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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 agosto 1995, n. 548

Regolamento concernente la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/1/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/04/2011)
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Testo in vigore dal:  12-1-1996 al: 22-4-2011
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IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 22 luglio 1985, recante disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva, revisionato con decreto 27 agosto 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1987;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, che ha attuato la direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992;
Considerato che le disposizioni relative alle frequenze di cui al paragrafo 3 dell'allegato A al decreto ministeriale 25 giugno 1985 ed al paragrafo 3 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 27 agosto 1987 non sono state modificate dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476;
Considerato che sussiste l'esigenza di mantenere le prescrizioni relative alle frequenze dettate dai menzionati decreti 25 giugno 1985 e 27 agosto 1987;
Ritenuto che, al fine di facilitare l'immissione in commercio delle apparecchiature già recanti il marchio CE, si ravvisa l'opportunità di modificare la procedura relativa alla certificazione di rispondenza dei ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva alle prescrizioni riguardanti le frequenze;
Considerato che è stata effettuata la notifica del provvedimento alla Commissione europea, allo stadio di progetto, secondo le procedure della legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189 concernente le procedure di informazione sulle normative e le regole tecniche;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 luglio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. La compatibilità elettromagnetica dei ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva è accertata mediante le procedure indicate dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo del paragrafo 3 dell'allegato A al D.M. 25 giugno 1985 e del paragrafo 3 dell'allegato 1 al D.M. 27 agosto 1987:

D.M. 25 giugno 1985

"3. - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE FREQUENZE.
3.1. - Bande di frequenze per i ricevitori di radiodiffusione sonora.
3.1.1. - Limiti.
Nella tabella I sono riportati i limiti delle bande di frequenze e le rispettive tolleranze per i ricevitori di radiodiffusione sonora.


TABELLA I=====================================================================
| | Tolleranze (kHz)
Gamma | Limiti di frequenza |---------------------------------
| |Limite inferiore|Limite superiore
=====================================================================
Onde lunghe| da 148,5 a 283,5 kHz | 0| 20
| | - 20| 0
---------------------------------------------------------------------
Onde medie | da 526,5 a 1606,5 kHz | 0| 50
| | - 20| 0
---------------------------------------------------------------------
Onde corte | da 3950 a 26100 kHz | 0| 300
| | - 160| 0
---------------------------------------------------------------------
Onde | da 87,5 a 108 MHz | 0| 500
metriche | | - 300| 0
---------------------------------------------------------------------



Nota:
Il limite di 283,5 kHz per le onde lunghe può essere esteso a 343 kHz per i ricevitori predisposti per la ricezione dei canali di filodiffusione.
3.1.2. - Metodi di misura.
Nelle condizioni normali di misura (art. 16 della Pubbl. 315-I dell'IEC per i ricevitori a modulazione di ampiezza ed art. 7.12 della Pubbl. 315-4 dell'IEC per quelli a modulazione di frequenza) il comando di sintonia deve essere portato successivamente all'estremo inferiore e superiore di ciascuna banda di ricezione, quindi la frequenza del generatore di segnali viene variata fino ad ottenere la corretta sintonia (art. 55 e 56 della Pubbl. 315-1 e art. 7.11.2 della Pubbl. 315-4 dell'IEC per i ricevitori a modulazione di ampiezza e frequenza rispettivamente). Il valore della frequenza del generatore, per la corretta sintonia, deve soddisfare, i limiti indicati nella tabella I, di cui al punto 3.1.1.
3.2. - Bande di frequenze per i ricevitori di radiodiffusione televisiva.
3.2.1. - Limiti.
Nella tabella II sono riportati i limiti delle bande di frequenze e le rispettive tolleranze per i ricevitori di radiodiffusione televisiva. I predetti ricevitori devono poter ricevere su tutti i canali indicati nella suddetta tabella.


TABELLA II=====================================================================
| Limiti di | | Tolleranze (kHz)
Banda | frequenza (MHz)| Canali |---------------------------------
| | |Limite inferiore|Limite superiore
=====================================================================
I | da 47(*) a 68 | da A a B | 0| 1
| | | - 1| 0
---------------------------------------------------------------------
- | da 81 a 88 | C | 0| 1
| | | - 1| 0
---------------------------------------------------------------------
III | da 174 a 230 | da D a H2| 0| 1
| | | - 1| 0
---------------------------------------------------------------------
IV-V | da 470 a 862 |da 21 a 69| 0| 3
| | | - 3| 0
=====================================================================



