1995, n. 35, nonche' con il
decreto-legge  3  maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  giugno  1995,  n.  265,  per opere dipendenti dalle
calamita'  di  cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1995,
n.  560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996,
n.  74,  nonche'  per interventi che abbiano carattere di prevenzione
anche in connessione con i piani di protezione civile.