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LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 19-3-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI
    PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
    OBBLIGHI COMUNITARI
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    ASSICURAZIONI
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    CAPO III
    PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
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    CAPO IV
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    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO V
    LAVORO
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  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VI
    AMBIENTE E AGRICOLTURA
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  • orig.
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
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    CAPO VII
    PRODUZIONE INDUSTRIALE
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  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VIII
    RELAZIONI DELLA COMUNITÀ
  • 58
  • 59
  • 60
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-3-1994

Art. 49

(Attuazione della direttiva 92/115/CEE in materia di solventi).
1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 246, è abrogato.
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni da emanare in via amministrativa ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, e ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, per l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/115/CEE.
Nota all'art. 49:
- Il D.L. 18 giugno 1986, n. 282 concerne misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari. Il comma 3 dell'art. 2, abrogato, recitava:
"3. È vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico nella produzione di alinenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro".
- Il decreto legislativo 4 febbraio 1993 n. 64, sui prodotti alimentari, all'art. 7 così dispone:
"Art. 7 (Decretazione). - 1. Con decreto del Ministro della sanità è data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunità europee per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.
2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina, nei limiti delle disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1".