stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 maggio 1996, n. 281

Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-6-1996
nascondi
Testo in vigore dal: 7-6-1996
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  che
prevede  l'estensione  dell'assicurazione  generale  obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, attraverso  l'iscrizione
in  apposita  gestione separata presso l'INPS, in favore dei soggetti
che  svolgono  abitualmente  ancorche'  non  in  via  esclusiva,   le
attivita'  di  cui  all'art.  49,  commi 1 e 2, lettera a), del testo
unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
ed integrazioni, nonche' dei soggetti  che  svolgono  l'attivita'  di
incaricato alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11
giugno 1971, n. 426;
  Visto  l'art.  2,  commi 27, 28 e 29, della legge 8 agosto 1995, n.
335, che disciplina i contenuti del  connesso  obbligo  contributivo,
con   riferimento   alla  qualificazione  del  reddito,  alla  misura
percentuale della relativa contribuzione,  nonche'  agli  adempimenti
che  ai  fini della predetta iscrizione fanno carico ai lavoratori ed
ai committenti dell'attivita' espletata;
  Visto l'art. 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  che
deferisce  al  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri delle finanze e del  tesoro,  il  compito  di
definire modalita' e termini per il versamento del contributo stesso,
prevedendo,  ove  coerente con la natura dell'attivita' espletata, il
riparto del medesimo tra lavoratore e committente, e  che  stabilisce
le  sanzioni  applicabili  in caso di insufficiente, omesso o tardivo
versamento  del  contributo  alla  gestione  di   pertinenza   e   il
trattamento delle eventuali eccedenze;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'art.  4  del  decreto-legge  28  marzo  1996,  n. 166, che
differisce la decorrenza dell'obbligo contributivo di cui all'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e regolamenta in  materia
contributiva;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 21 marzo 1996;
  Considerato di  non  poter  accogliere  il  rilievo  formulato  dal
predetto  consesso,  relativo  alla  disposizione  di cui all'art. 1,
comma  3,  in  ordine  alla  misura  del  tasso   di   interesse   da
corrispondere agli aventi diritto, in caso di eccedenza contributiva,
ritenendo  di dover tener ferma la misura di cui all'art. 2, comma 1,
della legge 5 marzo 1990, n. 45, poiche' ad essa fanno riferimento le
piu' recenti normative previdenziali che disciplinano la restituzione
dei contributi per i liberi professionisti;
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
eseguita con atto del 22 aprile 1996, n. 9PS/81060;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  I  soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto comma, e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600,   che   corrispondono   compensi   comunque  denominati  per  le
prestazioni inerenti  ai  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni, versano alla gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un  importo  pari  al  10  per
cento dell'ammontare del compenso, determinato ai sensi dell'art. 50,
comma 8, del predetto testo unico.
  2.  Il  contributo  annuo  di  cui  al  comma  1  non puo' superare
complessivamente il 10 per cento del massimale contributivo annuo  di
cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 ed e' posto per
un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due
terzi a carico del soggetto che eroga il compenso.
  3. Qualora i versamenti effettuati dai soggetti indicati al comma 1
superano   il   limite   di   cui   al  comma  2,  l'eccedenza  viene
contabilizzata dall'INPS come acconto degli eventuali importi  dovuti
nell'anno   successivo.   Su  richiesta,  l'eccedenza  e'  restituita
dall'INPS  agli  aventi  diritto  maggiorata  dell'interesse  di  cui
all'art.  2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, con decorrenza
dal giorno della domanda.   Al  raggiungimento  del  predetto  limite
ciascun  collaboratore comunica ai propri committenti ed all'INPS che
non devono essere effettuati ulteriori versamenti.
  4. Il versamento di cui al comma 1 e' effettuato entro  il  20  del
mese successivo a quello della corresponsione del compenso medesimo.
