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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 agosto 1995, n. 548

Regolamento concernente la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/1/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/04/2011)
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Testo in vigore dal: 12-1-1996
al: 22-4-2011
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                       IL MINISTRO DELLE POSTE 
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
                           DI CONCERTO CON 
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato 25 giugno 1985, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  171  del  22  luglio   1985,   recante
disposizioni  per  la  prevenzione  e  l'eliminazione  dei   disturbi
radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione  sonora  e
televisiva, revisionato con decreto 27 agosto 1987, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1987; 
  Visto il decreto legislativo  4  dicembre  1992,  n.  476,  che  ha
attuato la direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio  1989,  in
materia di  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
relative  alla  compatibilita'  elettromagnetica,  modificata   dalla
direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992; 
  Considerato che le disposizioni relative alle frequenze di  cui  al
paragrafo 3 dell'allegato A al decreto ministeriale 25 giugno 1985 ed
al paragrafo 3 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 27 agosto 1987
non sono state modificate dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
476; 
  Considerato che sussiste l'esigenza di  mantenere  le  prescrizioni
relative alle frequenze dettate dai menzionati decreti 25 giugno 1985
e 27 agosto 1987; 
  Ritenuto che, al fine di facilitare l'immissione in commercio delle
apparecchiature gia' recanti il marchio CE, si ravvisa l'opportunita'
di  modificare  la  procedura   relativa   alla   certificazione   di
rispondenza dei ricevitori di  radiodiffusione  sonora  e  televisiva
alle prescrizioni riguardanti le frequenze; 
  Considerato che e' stata effettuata la notifica  del  provvedimento
alla  Commissione  europea,  allo  stadio  di  progetto,  secondo  le
procedure della legge 21 giugno 1986, n.  317,  di  attuazione  della
direttiva 83/189  concernente  le  procedure  di  informazione  sulle
normative e le regole tecniche; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 6 luglio 1995; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988; 
 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1.   La   compatibilita'   elettromagnetica   dei   ricevitori   di
radiodiffusione  sonora  e  televisiva  e'  accertata   mediante   le
procedure indicate dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476. 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
            - Si riporta il testo del paragrafo 3 dell'allegato A  al
          D.M. 25 giugno 1985 e del paragrafo 3  dell'allegato  1  al
          D.M. 27 agosto 1987: 
 
                              D.M. 25 giugno 1985 
 
            "3. - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE FREQUENZE. 
            3.1.  -  Bande  di  frequenze   per   i   ricevitori   di
          radiodiffusione sonora. 
            3.1.1. - Limiti. 
            Nella tabella I sono riportati i limiti  delle  bande  di
          frequenze e le rispettive tolleranze per  i  ricevitori  di
          radiodiffusione sonora. 
    

                                                            TABELLA I
=====================================================================  
           |                       |        Tolleranze (kHz)
   Gamma   |  Limiti di frequenza  |---------------------------------
           |                       |Limite inferiore|Limite superiore
=====================================================================
Onde lunghe| da 148,5 a 283,5 kHz  |               0|            20
           |                       |            - 20|             0
---------------------------------------------------------------------
Onde medie | da 526,5 a 1606,5 kHz |               0|            50
           |                       |            - 20|             0
---------------------------------------------------------------------
Onde corte | da 3950 a 26100 kHz   |               0|           300
           |                       |           - 160|             0
---------------------------------------------------------------------
Onde       | da 87,5 a 108 MHz     |               0|           500
metriche   |                       |           - 300|             0
---------------------------------------------------------------------

