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DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 1995, n. 579

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo stabilito dal medesimo art. 2.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-2-1996
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-2-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 novembre 1995;
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 dicembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro e delle finanze;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
      Trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito
           eccedente l'importo del massimale contributivo
  1.  Il  presente  decreto  legislativo  disciplina  il  trattamento
fiscale  e contributivo della parte eccedente l'importo del massimale
annuo della base contributiva e pensionabile  di  L.  132.000.000  ai
sensi  dell'art.  2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove
destinata al finanziamento  di  fondi  pensione  di  cui  al  decreto
legislativo  21  aprile  1993,  n.  124, e successive modificazioni e
integrazioni.
  2. I contributi eccedenti i limiti  percentuali  di  importo  della
contribuzione  a  fondi  pensione previsti dall'art. 13, commi 2 e 3,
del  citato  decreto  legislativo  n.  124  del  1993  e   successive
modificazioni e integrazioni, versati ai predetti fondi dai datori di
lavoro  e  dai  lavoratori  appartenenti  a  regimi  pensionistici in
precedenza privi di massimale contributivo, sono deducibili  ai  fini
fiscali  in misura complessivamente non superiore al 10 per cento del
reddito annuo eccedente il massimale della base contributiva  di  cui
al comma 1, e comunque per un ammontare non superiore a L. 16.800.000
rivalutabile con gli stessi criteri del predetto massimale.
  3.  Nel  caso  dei lavoratori che hanno esercitato l'opzione per il
sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23,  della  legge  8
agosto  1995,  n.  335,  la  deduzione  fiscale  di cui al comma 2 e'
ammessa, qualora lavoratori subordinati, a condizione  che  le  fonti
istitutive  di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n.  124,  prevedano  la  destinazione   alle   forme   pensionistiche
complementari   di  ulteriori  quote,  ove  ancora  disponibili,  del
trattamento di fine rapporto per un importo  pari  all'ammontare  del
contributo  versato  e  sia  intervenuto  un accordo collettivo, o in
mancanza, un accordo individuale,  sulla  redistribuzione  del  minor
onere contributivo sui redditi al di sopra del massimale.
  4.  Qualora  i  contributi  versati  ai  sensi del comma 2 al fondo
pensione superino complessivamente la misura del  10  per  cento  del
reddito  annuo  di  cui  al  medesimo comma 2, la deduzione fiscale a
favore del datore di lavoro puo' operare nella misura  massima  della
differenza  tra  tale  misura  del  10  per  cento  e  la  misura del
contributo del lavoratore.
  5. Alla contribuzione, nei confronti della quale opera la deduzione
fiscale di cui al comma 2, si applica:
    a)   ove  a  carico  del  datore  di  lavoro,  il  contributo  di
solidarieta' di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 124
del 1993;
    b) ove a carico del lavoratore,  un  contributo  di  solidarieta'
nella  misura  del 2 per cento in favore della gestione pensionistica
obbligatoria  cui  il  lavoratore  medesimo  e'  iscritto;   a   tale
contributo si applicano le disposizioni in materia di riscossione, di
termini  di  prescrizioni  e di sanzioni vigenti per le contribuzioni
dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  TREU, Ministro del lavoro  e  della
                                  previdenza sociale
                                  FANTOZZI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: DINI
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il rinvio.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Per il testo del comma 18 dell'art. 2 della  legge  n.
          335/1995 si veda in nota alle premesse.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per soggetti definiti.
             -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             -  Il comma 18 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n.