  5.  Il  contributo  di  cui  al  comma 1 non si applica ai compensi
relativi a prestazioni effettuate entro il 29 giugno 1996 per  coloro
che  risultano  gia'  pensionati  o  iscritti  a forme pensionistiche
obbligatorie ed entro il 31 marzo 1996 per coloro che  non  risultano
iscritti  alle  predette  forme,  anche  se tali compensi siano stati
corrisposti successivamente alle predette date.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
          1995, n.   335, e' il seguente:  "26.  A  decorrere  dal  1
          gennaio   1996,   sono  tenuti  all'iscrizione  presso  una
          apposita gestione separata, presso  l'INPS,  e  finalizzata
          all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che
          esercitano   per   professione   abituale,   ancorche'  non
          esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma  1
          dell'art.  49  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,   nonche'   i   titolari   di   rapporti   di
          collaborazione  coordinata  e continuativa, di cui al comma
          2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e  gli
          incaricati  alla  vendita  a  domicilio  di cui all'art. 36
          della  legge  11  giugno  1971,  n.    426.  Sono   esclusi
          dall'obbligo  i  soggetti  assegnatari  di borse di studio,
          limitatamente alla relativa attivita'".
            - Il testo dell'art. 49, commi 1  e  2,  lettera  a)  del
          testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          e' il seguente:
             "1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che  derivano
          dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
          e   professioni  si  intende  l'esercizio  per  professione
          abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita'  di  lavoro
          autonomo   diverse  da  quelle  considerate  nel  capo  VI,
          compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera
          c) del comma 3 dell'art. 5.
             2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
               a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore,
          sindaco o revisore di societa', associazioni e  altri  enti
          con  o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione a
          giornali,   riviste,   enciclopedie   e    simili,    dalla
          partecipazione  a collegi e commissioni e da altri rapporti
          di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano
          tali i  rapporti  aventi  per  oggetto  la  prestazione  di
          attivita',   non   rientranti   nell'oggetto   dell'arte  o
          professione esercitata dal contribuente ai sensi del  comma
          1,  che  pur  avendo  contenuto intrinsecamente artistico o
          professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a
          favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
          unitario e continuativo senza impiego di mezzi  organizzati
          e con retribuzione periodica prestabilita".
             -  Il  testo dell'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426, e' il seguente:
             "La vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio
          e' soggetta alle norme di cui  al  capo  I  della  presente
          legge.
             Per  gli  incaricati  delle ditte esercenti la vendita a
          domicilio, le ditte debbono  comunicare  gli  elenchi  alle
          autorita'  di pubblica sicurezza competenti per territorio,
          le quali possono negare l'autorizzazione per  gravi  motivi
          di  natura penale. Analoga autorizzazione e' prescritta per
          coloro che sono  incaricati  dell'esibizione  di  campioni,
          dell'illustrazione  di  cataloghi  e di ogni altra forma di
          propaganda commerciale effettuata a domicilio.
             Le  ditte  interessate  rilasciano   un   tesserino   di
          riconoscimento  alle  persone  incaricate e rispondono agli
          effetti civili dell'attivita' delle stesse.
             Le vendite  di  cui  sopra  debbono  essere  coperte  da
          assicurazione   per   eventuali  danni  ai  consumatori.  I
          prodotti debbono comunque essere  coperti  da  garanzia  e,
          qualora  non  corrispondano all'ordinazione, debbono essere
          sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.
             Le  modalita'  di  svolgimento delle attivita' di cui ai
          commi  precedenti  saranno  stabilite  dal  regolamento  di
          esecuzione della presente legge".
             -  Il  testo  dei  commi  27, 28, e 29 dell'art. 2 della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, e' il seguente:
             "27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma
          26 comunicano all'INPS, entro il 31  gennaio  1996,  ovvero
          dalla   data   di   inizio  dell'attivita'  lavorativa,  se
          posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i  propri
          dati  anagrafici,  il numero di codice fiscale e il proprio
          domicilio.
             28. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600,  che  corrispondono  compensi  comunque denominati
          anche  sotto  forma  di  partecipazione  agli   utili   per
          prestazioni  di  lavoro  autonomo  di  cui al comma 26 sono
          tenuti ad inoltrare all'INPS,  nei  termini  stabiliti  nel
          quarto  comma  dell'art. 9 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello
          770-D, con esclusione dei dati relativi ai  percettori  dei
          redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da
          b)  a  f), e nel comma 3 dell'art. 49 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e successive
          modificazioni ed integrazioni.
