LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-10-2001
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
 
  1. Il  fondo  di  dotazione  della  SACE  -  Sezione  speciale  per
l'assicurazione  del  credito  all'esportazione   -   istituito   con
l'articolo 13 della legge 24 maggio  1977,  n.  227,  e  incrementato
della somma di  lire  200  miliardi,  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986. 
  2. In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio
1977, n. 227, il predetto importo di lire 200 miliardi e' interamente
utilizzabile per il pagamento degli indennizzi. 
  3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986  ed  a  modifica  di
quanto disposto dall'articolo 17, lettera b), della legge  24  maggio
1977, n. 227, l'eventuale differenza risultante tra il  limite  degli
impegni assumibili, fissati con la legge di bilancio,  e  l'ammontare
delle garanzie assunte nell'anno stesso non sara' portata in  aumento
del limite fissato per l'anno successivo. 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2001, N. 57 
  5. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del 
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante  provvedimenti  per  il
sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con  modificazioni,
nella legge 29 luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la  complessiva
spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di  previsione  del
Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1986. 
  6. Il fondo contributi di cui al primo  capoverso  dell'articolo  3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito
centrale, e' incrementato, per il periodo 1987-1993, della  somma  di
lire 1.000 miliardi per la  corresponsione  di  contributi  in  conto
interessi sulle  operazioni  di  finanziamento  alle  esportazioni  a
pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n.  227.  Le
quote  relative  agli  anni  1987   e   1988   restano   determinate,
rispettivamente, in lire 50 miliardi e in lire 100 miliardi. 
  7. Il fondo di cui al comma precedente  e'  altresi'  integrato  di
lire 150 miliardi per l'anno 1986 per le finalita' di cui alla  legge
28 novembre 1965, n. 1329: "Provvedimenti  per  l'acquisto  di  nuove
macchine utensili". 
  8. Ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  36  della  legge  27
dicembre 1983, n. 730, la somma di lire 400 miliardi per l'anno 1986,
di cui al medesimo articolo 36, e' elevata  a  lire  500  miliardi  e
destinata quanto a lire 350 miliardi  al  fondo  di  dotazione  della
Cassa per il credito alle imprese  artigiane  e  quanto  a  lire  150
miliardi al fondo contributi interessi della Cassa medesima. 
  9. Al fondo contributi interessi di  cui  al  comma  precedente  e'
altresi' assegnata la somma di lire 100 miliardi per  ciascuno  degli
anni dal 1987 al 1992. 
  10. Per consentire il completo ripiano  delle  perdite  finanziarie
pregresse e per far fronte alle necessita' di gestione delle  aziende
termali, nonche' per consentire l'avvio di un piano  di  investimenti
ai fini di assicurare la  ripresa  e  lo  sviluppo  del  settore,  e'
conferita al comitato  di  liquidazione  EAGAT  di  cui  all'articolo
1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, la somma di  lire
25 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988. 
  11. E' autorizzato l'ulteriore  stanziamento  di  lire  3  miliardi
annui per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 per  la  continuazione
della politica di  contenimento  dei  prezzi  dei  beni  di  maggiore
necessita' avviata dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 898. 
  12. La complessiva autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  6
della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente  la  disciplina  del
commercio, e'  ulteriormente  integrata  di  lire  600  miliardi,  in
ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995. 
  13. E' conferita, per l'anno 1986, la somma di lire 1.300  miliardi
ai fondi di dotazione degli enti  di  gestione  delle  Partecipazioni
statali, in ragione  di  lire  870  miliardi  all'IRI,  di  lire  400
miliardi all'EFIM e di lire 30 miliardi  all'Ente  autonomo  gestione
cinema. 
  14. In attesa dell'emanazione  di  norme  organiche  di  attuazione
dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  3,
e' prorogata, per l'esercizio finanziario 1986, la  legge  24  giugno
1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata
legge e' destinata per l'anno 1986 la somma di lire 200 miliardi.  La
regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al
finanziamento di interventi previsti dalla legge 24 giugno  1974,  n.
268. 
  15. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10
ottobre 1975, n. 517, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
sono altresi' incrementate di lire  30  miliardi  per  il  1986,  160
miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonche'  della  somma
di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996  e  di  lire  30  miliardi
l'anno dal 1988 al 1997. 