          335  (Riforma  del  sistema  pensionistico  obbligatorio  e
          complementare)  prevede  che:  "A  decorrere dal periodo di
          paga in corso alla data di entrata in vigore della presente
          legge  rientra  nella  retribuzione  imponibile  ai   sensi
          dell'art.  12  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e
          successive modificazioni e integrazioni, il  50  per  cento
          della  differenza  tra  il  costo aziendale della provvista
          relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di  lavoro
          ai  dipendenti  ed  il  tasso  agevolato,  se  inferiore al
          predetto costo,  applicato  ai  dipendenti  stessi.  Per  i
          lavoratori,   privi  di  anzianita'  contributiva,  che  si
          iscrivono  a  far  data  dal  1  gennaio   1996   a   forme
          pensionistiche  obbligatorie  e  per  coloro che esercitano
          l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi  del  comma
          23  dell'art. 1, e' stabilito un massimale annuo della base
          contributiva  e  pensionabile  di  lire  132  milioni,  con
          effetto  sui periodi contributivi e sulle quote di pensione
          successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi
          alla  data  di  esercizio  dell'opzione.  Detta  misura  e'
          annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al
          consumo  per  le famiglie di operai e impiegati, cosi' come
          calcolato  dall'ISTAT.  Il  Governo  della  Repubblica   e'
          delegato  ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, norme  relative  al
          trattamento  fiscale  e contributivo della parte di reddito
          eccedente l'importo del tetto in vigore, ove  destinata  al
          finanziamento   dei   Fondi  pensione  di  cui  al  decreto
          legislativo  21  aprile  1993,   n.   124,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
          rispetto  ai  principi gia' previsti nel predetto decreto e
          successive modificazioni ed integrazioni".
          Note all'art. 1:
             - Per il testo del comma 18 dell'art. 2 della  legge  n.
          335/1995 si veda in nota alle premesse.
             -  Il  D.Lgs.  21  aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle
          forme pensionistiche complementari, a  norma  dell'art.  3,
          comma  1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
          e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 1993.
             - Il testo dei commi 2  e  3  dell'art.  13  del  citato
          D.Lgs.  n.    124/1993,  come sostituito dall'art. 11 della
          legge 8 agosto 1995, n.  335, e' il seguente:
             "2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme
          pensionistiche complementari, diversi dalle quote  del  TFR
          destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli
          effetti  del  titolo  I,  capo  VI,  del  testo unico delle
          imposte sui redditi di cui al comma 1 per  un  importo  non
          superiore,  per  ciascun  dipendente,  al 2 per cento della
          retribuzione annua complessiva assunta  come  base  per  la
          determinazione  del  TFR  e comunque a lire 2 milioni e 500
          mila. La deduzione e' ammessa a  condizione  che  le  fonti
          istitutive di cui all'art. 3 prevedano la destinazione alle
          forme  pensionistiche complementari di quote del TFR almeno
          per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.
             3.  All'art.  48  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni, sono apportate le seguenti
          modificazioni:
               a) nel comma 2, la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
          seguente:
               '  a)  i contributi versati dal datore di lavoro o dal
          lavoratore ad  enti  o  casse  aventi  esclusivamente  fine
          assistenziale  in  conformita'  a disposizioni di legge, di
          contratto  o  di  accordo  o   regolamento   aziendale;   i
          contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad
          enti  o  casse  aventi esclusivamente fine previdenziale in
          conformita' a disposizioni di legge; i  contributi  versati
          dal    datore   di   lavoro   alle   forme   pensionistiche
          complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
          n.  124,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  i
          contributi,  diversi  dalle  quote  del  TFR  destinate  ai
          medesimi fini, versati dal lavoratore alle  medesime  forme
          pensionistiche  complementari  per un importo non superiore
          al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta
          come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2
          milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di
          cui all'art. 3 del citato  decreto  legislativo  21  aprile
          1993,  n.  124, e successive modificazioni ed integrazioni,
          prevedano  la  destinazione   alle   forme   pensionistiche
          complementari  di  quote del TFR almeno per un importo pari
          all'ammontare   del   contributo   versato;   la   suddetta
          condizione  non  si  applica  nel  caso  in  cui  la  fonte
          istitutiva  sia  costituita  unicamente  da   accordi   tra
          lavoratori;';
               b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
             '8-bis.  Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1
          dell'art.   47 sono deducibili i  contributi  versati  alle
          forme  pensionistiche  complementari  previste  dal decreto
          legislativo  21  aprile  1993,  n.     124,  e   successive
          modificazioni  ed integrazioni, dai lavoratori soci o dalle
          cooperative di produzione  e  lavoro  per  un  importo  non
          superiore  al  6  per  cento,  e comunque a lire 5 milioni,
          dell'imponibile  rilevante  ai  fini  della   contribuzione
          previdenziale obbligatoria'".