             29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma
          26 e' dovuto nella misura percentuale del 10 per  cento  ed
          e'  applicato  sul  reddito delle attivita' determinato con
          gli stessi  criteri  stabiliti  ai  fini  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa
          dichiarazione  annuale  dei  redditi  e  dagli accertamenti
          definitivi. Hanno diritto  all'accreditamento  di  tutti  i
          contributi  mensili  relativi  a ciascun anno solare cui si
          riferisce il versamento i soggetti che abbiano  corrisposto
          un  contributo  di importo non inferiore a quello calcolato
          sul minimale di reddito stabilito  dall'art.  1,  comma  3,
          della   legge   2   agosto   1990,  n.  233,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.  In  caso  di  contribuzione
          annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da
          accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.
          I   contributi   come  sopra  determinati  sono  attribuiti
          temporalmente   dall'inizio   dell'anno   solare   fino   a
          concorrenza  di  dodici  mesi  nell'anno.  Il contributo e'
          adeguato con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  di concerto con il Ministro del tesoro
          sentito l'organo di gestione come  definito  ai  sensi  del
          comma 32".
             - Il testo del comma 30 dell'art. 2 della legge 8 agosto
          1995,  n.    335,  e'  il  seguente:  "30.  Con decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro
          il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalita' ed i termini
          per  il  versamento  del contributo stesso, prevedendo, ove
          coerente  con  la   natura   dell'attivita'   soggetta   al
          contributo,  il  riparto  del  medesimo  nella misura di un
          terzo a carico dell'iscritto e di due terzi  a  carico  del
          committente dell'attivita' espletata ai sensi del comma 26.
          Se  l'ammontare  dell'acconto  versato  risulta superiore a
          quello del contributo dovuto  per  l'anno  di  riferimento,
          l'eccedenza  e'  computata  in  diminuzione dei versamenti,
          anche  di  acconto,  dovuti  per  il  contributo   relativo
          all'anno    successivo,    ferma   restando   la   facolta'
          dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo
          termine  previsto  per  il  pagamento  del  saldo  relativo
          all'anno  cui  il  credito si riferisce. Per i soggetti che
          non provvedono entro i termini stabiliti al  pagamento  dei
          contributi  ovvero  vi  provvedono  in  misura  inferiore a
          quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme
          aggiuntive previste per  la  gestione  previdenziale  degli
          esercenti attivita' commerciali".
             -  Il  testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, e' il seguente:
             "1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del Consiglio dei Ministri sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge,  sempreche'  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
             2.  Con  decreto  del Presidente della Repubblica previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disclpina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
          legge prevista dalla Costituzione, per le  quali  le  leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto dalla entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.  Tali regolamenti per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio del Ministri, prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione  di 'Regolamento' sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
             - Il testo dell'art. 4 del D.L. 28 marzo 1996,  n.  166,
          e' il seguente:
             "1.  La decorrenza dell'obbligo di cui all'art. 2, comma
          26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' differita  al  30
          giugno  1996  per  coloro  che  risultano gia' pensionati o
          iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e al 1  aprile
          1996  per  coloro  che risultano non iscritti alle predette
          forme,  per  gli  stessi  soggetti  il   termine   per   la
          comunicazione  di  cui  all'art.  2, comma 27, della citata
          legge  n.  335  del  1995,  e'   ulteriormente   differito,
          rispettivamente al 31 luglio 1996 e al 30 aprile 1996.
             2.  E'  istituito,  quale organo dell'Istituto nazionale
          della previdenza sociale (INPS), il Comitato amministratore
          della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui
          al comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n.  335,
          composto da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro
          rappresentanti  dei  committenti,  che  contribuiscono alla
          gestione, nominati con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale su designazione delle rispettive
          associazioni di categoria piu'  rappresentative  a  livello
          nazionale  e  da  un  rappresentante,  rispettivamente, del
          Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del
          Ministero  del tesoro. Il presidente del Comitato e' eletto
          dal Comitato  stesso  tra  i  propri  membri.  Il  Comitato
          amministratore svolge nell'ambito della gestione i medesimi
          compiti  indicati nell'art. 36 della legge 9 marzo 1989, n.