  16.  Le  predette  somme  sono  destinate  alla  concessione  delle
seguenti agevolazioni alle societa' promotrici di centri  commerciali
all'ingrosso, ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche
destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale
pubblico,   per   la    realizzazione,    la    ristrutturazione    e
l'ammodernamento delle aree  attrezzate  per  l'attivita'  mercatale,
nonche' alle societa' consortili con partecipazione maggioritaria  di
capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso
di interesse nazionale, regionale e provinciale: 
    1) contributi in conto capitale nella misura  del  40  per  cento
degli investimenti fissi realizzati; 
    2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti  di
credito speciali pari: 
      a) al 40 per cento  degli  investimenti  realizzati  con  tasso
agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal
Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno; 
      b) al 35 per cento  degli  investimenti  realizzati  con  tasso
agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal
Ministero  del  tesoro,  per  i  mercati  realizzati   nel   restante
territorio nazionale.((21)) 
  17. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 361 )) 
  18. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 361 )) 
  19. Gli enti di gestione delle Partecipazioni statali sono 
autorizzati, fino alla concorrenza del  controvalore  di  lire  1.800
miliardi nel 1986, di lire 1.300 miliardi per l'anno 1987 e  di  lire
1.200 miliardi per l'anno 1988, a far ricorso alla Banca europea  per
gli investimenti (BEI), per la contrazione di mutui da  destinare  al
finanziamento di nuovi investimenti, riservati al Mezzogiorno per una
quota pari al 69 per cento, i cui progetti  devono  essere  approvati
dal CIPE.  Gli  enti  medesimi  provvedono,  a  partire  dal  secondo
semestre dell'anno 1986, alla contrazione dei suddetti mutui  secondo
le seguenti quote: 
    IRI: lire 1.300 miliardi per ciascuno degli anni 1986  e  1987  e
lire 1.200 miliardi nell'anno 1988; 
    ENI: lire 400 miliardi nell'anno 1986; 
    EFIM: lire 100 miliardi nell'anno 1986. 
  20. L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi,  valutato
in lire 228 miliardi nel 1987 e in lire  420  miliardi  nel  1988,  e
assunto a carico del bilancio dello  Stato  e  sara'  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero del tesoro. 
  21. Gli enti di gestione  porteranno  annualmente  ad  aumento  dei
rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate  relativamente  alle
quote capitale. 
  22. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) e' autorizzato,
per l'anno 1986, a far ricorso alla Banca europea degli  investimenti
(BEI) per la contrazione di mutui nonche'  ad  emettere  obbligazioni
sul mercato interno, per la complessiva somma di lire 1.000 miliardi. 
  23. L'onere dei mutui e delle obbligazioni  di  cui  al  precedente
comma, per capitale ed interessi, valutato in lire 120  miliardi  per
ciascuno degli anni 1987, 1988 e successivi, e assunto a  carico  del
bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro. L'Enel  portera'  annualmente  ad  aumento  del
fondo di dotazione  le  rate  rimborsate,  relativamente  alle  quote
capitale. 
  24. Per assicurare la prosecuzione degli interventi previsti  dalla
legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, concernente il  potenziamento  e
la qualificazione dell'offerta turistica, e' autorizzata  l'ulteriore
spesa di lire 130 miliardi per l'anno 1986,  lire  290  miliardi  per
l'anno 1987 e lire 200 miliardi per l'anno 1988. 
  25. E' autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di
lire 250  miliardi  al  fondo  speciale  per  la  ricerca  applicata,
istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n.  1089,  da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro  per  il
medesimo anno finanziario.  A  valere  sul  conferimento  complessivo
disposto per l'anno 1986 dall'articolo 14, terzo comma,  della  legge
22 dicembre 1984, n. 887, e dal presente comma, una quota fino a lire
150 miliardi e' destinata  al  finanziamento  dei  programmi  di  cui
all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. 
  26. E' autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di
lire 250  miliardi  al  fondo  speciale  rotativo  per  l'innovazione
tecnologica, istituito con l'articolo  14  della  legge  17  febbraio
1982, n. 46, da iscrivere nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno
finanziario. 
  27. Per consentire la prosecuzione  nel  primo  semestre  dell'anno
1986 del piano  quinquennale  1985-1989,  e'  assegnato  all'ENEA  il
contributo di lire 500 miliardi. L'assegnazione predetta  e'  portata
in diminuzione del  complessivo  importo  autorizzato  dal  CIPE  per
l'esecuzione del programma quinquennale predetto. 
