stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 novembre 1995, n. 595

Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-7-1996
nascondi
vigente al 01/05/2024
Testo in vigore dal: 23-7-1996
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 1, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto l'art. 03, comma 2, della legge 4 dicembre 1993,  n.  494  di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400 recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a
concessioni demaniali marittime;
  Considerata la necessita' di procedere  alla  determinazione  delle
misure  dei  canoni  annui  per  le  concessioni  demaniali marittime
indicate nel citato art. 03, comma 2, a decorrere dal 1 gennaio 1994;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  n.  1064/94  espresso  dal  Consiglio  di  Stato
nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  I  canoni  annui  relativi alle concessioni demaniali marittime
aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze di cui all'art.  48  del
testo  unico  delle  leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8
ottobre 1931, n. 1604, successive modificazioni, e di quelle  di  cui
all'art.  27-ter  della  legge  17  febbraio  1982, n. 41, introdotto
dall'art. 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, sono  determinati,
per l'anno 1994, nelle seguenti misure:
   1.1.  Lit.  20 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di
manufatti ed impianti ubicati a terra sul demanio marittimo;
   1.2. Lit. 5 per metro quadrato e per anno, qualora  si  tratti  di
manufatti ed impianti ubicati nel mare territoriale.
          AVVERTENZA:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'  art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il  comma  9  dell'art.  1  della  legge  n.  537/1993
          (Interventi  correttivi  di finanza pubblica) istituisce il
          Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  al  quale
          trasferisce   funzioni,   uffici,   personale   e   risorse
          finanziarie dei soppressi Ministeri dei trasporti  e  della
          marina  mercantile,  salvo  le funzioni del Ministero delle
          marina  mercantile  in  materia  di  tutela  e  di   difesa
          dell'ambiente     marino,     trasferite    al    Ministero
          dell'ambiente.
             -   Il  comma  2  dell'art.  03  del  D.L.  n.  400/1993
          (Disposizioni per la determinazione dei canoni  relativi  a
          concessioni  demaniali  marittime), aggiunto dalla legge di
          conversione, prevede che: "Alla determinazione  dei  canoni
          annui  delle concessioni di cui all'art. 48 del testo unico
          delle leggi sulla pesca,  approvato  con  regio  decreto  8
          ottobre  1931, n. 1604, e successive modificazioni, nonche'
          di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'art. 2 del
          regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n.   456,  convertito
          dalla  legge  22  dicembre  1927,  n.  2535,  e  successive
          modificazioni, e di quelli comunque  concernenti  attivita'
          di  costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di
          mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere
          dal 1 gennaio 1994, con decreto del Ministro  della  marina
          mercantile,  adottato di concerto con i Ministri del tesoro
          e delle finanze".
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina  delle attivita' di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art.  74  del  D.Lgs.  3  febbraio  1993, n. 29, e' il
          seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di atti aventi forza di, legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica autorizzando  l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo;  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Note all'art. 1:
             -  L'art.  48  del  testo unico delle leggi sulla pesca,
          approvato con R.D. n. 1604/1931, come modificato  dall'art.
          8  del  R.D.L.  11  aprile  1938,  n. 1183, convertito, con
          modificazione, dalla legge 19 gennaio 1939, n. 485, e' cosi
          formulato:
             "Art.  48.  -  Le  societa'  cooperative  di   pescatori
          lavoratori,   oltre   che  delle  agevolazioni  tributarie,
          consentite dalle leggi vigenti, godono, purche' riunite  in
          consorzio   come   all'articolo  precedente,  dei  seguenti
          benefici:
               a) della esecuzione dalla tassa di registro, ai  sensi
          dell'art.    40  della  tabella  C  annessa  alla  legge 30
          dicembre 1923, n. 3269, nonche'  delle  altre  disposizioni
          speciali  stabilite,  per  le  societa'  cooperative, dagli
          articoli 65 e 67 della citata legge di registro, purche' il
          capitale complessivo di ciascuna societa' non superi le  L.
