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DECRETO-LEGGE 11 novembre 1995, n. 468

Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio nazionale, nonchè per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/11/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1996)
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Testo in vigore dal:  11-11-1995 al: 10-1-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio delle province della Sicilia e della Calabria per la tutela di specifici obiettivi ed al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di proseguire nell'attuazione del programma di sostituzione, con ulteriore personale delle Forze di polizia, dei contingenti di Forze armate impiegati nelle predette province, programma avviato con la sostituzione del contingente militare impiegato nella provincia di Napoli fin dai primi giorni del mese di settembre 1995;
Ravvisata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di disporre di più rapidi ed agili strumenti di reclutamento del personale, nonché di rafforzare talune strutture e funzioni, al fine di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata nei settori del controllo del traffico di stupefacenti e di apportare i necessari adeguamenti ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199, concernenti il riordino delle carriere del personale, rispettivamente, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 7 novembre 1995 e del 10 novembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, ad interim, Ministro di grazia e giustizia e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia e della Calabria fino al 31 dicembre 1995. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.
2. A decorrere dal 1 novembre 1995, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti delle province della Calabria saranno sostituiti con personale delle Forze di polizia in modo da pervenire alla loro integrale sostituzione entro il 31 dicembre 1995.
3. Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate tenendo conto del personale delle Forze armate effettivamente impiegato negli specifici servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nonché delle diverse modalità operative del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il personale delle predette Forze di polizia, nei contingenti numerici individuati ai fini di cui al comma 2, non può essere distolto dagli specifici servizi di vigilanza e controllo del territorio, salvo che siano venute meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.