    
          Nota: 
            Il limite di 283,5 kHz per le  onde  lunghe  puo'  essere
          esteso a 343  kHz  per  i  ricevitori  predisposti  per  la
          ricezione dei canali di filodiffusione. 
            3.1.2. - Metodi di misura. 
            Nelle condizioni normali di misura (art. 16 della  Pubbl.
          315-I dell'IEC per i ricevitori a modulazione  di  ampiezza
          ed art. 7.12 della  Pubbl.  315-4  dell'IEC  per  quelli  a
          modulazione di  frequenza)  il  comando  di  sintonia  deve
          essere  portato  successivamente  all'estremo  inferiore  e
          superiore  di  ciascuna  banda  di  ricezione,  quindi   la
          frequenza del generatore di segnali viene variata  fino  ad
          ottenere la corretta sintonia (art. 55 e  56  della  Pubbl.
          315-1 e art. 7.11.2  della  Pubbl.  315-4  dell'IEC  per  i
          ricevitori  a   modulazione   di   ampiezza   e   frequenza
          rispettivamente). Il valore della frequenza del generatore,
          per  la  corretta  sintonia,  deve  soddisfare,  i   limiti
          indicati nella tabella I, di cui al punto 3.1.1. 
            3.2.  -  Bande  di  frequenze   per   i   ricevitori   di
          radiodiffusione televisiva. 
            3.2.1. - Limiti. 
            Nella tabella II sono riportati i limiti delle  bande  di
          frequenze e le rispettive tolleranze per  i  ricevitori  di
          radiodiffusione televisiva. I  predetti  ricevitori  devono
          poter ricevere su tutti i canali  indicati  nella  suddetta
          tabella. 
    

                                                           TABELLA II
=====================================================================
       |   Limiti di    |          |        Tolleranze (kHz)
 Banda | frequenza (MHz)|  Canali  |---------------------------------
       |                |          |Limite inferiore|Limite superiore
=====================================================================	   
   I   |  da 47(*) a 68 | da A a B |               0|              1
       |                |          |             - 1|              0
---------------------------------------------------------------------	   
   -   |   da 81 a 88   |     C    |               0|              1
       |                |          |             - 1|              0
---------------------------------------------------------------------	   
  III  |  da 174 a 230  | da D a H2|               0|              1
       |                |          |             - 1|              0
---------------------------------------------------------------------
  IV-V |  da 470 a 862  |da 21 a 69|               0|              3
       |                |          |             - 3|              0
=====================================================================	   

    
          Nota 
            Per i ricevitori muniti di dispositivo  di  silenziamento
          del suono, atto a sopprimere la riproduzione sonora  quanto
          il segnale ricevuto non presenta le caratteristiche tipiche
          dei segnali televisivi, sono ammesse tolleranze di  0/-7  e
          7/0 MHz per le bande televisive inferiori a 300 MHz,  e  di
          0/-8 e 8/0 MHz per quelle superiori a  300  MHz.  Di  detto
          dispositivo devono, inoltre,  essere  muniti  i  ricevitori
          televisivi predisposti per la ricezione di  bande  speciali
          al di fuori di quelle riportate nella tab. II. 
            (*) Il limite inferiore della banda I puo'  anche  essere
          di 52,5 MHz in luogo di 47 MHz. 
            3.2.2. - Metodi di misura. 
            La misura deve essere eseguita secondo gli art. 37  e  38
          della Pubbl. 107-1 dell'IEC. La  frequenza  della  portante
          visione  del  generatore  di  segnali,  per   la   corretta
          sintonia, deve soddisfare i limiti indicati  nella  tabella
          II, di cui al punto 3.2.1. 
            3.3. - Frequenze intermedie e dell'oscillatore locale. 
            Nella tabella III sono riportati i valori delle frequenze
          intermedie   e   dell'oscillatore   dei    ricevitori    di
          radiodiffusione di tipo eterodina. 
    

                                                          TABELLA III
=====================================================================
                  |                         |  Frequenza oscillatore
       Tipo       |  Frequenza intermedia   |     locale rispetto
   di ricevitore  |       nominale          |    frequenza segnale
=====================================================================
  Radiofonico MA  |    da 450 a 470 kHz     |       superiore
  Radiofonico MF  |        10,7 MHz         |       superiore
  Televisivo      |     33,4 MHz suono      |       superiore".
                  |     38,9 MHz visione    |
---------------------------------------------------------------------				  

