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DECRETO-LEGGE 27 maggio 1996, n. 289

Disposizioni urgenti per il settore della ricerca.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-5-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/1996)
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Testo in vigore dal:  27-5-1996 al: 26-7-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a non pregiudicare la funzionalità operativa di enti di ricerca a rilievo internazionale e dei parchi scientifici e tecnologici, nonché ad assicurare adeguati finanziamenti per la rete informatica della ricerca;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.), ente di diritto pubblico, per l'attuazione del piano corrente, approvato dal CIPE con deliberazione 3 agosto 1993, è stabilito in lire 532 miliardi per l'anno 1997 e lire 555 miliardi per l'anno 1998. In relazione agli obiettivi di sviluppo contenuti nel piano, la dotazione organica dell'I.N.F.N., così come definita sulla base dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere incrementata per un massimo di centoventi unità, da ripartirsi in livelli e profili professionali, con particolare riferimento a quelli scientifico-tecnici, secondo quanto deliberato dagli organi direttivi competenti ed approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro.
2. Per l'avvio del piano concernente le ricerche di fisica della materia, approvato dal CIPE in data 8 agosto 1995, è autorizzato, a favore dell'Istituto nazionale di fisica della materia (I.N.F.M.), il finanziamento di lire 10 miliardi nell'anno 1996, lire 20 miliardi nell'anno 1997 e lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000; per lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di sincrotrone dei laboratori di Trieste e Grenoble, è autorizzato, altresì, il finanziamento per complessivi 7 miliardi nell'anno 1996, 5 miliardi nell'anno 1997 e lire 7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, alla cui erogazione si provvede unitariamente secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644. Per la realizzazione e l'utilizzo in comune di strumenti e di impianti di ricerca astronomica e astrofisica è autorizzato il finanziamento di lire 8 miliardi per l'anno 1996, lire 8 miliardi per l'anno 1997 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a favore degli osservatori astronomici e astrofisici, riuniti in apposito consorzio, sentito il Consiglio per le ricerche astronomiche (C.R.A.).
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1996, 565 miliardi per l'anno 1997 e lire 585 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.