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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1995, n. 573

Disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/1/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1996, n. 71 (in G.U. 22/02/1996, n.44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1996)
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Testo in vigore dal:  3-1-1996 al: 22-2-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, in materia di diritti aeroportuali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. I termini di cui al comma 1, primo periodo, ed al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti al 30 aprile 1996.