          88, e successive modificazioni ed integrazioni, e decide in
          unica istanza i ricorsi in  materia  di  prestazioni.  Fino
          alla  costituzione  del  predetto  Comitato, da effettuarsi
          entro il 30 giugno 1996, le sue funzioni sono esercitate da
          un commissario nominato dal Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.
             3.  I soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo di
          cui all'art. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica   22   dicembre   1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni,  fermo  restando,  l'obbligo
          del  versamento  alla  gestione separata di cui al comma 26
          dell'art.  2  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  del
          contributo del 10 per cento commisurato ai predetti redditi
          netti  risultanti  dalla dichiarazione annuale resa ai fini
          dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e  degli
          accertamenti  definitivi,  hanno  titolo  ad  addebitare ai
          committenti,  in  via  definitiva,  una  percentuale  nella
          misura del 4 per cento dei corrispettivi lordi.
             4.  Il  versamento di cui al comma 3 e' effettuato entro
          il limite del massimale contributivo annuo di cui  all'art.
          2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, secondo le
          modalita' stabilite dall'INPS, alle seguenti scadenze:
               a)  entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto del
          contributo dovuto, nella misura corrispondente  al  40  per
          cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di
          cui  al  comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei redditi
          relativa   all'anno   precedente   e   dagli   accertamenti
          definitivi;
               b)  entro  il  30 novembre di ciascun anno, in acconto
          del contributo dovuto, nella misura  corrispondente  al  40
          per   cento  dell'importo  dovuto  sui  redditi  di  lavoro
          autonomo di cui al comma 3 risultanti  dalla  dichiarazione
          dei   redditi   relativa   all'anno   precedente   e  dagli
          accertamenti definitivi;
               c) entro il 31 maggio di ciascun  anno,  a  saldo  del
          contributo  dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio
          ed il 31 dicembre dell'anno precedente.
             5. Qualora all'atto della determinazione  del  saldo  di
          cui al comma 4, lettera c), risultano gia' versati all'INPS
          somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al
          comma  3,  l'eccedenza  viene contabilizzata dall'INPS come
          acconto  degli  eventuali  importi  dovuti   dai   soggetti
          assicurati  nell'anno  successivo. Su richiesta l'eccedenza
          e' restituita dall'INPS agli  assicurati  con  applicazione
          degli   interessi  nella  misura  e  secondo  le  modalita'
          stabilite dall'art. 44 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
             6.  Per  l'anno  1996,  i versamenti a titolo di acconto
          devono essere effettuati sulla base dei redditi  dichiarati
          ai  fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per
          l'anno 1995 rideterminati  proporzionalmente  in  relazione
          alla   decorrenza  dell'obbligo  di  cui  al  comma  1.  Il
          versamento a saldo del contributo dovuto  per  l'anno  1996
          deve  essere  calcolato  escludendo  i  ricavi  relativi  a
          fatture emesse fino alle date di  decorrenza  del  predetto
          obbligo e riscosse in periodi successivi".
             -  Il  testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
          1995, n.  335, e' sopra riportato.
          Note all'art. 1:
             - Il testo degli articoli 23 (primo e quarto comma) e 29
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, e' il seguente:
             "Art.   23.  -  1.  Gli  enti  e  le  societa'  indicati
          nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973,  n.  598,  le  societa'  e  associazioni
          indicate  nell'art.  5  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e le  persone  fisiche
          che  esercitano  imprese commerciali ai sensi dell'articolo
          51  di  detto  decreto  o   imprese   agricole,   i   quali
          corrispondono  compensi  e  altre  somme di cui all'art. 46
          dello stesso decreto per prestazioni di lavoro  dipendente,
          devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo
          di  acconto  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
          dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa.