             - Il comma 23 dell'art. 1 della citata legge n. 335/1995
          cosi' recita: "23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13
          la  pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza
          dei  requisiti  di  anzianita'  contributiva  e  anagrafica
          previsti  dalla  normativa previgente, che a tal fine resta
          confermata in via transitoria come integrata dalla presente
          legge. Ai medesimi lavoratori e' data  facolta'  di  optare
          per   la   liquidazione   del   trattamento   pensionistico
          esclusivamente con le regole del sistema contributivo,  ivi
          comprese  quelle  relative  ai  requisiti  di  accesso alla
          prestazione di cui al comma 19, a  condizione  che  abbiano
          maturato  un'anzianita'  contributiva  pari  o  superiore a
          quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo".
             - L'art. 3 del citato D.Lgs. n. 124/1993 come modificato
          dall'art.   4 della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  cosi'
          recita:
             "Art.  3.  -  1.  Salvo  quanto previsto dall'art. 9, le
          fonti istitutive delle forme  pensionistiche  complementari
          sono le seguenti:
               a)  contratti  e  accordi collettivi, anche aziendali,
          ovvero, in mancanza, accordi fra  lavoratori,  promossi  da
          sindacati  firmatari  di  contratti collettivi nazionali di
          lavoro; accordi, anche interaziendali per gli  appartenenti
          alla  categoria,  dei quadri, promossi dalle organizzazioni
          sindacali nazionali rappresentative della categoria  membri
          del Consiglio nazionali dell'economia e del lavoro;
               b)  accordi  fra  lavoratori  autonomi  o  fra  liberi
          professionisti, promossi da loro sindacati  o  associazioni
          di rilievo almeno regionale;
               c)  regolamenti  di  enti o aziende, i cui rapporti di
          lavoro  non  siano  disciplinati  da  contratti  o  accordi
          collettivi, anche aziendali;
              c-bis)  accordi  fra  soci lavoratori di cooperative di
          produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali  di
          rappresentanza   del   movimento   cooperativo   legalmente
          riconosciute.
             2. Per il  personale  dipendente  dalle  amministrazioni
          pubbliche   di   cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.      29,   le   forme
          pensionistiche   complementari   possono  essere  istituite
          mediante i contratti collettivi di cui al  titolo  III  del
          medesimo  decreto legislativo.  Per il personale dipendente
          di  cui  all'art.  2,  comma  4,   del   medesimo   decreto
          legislativo  le  forme pensionistiche complementari possono
          essere  istituite   secondo   le   norme   dei   rispettivi
          ordinamenti,  ovvero,  in  mancanza, mediante accordi tra i
          dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
             3. Le forme pensionistiche  complementari  sono  attuate
          mediante  la  costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi
          fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di
          'fondo pensione', la quale non puo'  essere  utilizzata  da
          altri soggetti.
             4.  Le fonti istituite di cui al comma 1 stabiliscono le
          modalita'  di  partecipazione  garantendo  la  liberta'  di
          adesione individuale".
             -   L'art.  12  del  citato  D.Lgs.  n.  124/1993,  come
          modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1993, n.  585
          (Disposizioni  correttive del decreto legislativo 21 aprile
          1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche
          complemenari) e' il seguente:
             "Art.  12  (Contributo  di  solidarieta').  -  1.  Fermo
          restando  l'assoggettamento  a  contribuzione ordinaria nel
          regime obbligatorio di appartenenza di tutte  le  quote  ed
          elementi  retributivi  di  cui  all'art.  12 della legge 30
          aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni,  anche  se
          destinate   a   previdenza   complementare,  a  carico  del
          lavoratore, e' confermato il contributo di solidarieta'  di
          cui  all'art.  9-bis,  comma  2, del decreto-legge 29 marzo
          1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge  1
          giugno  1991,  n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico
          del datore di lavoro, diverse da  quella  costituita  dalla
          quota  di  accantonamento al TFR, destinate a realizzare le
          finalita' di previdenza pensionistica complementare di  cui
          all'art. 1 del presente decreto legislativo. Resta altresi'
          confermato  il  contributo  di solidarieta' di cui all'art.
          9-bis del citato decreto-legge per le contribuzioni o somme
          versate o accantonate a carico del datore di lavoro per  le
          finalita'  ivi  previste diverse da quelle disciplinate dal
          presente decreto legislativo.
             1-bis. All'art. 5, comma 1, del decreto  legislativo  27
          gennaio  1992,  n.  80,  sono soppresse le seguenti parole:
          'Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di
          previdenza complementare,'".