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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 1995, n. 502

Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/2001)
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Testo in vigore dal:  13-12-1995 al: 21-8-2001
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei contenuti del contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario dell'unità sanitaria locale;
Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che prevede che gli ospedali costituiti in aziende ospedaliere abbiano gli stessi organi previsti per le unità sanitarie locali, con le stesse attribuzioni;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella riunione del 30 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;
Ritenuto di non adeguarsi al suddetto parere del Consiglio di Stato per quanto attiene la richiesta di precisare che la scadenza del contratto a termine dei direttori amministrativi e sanitari avviene, normalmente, entro tre mesi dalla scadenza del contratto del direttore generale, atteso che l'art. 3, comma 7, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che i direttori amministrativi e sanitari "cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale";
Sulla proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Contratto del direttore generale
1. La regione ed il direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nominato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, entro quindici giorni dall'atto di nomina sottoscrivono il contratto di lavoro predisposto dalla regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo e con le integrazioni di cui al successivo comma 5.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è costituito con contratto a termine della durata di cinque anni, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
3. Il direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento e da leggi e atti di programmazione regionale.
4. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro il direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente cui è stato preposto.
5. Al direttore generale è attribuito il trattamento economico omnicomprensivo individuato dalla regione in relazione ai seguenti parametri:
a) volume delle entrate di parte corrente della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera;
b) numero di assistiti e di posti letto;
c) numero di dipendenti.
Il trattamento economico annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c), non può risultare superiore a lire duecentomilioni e può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla regione, misurata mediante appositi indicatori. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C.
6. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di decadenza previsti dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
7. Per quanto non previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dal presente decreto si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.