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DECRETO-LEGGE 27 maggio 1996, n. 289

Disposizioni urgenti per il settore della ricerca.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-5-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/1996)
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Testo in vigore dal: 27-5-1996
al: 26-7-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni dirette a non pregiudicare la funzionalita' operativa di
enti  di  ricerca a rilievo internazionale e dei parchi scientifici e
tecnologici, nonche' ad assicurare adeguati finanziamenti per la rete
informatica della ricerca;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  contributo  dello  Stato  all'Istituto  nazionale di fisica
nucleare  (I.N.F.N.),  ente di diritto pubblico, per l'attuazione del
piano  corrente,  approvato dal CIPE con deliberazione 3 agosto 1993,
e' stabilito in lire 532 miliardi per l'anno 1997 e lire 555 miliardi
per  l'anno  1998.  In relazione agli obiettivi di sviluppo contenuti
nel  piano,  la dotazione organica dell'I.N.F.N., cosi' come definita
sulla base dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, puo' essere incrementata per un massimo di centoventi unita', da
ripartirsi  in  livelli  e  profili  professionali,  con  particolare
riferimento  a  quelli scientifico-tecnici, secondo quanto deliberato
dagli   organi   direttivi   competenti  ed  approvato  dal  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro.
  2.  Per  l'avvio  del piano concernente le ricerche di fisica della
materia,  approvato dal CIPE in data 8 agosto 1995, e' autorizzato, a
favore dell'Istituto nazionale di fisica della materia (I.N.F.M.), il
finanziamento  di  lire  10 miliardi nell'anno 1996, lire 20 miliardi
nell'anno 1997 e lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al
2000;  per  lo  sviluppo  della  ricerca  nel  settore  della luce di
sincrotrone  dei  laboratori  di  Trieste e Grenoble, e' autorizzato,
altresi', il finanziamento per complessivi 7 miliardi nell'anno 1996,
5  miliardi  nell'anno 1997 e lire 7 miliardi per ciascuno degli anni
dal  1998  al  2000,  alla  cui  erogazione si provvede unitariamente
secondo   le   modalita'   di  cui  all'articolo  2,  comma  11,  del
decreto-legge   23   settembre   1994,   n.   547,   convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  22  novembre  1994,  n.  644.  Per  la
realizzazione  e  l'utilizzo  in comune di strumenti e di impianti di
ricerca  astronomica e astrofisica e' autorizzato il finanziamento di
lire  8  miliardi  per l'anno 1996, lire 8 miliardi per l'anno 1997 e
lire  8  miliardi  per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a favore
degli  osservatori  astronomici  e  astrofisici,  riuniti in apposito
consorzio,   sentito   il  Consiglio  per  le  ricerche  astronomiche
(C.R.A.).
  3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  lire  25  miliardi per l'anno 1996, 565 miliardi per l'anno 1997 e
lire   585   miliardi   per   l'anno   1998,   si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1996-1998,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1996,  all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e tecnologica. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato   ad   apportare,  con  proprio  decreto,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.