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DECRETO-LEGGE 15 luglio 1996, n. 371

Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-7-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/1996)
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Testo in vigore dal:  16-7-1996 al: 13-9-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una nuova disciplina delle tariffe elettriche che tenga conto dell'esigenza di far cessare gli effetti connessi al pagamento delle quote di prezzo sostitutive dei conferimenti statali al fondo di dotazione dell'ENEL, che sia coerente con le regole della concorrenza e del mercato, che assicuri la trasparenza dei meccanismi tariffari e la tutela degli utenti, senza alterare gli equilibri finanziari del bilancio statale e delle società operanti nel settore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996.
2. A partire dal 30 giugno 1997 non è ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno determinate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purché non destinati alle entrate dello Stato, sono inglobati nella tariffa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 30 giugno 1997, in misura comunque coerente con le normali condizioni della concorrenza e del mercato.
3. Ferme restando le verifiche di competenza dell'Autorità per l'energia e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati i commi 238 e 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
4. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è sostituito dal seguente:
" 4. A partire dalle fatture emesse per i consumi di luglio 1996 i prezzi in vigore al 30 giugno 1996 delle forniture di energia elettrica previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, per le quantità di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto, sono incrementate di lire 13 per chilowattora (KWh) fino al 30 giugno 1997 e di ulteriori 13 lire per chilowattora (KWh) a decorrere dal 1 luglio 1997. Con decorrenza 1 luglio 1998 le tariffe relative alle stesse forniture sono regolate dalle disposizioni di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481".
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da adottare entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede ad adeguare il contributo di allacciamento per le utenze in bassa e media tensione, il sovrapprezzo per nuovi impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e assimilate, nonché il contributo destinato alla copertura degli oneri variabili derivanti da produzione di energia con impiego di gas metano.