  28.   Per   consentire   il   completamento   del    processo    di
ristrutturazione e  razionalizzazione  dell'industria  navalmeccanica
nel quadro del rilancio della politica marittima  nazionale  definita
dal Comitato interministeriale per la  politica  industriale  (CIPI),
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo  comma,  della
legge 12 giugno 1985, n. 295, e' aumentata da lire 1.275  miliardi  a
lire 1.595 miliardi; la  maggiore  somma  di  lire  320  miliardi  e'
portata ad aumento della quota da iscrivere in  bilancio  per  l'anno
1987 ai sensi della predetta legge 12 giugno 1985, n. 295, in  favore
dell'industria armatoriale. Per le  medesime  finalita'  e'  altresi'
iscritto, nell'anno finanziario 1986, un ulteriore limite di  impegno
di lire 80 miliardi in aggiunta  a  quelli  di  cui  al  terzo  comma
dell'articolo 1 della richiamata legge 12 giugno 1985, n. 295. 
  29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, primo  comma,
lettera c), della legge 6 ottobre 1982, n. 752,  e'  incrementata  di
lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1986. 
  30. Il limite di impegno quindicennale  per  l'anno  1986  previsto
dall'articolo 20, ultimo comma, della legge 6 ottobre 1982,  n.  752,
e' elevato a lire 5 miliardi e  sono  altresi'  autorizzati,  per  le
medesime finalita', due ulteriori  limiti  quindicennali  di  lire  5
miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988. 
  31. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 5  aprile  1985,  n.
135, e' sostituito dai seguenti: 
    "La liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e
dalle leggi citate nei precedenti articoli verra' concessa in base ai
seguenti criteri: 
      a) reimpiego degli indennizzi; 
      b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi  delle
leggi sopra indicate; 
      c) gravi infermita' o menomazioni; 
      d) secondo l'epoca del verificarsi delle perdite; 
     e) priorita' inversa rispetto all'entita' dell'indennizzo. 
    Per la liquidazione degli indennizzi riferiti ai territori ceduti
alla Jugoslavia  e'  in  ogni  caso  riservata  una  percentuale  non
inferiore al 40  per  cento  della  quota  annuale  di  finanziamento
disponibile fino a concorrenza del relativo fabbisogno complessivo". 
  32. Nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa di cui al
primo comma dell'articolo 12 della legge 5 aprile 1985,  n.  135,  la
quota di lire 37 miliardi per  l'anno  1987  e'  elevata  a  lire  87
miliardi. 
  33. All'Istituto per il commercio con l'estero per  il  quinquennio
1986-1990 e' conferita la somma di lire 60 miliardi da  iscrivere  in
apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
commercio con l'estero, al  fine  di  attuare  progetti  relativi  ad
indagini sul mercato  internazionale,  alla  diffusione  nel  mercato
mondiale    dell'immagine    della    produzione    italiana,    alla
commercializzazione dei prodotti agro-industriali  italiani.  Per  il
triennio 1986-1988  le  quote  sono  determinate  rispettivamente  in
ragione di 5 miliardi, 10 miliardi e 20 miliardi per gli  anni  1986,
1987 e 1988. 
  34. Le richieste di liquidazioni relative a  concessioni  accordate
ai sensi delle leggi 10 dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto  1972,  n.
464, devono pervenire al Ministero dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato entro il 30 aprile 1986. Trascorso tale termine,  le
concessioni per  le  quali  non  e'  stata  presentata  richiesta  di
liquidazione verranno revocate. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
Il D.P.R. 20 agosto 2001, n.361 ha  disposto  (con  l'art.1)  che"Con
decreto   del   Ministro   delle   attivita'   produttive,   adottato
successivamente    all'adozione    dell'ultimo    provvedimento    di
liquidazione, erogazione e  controllo  dei  relativi  contributi,  e'
dichiarata  la  cessazione  dell'operativita'  delle   procedure   di
concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16, 
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. " 
Ha inoltre disposto (con l'art.2 comma 1) che"Fermo  restando  quanto
previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, sono soppressi  i
procedimenti per la concessione di contributi  a  favore  dei  centri
commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari di cui 
all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41."