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DECRETO-LEGGE 2 aprile 1996, n. 176

Disposizioni urgenti in materia veterinaria e sanitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-4-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/1996)
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Testo in vigore dal:  2-4-1996 al: 12-4-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di tutela igienicosanitaria degli animali e dei prodotti di origine animale;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini per la ristrutturazione degli stabilimenti per la produzione dei prodotti a base di carne;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la presenza sul mercato dei medicinali emoderivati salvavita e per il completamento degli adempimenti finalizzati all'attuazione della disciplina prevista dall'articolo 3, comma 129, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 26 marzo e del 1 aprile 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, è sostituito dal seguente:
" 1. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro della sanità, il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determina i requisiti minimi strutturali e tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi uniformi in base ai quali le regioni e le province autonome organizzano gli istituti zooprofilattici sperimentali in modo che dagli stessi vengano assicurati:
a) il raccordo con i servizi veterinari ed i dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di garantire le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di sanità pubblica;
b) l'assolvimento dei compiti e delle funzioni loro attribuiti dallo Stato e dalle regioni, tenuto anche conto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia;
c) l'espletamento delle attività produttive e l'erogazione di prestazioni per le quali è previsto il pagamento di un corrispettivo, sulla scorta del decreto del Ministro della sanità e dei tariffari all'uopo predisposti dalle regioni.".
2. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Organizzazione). - 1. Sono organi degli istituti:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori.
2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'istituto; è composto da non più di sette membri, di cui uno nominato dal Ministro della sanità; per gli istituti interregionali, il consiglio di amministrazione è nominato dal presidente della regione in cui l'istituto ha sede legale, di concerto con le altre regioni o province autonome interessate.
3. Il direttore generale è laureato in medicina veterinaria ed è nominato dalla regione in cui l'istituto ha sede legale, di concerto con le altre regioni o province autonome interessate, sulla base dei risultati dell'avviso pubblico di cui ai commi 8, 9 e 10. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'istituto, ne dirige l'attività scientifica ed esercita i poteri di gestione, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno.
4. Il direttore generale ed il direttore amministrativo partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo.
5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, è regolato da contratto quinquennale rinnovabile, di diritto privato e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione per gli emolumenti, sono fissati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro della sanità, adottato di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro per gli affari regionali; il rinnovo del contratto del direttore generale avviene con provvedimento motivato da parte del presidente della regione in cui l'istituto ha sede legale, di concerto con le altre regioni o province autonome interessate, previa valutazione dell'attività svolta. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; in caso di assenza o impedimento le funzioni del direttore generale sono svolte da un aiuto dallo stesso delegato.
6. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da cinque membri effettivi. Il collegio deve prevedere al suo interno tra i membri effettivi un rappresentante del Ministero del tesoro ed un rappresentante del Ministero della sanità. I revisori, ad eccezione dei rappresentanti dei Ministeri del tesoro e della sanità, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il presidente viene scelto tra i componenti effettivi nominati dalle regioni.
7. Entro il 31 dicembre 1995 le regioni adeguano la legislazione, di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, ai principi del presente decreto ed a quelli del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed adottano le restanti norme organizzative.
8. Il presidente della regione in cui ha sede legale l'istituto, di concerto con le altre regioni e province autonome interessate, entro sessanta giorni dalla vacanza indice avviso pubblico per la copertura del posto di direttore generale: i criteri generali per la valutazione dei titoli, le procedure, le modalità di espletamento dell'avviso pubblico ed i requisiti di ammissione dei candidati, sono fissati con il regolamento di cui all'articolo 4.
9. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del presidente della regione ove ha sede legale l'istituto, di concerto con le altre regioni o province autonome interessate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando; tale commissione, presieduta da un magistrato di tribunale amministrativo regionale, o da un consigliere di Stato, o da un consigliere della Corte dei conti o da un avvocato dello Stato, è composta ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 della legge 23 giugno 1970, n. 503, ed è integrata da due membri, individuati tra soggetti estranei all'amministrazione statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, nominati dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
10. Qualora siano trascorsi inutilmente i termini di cui al comma 8 ed al comma 9, il Ministro della sanità provvede a bandire l'avviso stesso e a nominare la commissione d'esame.".
3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, è sostituita dalla seguente:
" a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale. La ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza ed alle attività da svolgere;".
4. L'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Personale). - 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato lo stato giuridico del personale in attuazione delle specificità e delle disposizioni di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 97, e nel quadro di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il regolamento di cui al comma 1 in particolare dispone in materia di profili professionali, salvaguardando anche l'equivalenza delle funzioni del personale laureato del ruolo sanitario, nonché di procedure concorsuali con riguardo ai titoli specifici di partecipazione, al numero ed alla tipologia delle prove di esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici.".
5. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, è aggiunto il seguente:
"Art. 10-bis (Norma transitoria). - 1. In sede di prima applicazione, i direttori di ruolo degli istituti zooprofilattici sperimentali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono confermati ed assumono la qualifica di direttori generali.
2. Il consiglio di amministrazione ed i collegi dei revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto restano confermati fino all'entrata in vigore della normativa regionale di cui al comma 7 dell'articolo 3.".