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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 7 novembre 1995, n. 593

Regolamento recante norme sulla concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonchè per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi di serie televisive destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-7-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2015
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                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                           DI CONCERTO CON 
 
I  MINISTRI  DEL  TESORO,  DELLA  PUBBLICA  ISTRUZIONE,  PER  I  BENI
CULTURALI E AMBIENTALI, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  SCIENTIFICA
                            E TECNOLOGICA 
 
  Visto l'art. 20, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 1990,
n. 401, che autorizza la concessione di premi e di contributi per  la
divulgazione  del  libro  italiano  e  per  la  traduzione  di  opere
letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e
la sottotitolatura  di  cortometraggi  e  lungometraggi  e  di  serie
televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa; 
  Visto il comma 5  del  gia'  richiamato  art.  20  della  legge  22
dicembre 1990, n. 401; 
  Visto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, con  il  quale
e' stata istituita la Commissione nazionale per la  promozione  della
cultura italiana all'estero; 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,   n.   2440,   sulla
contabilita'  generale  dello  Stato  ed  il   relativo   regolamento
approvato con regio decreto 23 maggio  1924,  n.  827,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416,  con  la  quale  e'  stato
istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  degli  affari
esteri, il capitolo  2692  denominato  "Premi  e  contributi  per  la
divulgazione  del  libro  italiano  e  per  la  traduzione  di  opere
letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e
la sottotitolatura  di  cortometraggi  e  lungometraggi  e  di  serie
televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa"; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  12
marzo 1994 che istituisce il Dipartimento dello spettacolo; 
  Visto il decreto-legge 30 novembre 1994, n. 661, che disciplina  le
funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  in  materia  di
spettacolo; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 17 novembre 1994; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  n.
143/40B del 3 gennaio 1995, a norma  dell'art.  17,  comma  3,  della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
Concessione di premi e di contributi per la  divulgazione  del  libro
italiano e per la traduzione  di  opere  letterarie  e  scientifiche,
nonche' per la produzione, il  doppiaggio  e  la  sottotitolatura  di
cortometraggi e lungometraggi e di  serie  televisive,  destinati  ai
                  mezzi di comunicazione di massa. 
 
                               Art. 1. 
               Ambito di applicazione del regolamento 
 
 1. I premi e i contributi per la divulgazione ((, anche su  supporto
digitale,))  del  libro  italiano  e  per  la  traduzione  di   opere
letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e
la sottotitolatura  di  cortometraggi  e  lungometraggi  e  di  serie
televisive, destinati ai mezzi di  comunicazione  di  massa,  di  cui
all'art. 20, comma 2, lettera c), della legge 22  dicembre  1990,  n.
401, hanno la finalita' di diffondere la lingua e la cultura italiana
all'estero. Le opere a favore delle quali possono essere  concessi  i
premi e i contributi suddetti devono  contribuire  al  raggiungimento
delle suddette finalita' ed essere  in  lingua  straniera,  salvo  le
antologie di letteratura e di saggistica italiane prodotte all'estero
nonche' i dizionari dalla  lingua  italiana  in  lingua  straniera  e
viceversa. 
  2. I premi possono essere concessi soltanto  per  opere  che  siano
state  divulgate  ((,  anche  su  supporto   digitale,)),   tradotte,
prodotte, doppiate e sottotitolate  in  data  non  antecedente  al  1
gennaio dell'anno precedente a  quello  in  cui  vengono  disposti  i
relativi finanziamenti. Nei primi due anni  in  cui  sono  erogati  i
premi ed i contributi, il termine predetto e'  riferito  all'anno  di
entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 
  3. I contributi possono essere concessi solo ad opere da divulgare,
tradurre, produrre, doppiare e sottotitolare.