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LEGGE 29 novembre 1995, n. 516

Norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di saldatura.

note: Entrata in vigore della legge: 20-12-1995
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 20-12-1995
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  18  giugno  1986,  n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1986,  n.  462,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  "2-bis.  Sono  escluse  dalla  normativa  di cui all'articolo 5 del
decreto del Ministro delle finanze 1 agosto  1986,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  180  del  5  agosto  1986,  le  aziende  che
utilizzano l'alcool metilico per i soli processi di saldatura.
  2-ter. Con decreto del Ministro delle finanze,  previo  parere  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  sono
stabiliti le categorie di aziende che beneficiano  dell'esenzione  di
cui  al  comma  2-bis  e  i quantitativi, comunque non superiori a 60
litri annui, acquistabili  dalle  stesse  per  le  normali  attivita'
produttive".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 novembre 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
 Visto, il Guardasigilli: DINI
          Note all'art. 1:
             -  Il testo dell'art. 2 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1986,
          n.   462  (Misure  urgenti  in  materia  di  prevenzione  e
          repressione delle sofisticazioni alimentari), e  successive
          modifiche,   cosi'   come  ulteriormente  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art.  2.  -  1.  Gli  alcoli  metilico,  propilico   ed
          isopropilico   sono   soggetti   alla   disciplina  fiscale
          prescritta  per  i  benzoli,  toluoli,  xiloli  e  per  gli
          idrocarburi  paraffinici, olefinici e naftenici, cosi' come
          previsto  dal  decreto-legge  8  ottobre  1976,   n.   691,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 novembre
          1976, n. 786, nonche' dal decreto-legge 30 settembre  1982,
          n.  688,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27
          novembre 1982, n. 873.
             2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite
          le norme per il controllo della produzione,  del  deposito,
          della  circolazione  e  dell'impiego dei prodotti di cui al
          comma 1.
             2-bis. Sono escluse dalla normativa di  cui  all'art.  5
          del  decreto  del  Ministro  delle  finanze  1 agosto 1986,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  180  del  5  agosto
          1986,  le  aziende  che  utilizzano l'alcool metilico per i
          soli processi di saldatura.
            2-ter. Con decreto del  Ministro  delle  finanze,  previo
          parere   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, sono stabiliti le  categorie  di  aziende
          che  beneficiano  dell'esenzione  di cui al comma 2-bis e i
          quantitativi, comunque non  superiori  a  60  litri  annui,
          acquistabili   dalle   stesse   per  le  normali  attivita'
          produttive.
             3. (E' vietato l'impiego di alcole metilico,  propilico,
          isopropilico nella produzione di alimenti e bevande, sia da
          soli  che in miscela tra loro) (comma abrogato dall'art. 49
          della legge 22 febbraio 1994, n. 146).
             4. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,  i
          trasgressori  sono  puniti  con  la  pena  da 1 a 5 anni di
          reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile del
          trasporto dei  prodotti  indicati  nel  comma  3  senza  il
          documento  di  accompagnamento  prescritto, o con documento
          falso, alterato o contenente false indicazioni".
             - Il D.M. 1 agosto 1986 reca la disciplina fiscale degli
          alcoli metilico, propilico ed isopropilico.