             2.-3. (Omissis).
             4. Le disposizioni dei  precedenti  commi  si  applicano
          anche   alle   persone   fisiche   che  esercitano  arti  e
          professioni ai sensi dell'articolo 49 del decreto  indicato
          nel  comma precedente, quando corrispondono per prestazioni
          di lavoro dipendente compensi e altre somme  deducibili  ai
          fini  della  determinazione  del  loro  reddito  di  lavoro
          autonomo".
             "Art. 29. -  Le  amministrazioni  dello  Stato  comprese
          quelle   con   ordinamento  autonomo  che  corrispondono  i
          compensi e  le  altre  somme  di  cui  all'art.  23  devono
          effettuare  all'atto  del pagamento una ritenuta diretta in
          acconto dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
          dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata:
              1)  sugli  stipendi,  pensioni, vitalizi e retribuzioni
          aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri  e  le
          modalita' di cui al secondo comma lettera a) dell'art. 23;
              2)  sulle  mensilita'  aggiuntive  e sui compensi della
          stessa  natura,  nonche'   su   ogni   altro   compenso   o
          retribuzione  diversi  da  quelli  di  cui al n. 1) e sulla
          parte imponibile delle indennita' di cui all'art. 48, terzo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  597,  con l'aliquota applicabile allo
          scaglione di reddito piu' elevato della categoria o  classe
          di  stipendio  del percipiente all'atto del pagamento o, in
          mancanza, con l'aliquota del 10 per cento;
              3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai nn. 1)  e
          2)  con  i  criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato
          nel numero precedente, intendendo per  reddito  complessivo
          netto  l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendenti
          percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;
              4) sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e sulle altre
          indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12  del
          decreto  indicato  nel n. 2), con i criteri di cui all'art.
          14 dello stesso decreto.
             Gli uffici che dispongono il pagamento degli  emolumenti
          di cui al n. 1) devono effettuare entro due mesi dalla fine
          dell'anno  o  dalla  data  di  cessazione  del  rapporto di
          lavoro, se questa e'  anteriore  alla  fine  dell'anno,  il
          conguaglio  tra le ritenute operate su tutti gli emolumenti
          di cui ai numeri  1)  e  2)  corrisposti  al  dipendente  e
          l'imposta    dovuta    sull'ammontare   complessivo   degli
          emolumenti stessi,  tenendo  conto  delle  sole  detrazioni
          considerate  nella  lettera  a)  dell'art. 23. A tal fine i
          soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi  e
          le  retribuzioni  di  cui  al  n.  2)  devono comunicare ai
          predetti uffici, entro la fine  dell'anno  e  comunque  non
          oltre il 10 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle
          somme  corrisposte  al  lordo  ed  al  netto delle ritenute
          operate;  per  i  compensi  a   carattere   ricorrente   la
          comunicazione deve essere effettuata con note riepilogative
          annuali;  entro  lo  stesso  termine  deve  essere altresi'
          effettuata la comunicazione per gli arretrati di cui al  n.
          3).  Le  comunicazioni devono essere redatte in conformita'
          ad apposito modello  approvato  con  decreto  del  Ministro
          delle  finanze  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; la
          trasmissione   puo'   avvenire   anche   tramite   supporto
          magnetico. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di
          lavoro,  l'ammontare  degli  emolumenti dovuti non consenta
          l'integrale applicazione della ritenuta di  conguaglio,  la
          differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze
          di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto
          in dipendenza del cessato rapporto di lavoro.
