stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 1996, n. 336

Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/7/1996
nascondi
Testo in vigore dal: 12-7-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  4, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che
ha delegato il Governo ad emanare  uno  o  piu'  decreti  legislativi
diretti  al  riordino  dell'ordinamento finanziario e contabile degli
enti locali;
  Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1994, n. 596, di  conversione
in  legge,  con  modificazioni,  del decreto-legge 27 agosto 1994, n.
515, che ha disposto la proroga del  termine  per  l'esercizio  della
delega  di  cui al citato art. 4 della legge n. 421 del 1992, nonche'
la possibilita' di emanare disposizioni correttive, con  uno  o  piu'
decreti legislativi, entro il 31 dicembre 1995;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  febbraio  1995, n. 77, recante
l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
  Visto l'art. 1 della legge 20 dicembre 1995, n. 539, di conversione
del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, che ha disposto la proroga
al 30 giugno 1996 del termine per emanare disposizioni correttive  al
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
  Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto legislativo n. 77
del 1995 alcune disposizioni correttive;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 gennaio 1996;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 maggio 1996;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e delle finanze;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Al comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n.  77,  il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il regolamento
di contabilita' disciplina le modalita' con le quali vengono  resi  i
pareri  di regolarita' contabile sulle proposte di deliberazione e di
determinazione dei soggetti abilitati.".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per soggetti definiti.
             -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             - Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 421/1992 (Delega
          al  Governo  per  la  riorganizzazione e la revisione della
          disciplina in materia di sanita', di pubblico  impiego,  di
          previdenza  e  di  finanza territoriale) reca la delega per
          l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi  diretti  al
          riordino  dell'ordinamento  finanziario  e  contabile delle
          amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro  consorzi
          e delle comunita' montane.
             -  Il  testo  del  comma  4  dell'art.  1 della legge n.
          596/1994 di conversione del D.L. n. 515/1994 (Provvedimenti
          urgenti in materia di finanza locale per l'anno  1994),  e'
          il  seguente:  "4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei
          decreti emanati ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre
          1992, n.  421,  e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi ivi stabiliti, potranno essere emanate, con uno o
          piu' decreti legislativi fino al 31 dicembre 1995".
             -  Il  D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 reca: "Ordinamento
          finanziario e contabile degli enti locali".
             - Il termine  per  emanare  disposizioni  correttive  al
          D.Lgs. n.  77/1995 e' stato prorogato al 30 giugno 1996 dal
          comma  3  dell'art  1 della legge n. 539/1995 (Disposizioni
          urgenti in materia di finanza locale)  di  conversione  del
          D.L. n. 444/1995.
          Nota all'art. 1:
             -   Il   testo   dell'art.   3  del  D.Lgs.  n.  77/1995
          (Ordinamento finanziario e contabile  degli  enti  locali),
          come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
             "Art.  3 (Servizio finanziario). - 1. Con il regolamento
          di contabilita' gli  enti  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
          disciplinano  l'organizzazione  del servizio finanziario, o
          di ragioneria o qualificazione corrispondente,  secondo  le
          dimensioni        demografiche        e        l'importanza
          economico-finanziaria dell'ente. Al servizio e' affidato il
          coordinamento e la gestione dell'attivita' finanziaria.
             2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra  gli
          enti  per  assicurare  il  servizio  a  mezzo  di strutture
          comuni.
             3. Il  responsabile  del  servizio  finanziario  di  cui
          all'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si
          identifica  con  il  responsabile  del  servizio  o  con  i
          soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal
          regolamento di contabilita'.
             4.  Il  responsabile  del   servizio   finanziario,   di
          ragioneria  o  qualificazione  corrispondente,  e' preposto
          alla verifica di veridicita' delle previsioni di entrata  e
          di  compatibilita'  delle previsioni di spesa, avanzate dai
          vari  servizi,  da  iscriversi  nel  bilancio   annuale   o
          pluriennale  ed  alla  verifica  periodica  dello  stato di
          accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
             5.   Il   regolamento   di  contabilita'  disciplina  le
          modalita' con le quali vengono resi i pareri di regolarita'
          contabile   sulle   proposte   di   deliberazione   e    di
          determinazione  dei soggetti abilitati. Il responsabile del
          servizio finanziario effettua le attestazioni di  copertura
          della  spesa  in  relazione  alle  disponibilita' effettive
          esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in
          relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
          entrata vincolata secondo quanto previsto  dal  regolamento
          di contabilita'.
             6.   Il   regolamento   di  contabilita'  disciplina  le
          segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del
          responsabile   finanziario   al    legale    rappresentante
          dell'ente,  al Segretario ed all'organo di revisione ove si
          rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti
          evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da
          maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare  gli
          equilibri del bilancio.
             7.  Lo  stesso  regolamento  prevede l'istituzione di un
          servizio di economato, cui viene preposto un  responsabile,
          per  la  gestione  di  cassa  delle spese di ufficio di non
          rilevante ammontare".