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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 557

Disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/12/1996)
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Testo in vigore dal: 30-12-1995
al: 27-2-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di definire il
limite  del  concorso  dello  Stato  alla  garanzia dei mutui per gli
interventi  di  cui  all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n.
211,  in  favore  degli  enti indicati nell'articolo 8 della legge 15
dicembre  1990,  n.  385,  con  esclusione  degli  enti  in  gestione
commissariale governativa;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
rideterminare  il  numero  dei  componenti della commissione prevista
dall'articolo  4,  comma  2,  lettera  d), del decreto-legge 1 aprile
1995,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 maggio
1995, n. 204;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del   tesoro,  del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e del Ministro dei trasporti e della navigazione;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1.  Al  comma  1  dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n.
211,  le  parole:  "mutui  decennali" sono sostituite dalle seguenti:
"mutui della durata massima di 10 anni".
  2.  Al  comma  2  dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n.
211,  e'  aggiunto  il seguente periodo: "Per ogni intervento i mutui
garantiti  dallo  Stato non possono superare il limite massimo del 50
per  cento  del costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite
non  si  applica agli interventi concernenti le ferrovie in regime di
gestione commissariale governativa.".
  3.  La  lettera  d) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1
aprile  1995,  n.  98,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 1995, n. 204, e' sostituita dalla seguente:
   "  d)  quattro  esperti  in  materia  di  trasporti  dei quali uno
designato  dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e un altro
designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.".