             Per  i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato
          di durata inferiore all'anno si applicano  le  disposizioni
          del penultimo e dell'ultimo comma dell'art. 23. Nel caso in
          cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto
          di  lavoro  a  tempo  indeterminato nello stesso periodo di
          imposta si applica la disposizione  dell'art.  23,  settimo
          comma.  Le  amministrazioni  della Camera dei deputati, del
          Senato e della Corte costituzionale per  i  compensi  e  le
          altre  somme  di  cui  al primo comma corrisposti ai propri
          dipendenti effettuano all'atto del pagamento  una  ritenuta
          in  acconto  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
          con i criteri indicati nello stesso comma ed osservando  le
          disposizioni  di  cui al secondo e terzo comma. Le medesime
          amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' di
          cui alla lettera d) dell'art. 47 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,  applicano  una
          ritenuta   a   titolo   di   acconto   dell'imposta  stessa
          commisurata al 40 per cento del relativo ammontare al netto
          dei contributi previdenziali, con le  aliquote  determinate
          secondo   i  criteri  indicati  nel  primo  comma.  Per  le
          pensioni, i vitalizi  e  indennita'  dovuti  in  dipendenza
          della cessazione delle cariche e delle funzioni la ritenuta
          deve  essere applicata sull'intero ammontare delle pensioni
          e dei vitalizi e sulla parte imponibile delle indennita'.
             Le amministrazioni di cui al primo comma e quelle di cui
          al quarto comma che corrispondono i  compensi  e  le  altre
          somme di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 25-bis, 26,
          quinto  comma  e  28  effettuano  all'atto del pagamento le
          ritenute stabilite dalle disposizioni stesse".
             - Il testo di cui all'art. 49, comma 2, lettera a),  del
          testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          e' riportato nelle note alle premesse.
             - Il testo di cui all'art. 2, comma 26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, e' riportato nelle note alle premesse.
             -  Il testo dell'art. 50, comma 8, del testo unico sulle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente:
             "8.  Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione
          coordinata e continuativa di cui alla lettera a) del  comma
          2  dell'art. 49 e' costituito dall'ammontare dei compensi o
          in denaro o in natura percepiti  nel  periodo  di  imposta,
          anche   sotto  forma  di  partecipazione  agli  utili,  con
          esclusione delle somme documentate e rimborsate  per  spese
          di  viaggio,  alloggio  e  vitto  relative alle prestazioni
          effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 5 per
          cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre  spese;
          la  riduzione  non si applica alle indennita' percepite per
          la cessazione del  rapporto.    I  redditi  indicati  nella
          lettera    b)    dello   stesso   comma   sono   costituiti
          dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti
          nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
          agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di  deduzione
          forfettaria  delle spese; le partecipazioni agli utili e le
          indennita' di cui alle lettere c), d) ed  e)  costituiscono
          reddito  per  l'intero  ammontare  percepito nel periodo di
          imposta. I redditi indicati alla lettera  f)  dello  stesso
          comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro
          o in natura percepiti nel periodo di imposta ridotto del 15
          per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese".
             -  Il  testo dell'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto
          1995, n.  335, e' il seguente:
             "18. ( .. omissis) Ai sensi del comma 23,  dell'art.  1,
          e'  stabilito  un massimale annuo della base contributiva e
          pensionabile di lire 132 milioni, con effetto  sui  periodi
          contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data
          di   prima   assunzione  ovvero  successivi  alla  data  di
          esercizio  dell'opzione.  Detta   misura   e'   annualmente
          rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per
          le  famiglie  di  operai  e impiegati, cosi' come calcolato
          dall'ISTAT. Il  Governo  della  Repubblica  e'  delegato  a
          emanare  entro  centoventi  giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, norme relative al  trattamento
          fiscale  e  contributivo  della  parte di reddito eccedente
          l'importo  del  tetto   in   vigore,   ove   destinata   al
          finanziamento   dei   Fondi  pensione  di  cui  al  decreto
          legislativo  21  aprile  1993,   n.   124,   e   successive
          modificazioni  ed integrazioni seguendo criteri di coerenza
          rispetto ai principi gia' previsti nel predetto  decreto  e
          successive modificazioni ed integrazioni".
             -  Il  testo  dell'art.  2, comma 1, della legge 5 marzo
          1990, n. 45 e' il seguente: "1. Ai fini di cui all'articolo
          1, la gestione o le gestioni  interessate  trasferiscono  a
          quella  in  cui  opera  la  ricongiunzione  l'ammontare dei
          contributi di  loro  pertinenza  maggiorati  dell'interesse
          composto al tasso annuo del 4,50 per cento".