    
                              D.M. 27 agosto 1987 
 
           "§ 3. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE FREQUENZE. 
            §   3.1.   Bande   di   frequenza   per   ricevitori   di
          radiodiffusione sonora. 
            § 3.1.1. Limiti. 
            Le seguente nota sostituisce quella  corrispondente  alla
          tabella I dell'allegato A al decreto ministeriale 25 giugno
          1985: 
            Nota: Il limite di 283.5 kHz  per  le  onde  lunghe  puo'
          essere esteso a 343 kHz per i ricevitori predisposti per la
          ricezione dei canali di filodiffusione. 
            Le  prove  si  eseguono  con   eventuale   circuito   CAF
          disinserito. 
            Con ricevitori privi di morsetti d'antenna o con CAF  non
          disinseribile,  le  prove  vanno  eseguite  al  limite   di
          sensibilita'. 
            Per  i  ricevitori  di  radiodiffusione  sonora  di  tipo
          sintetizzato, controllati a  quarzo  o  da  dispositivi  di
          analoga stabilita' (per es. ceramici), non e' necessario il
          rispetto delle  tolleranze  interne  della  tabella  I  ('O
          kHz'), purche' essi siano in grado di ricevere su tutte  le
          frequenze portanti oggetto di canalizzazione internazionale
          (vedasi CARR GENEVA 1975 e CARR GENEVA 1984). 
            I limiti  interni  inferiori  e  superiori  0  (zero)  di
          tabella I non vengono applicati per ricevitori  a  sintonia
          continua MF, MA e MF+MA aventi le seguenti caratteristiche: 
              privi di morsetti d'antenna 
              senza alimentazione da rete 
              con un altoparlante e/o cuffie 
            § 3.1.2. Metodi di misura. 
            Vale  quanto   previsto   al   corrispondente   paragrafo
          dell'allegato A al decreto ministeriale 25 giugno 1985. 
            §  3.2.  Bande  di  frequenze   per   i   ricevitori   di
          radiodiffusione televisiva. 
            § 3.2.1. Limiti. 
            La  nota  di  tabella  II  dell'allegato  A  al   decreto
          ministeriale 25 giugno 1985 viene cosi' modificata: 
            Nel caso di ricevitori di radiodiffusione  televisiva  di
          tipo sintetizzato, controllati a quarzo o da dispositivi di
          analoga stabilita' (per es. ceramici) non e' necessario  il
          rispetto delle tolleranze interne di tabella II ('O  MHz'),
          purche' essi siano in grado  di  ricevere  sulle  frequenze
          portanti  di  tutti  i  canali  televisivi  indicati  nella
          tabella stessa. 
            Per i ricevitori di radiodiffusione televisiva muniti  di
          dispositivo di silenziamento del suono atto a sopprimere la
          riproduzione sonora quando il segnale ricevuto non presenta
          le  caratteristiche  tipiche  dei  segnali  televisivi   e'
          tollerata la ricezione su frequenze diverse  da  quella  di
          tabella II. 
            Va verificata la ricezione del canale C. 
            Le verifiche si eseguono con eventuale AFC inserita. 
            Il livello di segnale di prova ai morsetti d'antenna e': 
            70 dB (MicronV) su 75 (Omega). 
            * Il limite inferiore della banda I puo' essere  di  52.2
          MHz in luogo di 47 MHz. 
            § 3.2.2. Metodi di misura. 
            Vale  quanto   previsto   al   corrispondente   paragrafo
          dell'allegato A al decreto ministeriale 25 giugno 1985. 
            § 3.3. Frequenze intermedie. 
            La tabella III dell'allegato A al decreto ministeriale 25
          giugno 1985 nella colonna frequenza intermedia nominale per
          ricevitori televisivi viene completata come segue: 
            33.16 MHz suono 2 
            Alla tabella III dell'allegato A al decreto  ministeriale
          25 giugno 1985 si aggiunge la nota: 
            Nota: Frequenze intermedie diverse da quelle  di  tabella
          III devono essere autorizzate dal Ministero P.T.". 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
 
          Nota all'art. 1: 
            - Per il D.Lgs. n. 476/1992 si  veda  nelle  premesse  al
          presente decreto.