          500.000;
               b)  della  applicazione ai prestiti, contratti a norma
          dell'art.   49 della  presente  legge,  della  disposizione
          dell'art.    5    (secondo    comma)    del   decreto-legge
          luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 386.
             Esse possono inoltre essere ammesse a godere:
               c) della  concessione,  su  parere  della  commissione
          consultiva,  di  premi per costruzione di scafi con o senza
          motori, e di scafi portapesce;
               d) della concessione  di  sussidi  straordinari  o  di
          contributi continuativi per cinque anni, per l'esercizio di
          magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi
          del  mestiere  e  di  generi  di  consumo, funzionamento di
          stabilimenti o di  opifici  necessari  all'industria  della
          pesca,  e  per  ogni  altra  attivita' spesa per il maggior
          sviluppo dell'industria peschereccia;
               e) della concessione  per  l'esercizio  delle  proprie
          attivita'  di  aree e fabbricati del demanio marittimo, col
          pagamento  del  solo  annuo  canone  di  L.  20,  a  titolo
          ricognitorio,  e  con  l'esonero delle domande e degli atti
          relativi alla concessione dalle tasse di registro e  bollo,
          a condizione che le societa' cooperative assumano l'obbligo
          di  rimborsare  o  pagare  le imposte e sovrimposte ed ogni
          altro tributo  o  contributo  fondiario  o  consorziale  in
          quanto   dovuti,   nonche'   l'obbligo  della  manutenzione
          ordinaria e straordinaria dei fabbricati".
             Dell'agevolezza  di  cui  alla lettera e) sono ammessi a
          godere anche i Consorzi, e le cooperative non costituite in
          consorzi".
             -  La  legge  n.  41/1982  concerne  il  piano  per   la
          razionalizzazione  e  lo sviluppo della pesca marittima. Si
          trascrive il testo del  relativo  art.  27-ter,  introdotto
          dall'art. 21 della legge n. 165/1992:
             "Art.  27-ter  (Concessioni  demaniali  per  la  pesca e
          l'acquacoltura). - 1. Alle concessioni  di  aree  demaniali
          marittime  e  loro  pertinenze,  nonche'  di  zone  di mare
          territoriale  richieste  dalle  cooperative  di  pescatori,
          acquacoltori  e  loro  consorzi,  e  da  organizzazioni  di
          produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo
          e passivo, di protezione della fascia costiera  e  di  zone
          acquee,    di   piscicoltura,   di   molluschicoltura,   di
          realizzazione  di  manufatti  per   il   conferimento,   il
          mantenimento,     l'eventuale     trasformazione    e    la
          commercializzazione del  prodotto,  si  applica  il  canone
          meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente e'
          inserito  nel  registro  prefettizio della sezione "pesca".
          Tali concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di
          durata non inferiore a quella  del  piano  di  ammortamento
          dell'iniziativa   e   con   l'applicazione   del   disposto
          dell'articolo  542  del  regolamento  per  la   navigazione
          marittima,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
             2. La concessione  di  beni  del  demanio  marittimo  e'
          rilasciata   dall'autorita'   competente   ai  sensi  della
          legislazione  vigente,  acquisito,  entro   trenta   giorni
          dall'approvazione  dei progetti per le iniziative di cui al
          comma 1, il  parere  di  una  conferenza  dei  servizi.  La
          conferenza   e'   convocata  dall'autorita'  competente  al
          rilascio  della  concessione  e  ad   essa   partecipa   un
          rappresentante    per    ciascuna   delle   amministrazioni
          competenti  ad  esprimere  il  parere  sul  rilascio  della
          concessione ai sensi della legislazione vigente.
             3.  Il  canone  di  cui al comma 1 si applica a tutte le
          concessioni aventi ad oggetto acquacoltura in acque  marine
          e salmastre".