Nota
Per i ricevitori muniti di dispositivo di silenziamento del suono, atto a sopprimere la riproduzione sonora quanto il segnale ricevuto non presenta le caratteristiche tipiche dei segnali televisivi, sono ammesse tolleranze di 0/-7 e 7/0 MHz per le bande televisive inferiori a 300 MHz, e di 0/-8 e 8/0 MHz per quelle superiori a 300 MHz. Di detto dispositivo devono, inoltre, essere muniti i ricevitori televisivi predisposti per la ricezione di bande speciali al di fuori di quelle riportate nella tab. II.
(*) Il limite inferiore della banda I può anche essere di 52,5 MHz in luogo di 47 MHz.
3.2.2. - Metodi di misura.
La misura deve essere eseguita secondo gli art. 37 e 38 della Pubbl. 107-1 dell'IEC. La frequenza della portante visione del generatore di segnali, per la corretta sintonia, deve soddisfare i limiti indicati nella tabella II, di cui al punto 3.2.1.
3.3. - Frequenze intermedie e dell'oscillatore locale.
Nella tabella III sono riportati i valori delle frequenze intermedie e dell'oscillatore dei ricevitori di radiodiffusione di tipo eterodina.
Tipo di ricevitore Frequenza intermedia nominale Frequenza oscillatore locale rispetto frequenza segnale
Radiofonico MA Radiofonico MF Televisivo da 450 a 470 kHz 10,7 MHz 33,4 MHz suono 38,9 MHz visione superiore superiore superiore".



D.M. 27 agosto 1987

"§ 3. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE FREQUENZE.
§ 3.1. Bande di frequenza per ricevitori di radiodiffusione sonora.
§ 3.1.1. Limiti.
Le seguente nota sostituisce quella corrispondente alla tabella I dell'allegato A al decreto ministeriale 25 giugno 1985:
Nota: Il limite di 283.5 kHz per le onde lunghe può essere esteso a 343 kHz per i ricevitori predisposti per la ricezione dei canali di filodiffusione.
Le prove si eseguono con eventuale circuito CAF disinserito.
Con ricevitori privi di morsetti d'antenna o con CAF non disinseribile, le prove vanno eseguite al limite di sensibilità.
Per i ricevitori di radiodiffusione sonora di tipo sintetizzato, controllati a quarzo o da dispositivi di analoga stabilità (per es. ceramici), non è necessario il rispetto delle tolleranze interne della tabella I ('O kHz'), purché essi siano in grado di ricevere su tutte le frequenze portanti oggetto di canalizzazione internazionale (vedasi CARR GENEVA 1975 e CARR GENEVA 1984).
I limiti interni inferiori e superiori 0 (zero) di tabella I non vengono applicati per ricevitori a sintonia continua MF, MA e MF+MA aventi le seguenti caratteristiche:
privi di morsetti d'antenna
senza alimentazione da rete
con un altoparlante e/o cuffie
§ 3.1.2. Metodi di misura.
Vale quanto previsto al corrispondente paragrafo dell'allegato A al decreto ministeriale 25 giugno 1985.
§ 3.2. Bande di frequenze per i ricevitori di radiodiffusione televisiva.
§ 3.2.1. Limiti.
La nota di tabella II dell'allegato A al decreto ministeriale 25 giugno 1985 viene così modificata:
Nel caso di ricevitori di radiodiffusione televisiva di tipo sintetizzato, controllati a quarzo o da dispositivi di analoga stabilità (per es. ceramici) non è necessario il rispetto delle tolleranze interne di tabella II ('O MHz'), purché essi siano in grado di ricevere sulle frequenze portanti di tutti i canali televisivi indicati nella tabella stessa.
Per i ricevitori di radiodiffusione televisiva muniti di dispositivo di silenziamento del suono atto a sopprimere la riproduzione sonora quando il segnale ricevuto non presenta le caratteristiche tipiche dei segnali televisivi è tollerata la ricezione su frequenze diverse da quella di tabella II.
Va verificata la ricezione del canale C.
Le verifiche si eseguono con eventuale AFC inserita.
Il livello di segnale di prova ai morsetti d'antenna è: 70 dB (MicronV) su 75 (Omega).
* Il limite inferiore della banda I può essere di 52.2 MHz in luogo di 47 MHz.
§ 3.2.2. Metodi di misura.
Vale quanto previsto al corrispondente paragrafo dell'allegato A al decreto ministeriale 25 giugno 1985.
§ 3.3. Frequenze intermedie.
La tabella III dell'allegato A al decreto ministeriale 25 giugno 1985 nella colonna frequenza intermedia nominale per ricevitori televisivi viene completata come segue:
33.16 MHz suono 2
Alla tabella III dell'allegato A al decreto ministeriale 25 giugno 1985 si aggiunge la nota:
Nota: Frequenze intermedie diverse da quelle di tabella III devono essere autorizzate dal Ministero P.T.".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all'art. 1:
- Per il D.Lgs. n. 476/1992 si veda nelle premesse al presente decreto.