LEGGE 28 dicembre 1991, n. 421

Rifinanziamento di interventi in campo economico.

note: Entrata in vigore della legge: 18/1/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1993)
Testo in vigore dal: 18-1-1992
                               Art. 2.
            Rifinanziamento del comma 16 dell'articolo 11
                 della legge 28 febbraio 1986, n. 41
  1.  Il  fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n.
517, e' ulteriormente incrementato, per la concessione alle  societa'
promotrici   di  centri  commerciali  all'ingrosso  e  alle  societa'
consortili che realizzano mercati agroalimentari  all'ingrosso  delle
agevolazioni  finanziarie previste dai commi 15 e 16 dell'articolo 11
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura di lire 55 miliardi
per l'anno 1991 da destinare a contributi in conto capitale.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire  55
miliardi   per  l'anno  1991,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1991,  all'uopo
utilizzando  lo specifico accantonamento "Rifinanziamento della legge
n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri
commerciali e di mercati agroalimentari".
  3. Le somme  impegnate  per  la  concessione  dei  contributi  alle
societa'    consortili    che   realizzano   mercati   agroalimentari
all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive
modificazioni, e  non  liquidate,  sono  riassegnate  per  le  stesse
finalita'   allo  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
          Note all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 6 della legge n. 517/1975  (Credito
          agevolato al commercio) e' il seguente:
             "Art. 6 (Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e
          comitato  di  gestione).  -  Nello  stato di previsione del
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          e'   istituito   un   fondo   per  il  finanziamento  delle
          agevolazioni di cui alla presente legge.
             La  gestione  del  fondo  e'  affidata  ad  un  comitato
          istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato,  nominato  con  decreto del Ministro e
          composto dal  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
          l'artigianato,   o  suo  delegato,  che  lo  presiede,  dal
          Ministro per il tesoro, dal Ministro  per  il  lavoro,  dal
          Ministro  per  le  regioni, dal Ministro per gli interventi
          straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il  turismo,
          dal  Ministro  per  il  bilancio  o  loro  delegati,  da un
          rappresentante  degli   istituti   di   credito   designato
          dall'Associazione  bancaria  italiana, da un rappresentante
          dell'Unione italiana delle camere di commercio,  industria,
          artigianato  e agricoltura, da tre rappresentanti designati
          dalle organizzazioni nazionali  a  carattere  generale  dei
          commercianti,   da   tre   rappresentanti  designati  dalle
          organizzazioni  nazionali  della  cooperazione  e  da   due
          rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.
             Alle   sedute   del   comitato   partecipa   inoltre  il
          rappresentante della regione interessata  alle  domande  da
          esaminare per la concessione dei contributi.
             Le  mansioni  di  segretario  del suddetto comitato sono
          svolte   da   un   direttore   generale    del    Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato
          dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
             Il suddetto comitato:
              1)  stabilisce  i termini entro i quali gli interessati
          dovranno presentare le domande di finanziamento;
              2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati
          per la concessione dei contributi, le quali  devono  essere
          inoltrate  con  parere  motivato  da parte degli istituti e
          delle  aziende  di   credito   entro   120   giorni   dalla
          presentazione delle stesse;
              3)  accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari
          di cui all'art. 1 della presente legge;
              4) verifica la rispondenza  dei  singoli  programmi  di
          investimento  alle  finalita'  della presente legge, tenuti
          presenti  in  particolare  i  piani  di   sviluppo   e   di
          adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed
          eventuali  criteri  di  priorita'  per l'accoglimento delle
          richieste, indicati dalle regioni interessate;
              5) propone  la  concessione  dei  contributi  in  conto
          interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del
          Ministro  per  l'industria,  il  commercio e l'artigianato,
          compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);
              6) predispone eventuali schemi di convenzione  tra  gli
          istituti  di  credito  di  cui  al  precedente  art. 4 e le
          regioni al fine di stabilire in  particolare  il  tasso  di
          interesse   che   gli  istituti  medesimi  si  obbligano  a
          praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.
             Per la corresponsione dei contributi in conto  interessi
          viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975
          e  di  lire  9  miliardi  per nove anni a partire dall'anno
          1976,   con   copertura   dell'onere   relativo    all'anno
          finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello
          stato  di  previsione  della spesa del Ministero del tesoro
          per l'anno medesimo.
             Della suddetta somma la  quota  riservata  al  commercio
          all'ingrosso non puo' essere superiore al 10 per cento.
             La  quota  di  riserva per i territori di cui all'art. 1
          del testo unico 30  giugno  1967,  n.  1523,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni, e' fissata nella misura del
          50 per cento dello stanziamento.
             Le  somme  eventualmente  non  impegnate  alla  chiusura
          dell'esercizio  sono  riportate  negli  esercizi finanziari
          successivi e possono essere utilizzate, previo  parere  del
          CIPE, anche in deroga al presente comma.
             Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad effettuare
          con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio".
             - Il testo dei commi 15 e 16 dell'art. 11 della legge n.
          41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente:
             "15. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6  della
          legge  10  ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni
          ed integrazioni, sono  altresi'  incrementate  di  lire  30
          miliardi  per  il  1986,  160  miliardi  per  il  1987, 260
          miliardi per il  1988,  nonche'  della  somma  di  lire  20
          miliardi  annui  dal  1987  al  1996  e di lire 30 miliardi
          l'anno dal 1988 al 1997.
             16.  Le  predette  somme sono destinate alla concessione
          delle seguenti agevolazioni  alle  societa'  promotrici  di
          centri   commerciali  all'ingrosso  nonche'  alle  societa'
          consortili con  partecipazione  maggioritaria  di  capitale
          pubblico    che    realizzano    mercati    agro-alimentari
          all'ingrosso   di   interesse   nazionale,   regionale    e
          provinciale".