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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 7 novembre 1995, n. 593

Regolamento recante norme sulla concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonchè per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi di serie televisive destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-7-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal: 3-7-1996
al: 31-12-2014
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                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
                           DI CONCERTO CON 
 
I  MINISTRI  DEL  TESORO,  DELLA  PUBBLICA  ISTRUZIONE,  PER  I  BENI
CULTURALI E AMBIENTALI, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  SCIENTIFICA
                            E TECNOLOGICA 
 
  Visto l'art. 20, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 1990,
n. 401, che autorizza la concessione di premi e di contributi per  la
divulgazione  del  libro  italiano  e  per  la  traduzione  di  opere
letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e
la sottotitolatura  di  cortometraggi  e  lungometraggi  e  di  serie
televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa; 
  Visto il comma 5  del  gia'  richiamato  art.  20  della  legge  22
dicembre 1990, n. 401; 
  Visto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, con  il  quale
e' stata istituita la Commissione nazionale per la  promozione  della
cultura italiana all'estero; 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,   n.   2440,   sulla
contabilita'  generale  dello  Stato  ed  il   relativo   regolamento
approvato con regio decreto 23 maggio  1924,  n.  827,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416,  con  la  quale  e'  stato
istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  degli  affari
esteri, il capitolo  2692  denominato  "Premi  e  contributi  per  la
divulgazione  del  libro  italiano  e  per  la  traduzione  di  opere
letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e
la sottotitolatura  di  cortometraggi  e  lungometraggi  e  di  serie
televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa"; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  12
marzo 1994 che istituisce il Dipartimento dello spettacolo; 
  Visto il decreto-legge 30 novembre 1994, n. 661, che disciplina  le
funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  in  materia  di
spettacolo; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 17 novembre 1994; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  n.
143/40B del 3 gennaio 1995, a norma  dell'art.  17,  comma  3,  della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
Concessione di premi e di contributi per la  divulgazione  del  libro
italiano e per la traduzione  di  opere  letterarie  e  scientifiche,
nonche' per la produzione, il  doppiaggio  e  la  sottotitolatura  di
cortometraggi e lungometraggi e di  serie  televisive,  destinati  ai
                  mezzi di comunicazione di massa. 
 
                               Art. 1. 
               Ambito di applicazione del regolamento 
 
 1. I premi e i contributi per la divulgazione del libro  italiano  e
per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per  la
produzione, il doppiaggio e la  sottotitolatura  di  cortometraggi  e
lungometraggi  e  di  serie  televisive,  destinati   ai   mezzi   di
comunicazione di massa, di cui all'art.  20,  comma  2,  lettera  c),
della  legge  22  dicembre  1990,  n.  401,  hanno  la  finalita'  di
diffondere la lingua e la cultura italiana  all'estero.  Le  opere  a
favore delle quali possono essere concessi i  premi  e  i  contributi
suddetti  devono  contribuire  al   raggiungimento   delle   suddette
finalita' ed essere  in  lingua  straniera,  salvo  le  antologie  di
letteratura e di saggistica italiane prodotte  all'estero  nonche'  i
dizionari dalla lingua italiana in lingua straniera e viceversa. 
  2. I premi possono essere concessi soltanto  per  opere  che  siano
state divulgate, tradotte, prodotte, doppiate e sottotitolate in data
non antecedente al 1 gennaio dell'anno precedente  a  quello  in  cui
vengono disposti i relativi finanziamenti. Nei primi due anni in  cui
sono erogati i premi ed i contributi, il termine predetto e' riferito
all'anno di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 
  3. I contributi possono essere concessi solo ad opere da divulgare,
tradurre, produrre, doppiare e sottotitolare. 
          AVVERTENZE: 
            Il testo delle note qui pubblicato ai sensi dell'art. 10,
          comma  3,  del  testo  unico   delle   disposizioni   sulla
          promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti  del
          Presidente della Repubblica italiana e sulle  pubblicazioni
          ufficiali della Repubblica italiana, approvato  con  D.P.R.
          28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui descritti. 
          Note alle premesse: 
             - La legge 22 dicembre  1990,  n.  401,  reca:  "Riforma
          degli istituti italiani di  cultura  e  interventi  per  la
          promozione  della   cultura   e   della   lingua   italiana
          all'estero". 
             - L'art.  20,  comma  2,  lettera  c),  della  legge  22
          dicembre 1990, n. 401, autorizza la concessione di premi  e
          di contributi per la divulgazione del libro italiano e  per
          la traduzione di opere letterarie e  scientifiche,  nonche'
          per la produzione, il doppiaggio e  la  sottotitolatura  di
          cortometraggi  e  lungometraggi  e  di   serie   televisive
          destinati ai mezzi di comunicazione di massa. 
             - Il comma 5 del gia' richiamato art. 20 della legge  22
          dicembre 1990, n. 401 (ferme restando le  competenze  degli
          istituti) con decreto  del  Ministro  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro ed i Ministri competenti  per  materia,
          detta le norme per l'effettuazione degli interventi di  cui
          al comma 2 sopracitato. 
             - L'art.  4  della  legge  22  dicembre  1990,  n.  401,
          istituisce la Commissione nazionale per la promozione della
          cultura italiana all'estero. 
             - Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, disciplina le norme
          sulla contabilita' generale dello Stato. 
             -  Il  R.D.  23  maggio  1924,  n.  827,  e   successive
          modificazioni, approva il regolamento per l'amministrazione
          del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. 
             - La legge 31 dicembre 1991,  n.  416,  istituisce,  nel
          bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1992 e  nello
          stato di previsione del Ministero degli affari  esteri,  il
          capitolo  2692  denominato  "premi  e  contributi  per   la
          divulgazione del libro italiano  e  per  la  traduzione  di
          opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione,
          il doppiaggio  e  la  sottotitolatura  di  cortometraggi  e
          lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi  di
          comunicazione di massa". 
             - Il decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni, realizza  l'organizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche  e  revisiona  la  disciplina  in
          materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge
          23 ottobre 1992, n. 421. 
             - Il decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
          del  12  marzo  1994  istituisce  il   Dipartimento   dello
          spettacolo. 
             - Il D.L. 31  marzo  1994,  n.  219,  reitera  l'analogo
          decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, sulle funzioni  ed  i
          compiti  attribuiti  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri in materia di spettacolo. 
             - L'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.
          400, stabilisce  che,  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, sentito il parere del  Consiglio  di  Stato,  che
          deve pronunziarsi entro  novanta  giorni  dalla  richiesta,
          possono essere  emanati  regolamenti  per  disciplinare  le
          materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o  di
          atti aventi forza di legge, sempre che  non  si  tratti  di
          materie comunque riservate alla legge.