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DECRETO-LEGGE 17 giugno 1996, n. 321

Disposizioni urgenti per le attività produttive.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 421 (in G.U. 14/08/1996, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2006)
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Testo in vigore dal: 17-6-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  a  favore  delle  attivita' produttive, con particolare
riferimento    alla   realizzazione   dei   mercati   agro-alimentari
all'ingrosso,  alla  attivita'  delle camere di commercio, industria,
artigianato   e   agricoltura  ed  al  finanziamento  dello  sviluppo
tecnologico nel settore aeronautico;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di accelerare la
procedura  liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la
carta  e  di  realizzare un programma satellitare di osservazione, al
fine di consentire il perseguimento di obiettivi di prevenzione delle
catastrofi,  dovute  a  fenomeni  metereologici,  di  controllo delle
coste, nonche' dell'inquinamento dei mari;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare disposizioni per consentire la compensazione tra i debiti per
trattamenti  pensionistici  ed  i  crediti  per  IVA  della  societa'
Ferrovie dello Stato S.p.a., per l'attuazione di iniziative nel campo
aerospaziale  promosse  dal Centro italiano di ricerche aerospaziali,
d'intesa  con l'Agenzia spaziale italiana, nonche' per la rilevazione
automatica  della  radioattivita'  dei  metalli  presso  i valichi di
frontiera;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 giugno 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'interno, del tesoro e del bilancio e
della   programmazione   economica  e  della  pubblica  istruzione  e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
            Agevolazioni finanziarie per la realizzazione
              dei mercati agro-alimentari all'ingrosso
  1.  Il  Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n.
517,  e'  incrementato  di lire 35.100 milioni per l'anno 1995 per la
concessione  alle  societa' consortili a partecipazione maggioritaria
di   capitale   pubblico   che   realizzano  mercati  agro-alimentari
all'ingrosso  delle  agevolazioni  finanziarie  previste dal comma 16
dell'articolo  11  della  legge  28 febbraio 1986, n. 41. Al relativo
onere  si  provvede  a carico dello stanziamento iscritto al capitolo
9001  dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995,  all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  2.  Le disponibilita' dei capitoli 8043, 8044 e, nel limite di lire
48.500  milioni,  del  capitolo  8045  dello  stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le somme
che   affluiranno   sugli   stessi   capitoli   in  attuazione  della
disposizione  di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre
1991,  n. 421, sono utilizzate, anche in deroga alla riserva di fondi
per  la  realizzazione  di  centri  commerciali  all'ingrosso, per la
concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 11,
comma  16,  della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41,  alle societa'
consortili  a  partecipazione  maggioritaria di capitale pubblico che
realizzano  mercati  agro-alimentari  all'ingrosso, incluse nel piano
generale  dei  mercati  agro-alimentari  all'ingrosso  approvato  dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto
in  data  21 dicembre 1990, con esclusione delle somme spettanti alle
societa'  promotrici  di centri commerciali all'ingrosso riconosciute
ammissibili  alle  agevolazioni  alla  data  di entrata in vigore del
presente decreto.