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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1995, n. 573

Disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/1/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1996, n. 71 (in G.U. 22/02/1996, n.44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1996)
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Testo in vigore dal: 3-1-1996
al: 22-2-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di disporre il
differimento  dei  termini  di  cui  all'articolo 1, commi 1 e 3, del
decreto-legge  28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   3   agosto  1995,  n.  351,  in  materia  di  diritti
aeroportuali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  I  termini  di  cui  al  comma  1, primo periodo, ed al comma 3
dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti
al 30 aprile 1996.