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DECRETO-LEGGE 11 novembre 1995, n. 468

Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio nazionale, nonchè per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/11/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1996)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-11-1995
al: 10-1-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  25  luglio  1992, n. 349, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;
  Visto  il  decreto-legge  29  agosto 1994, n. 521, convertito dalla
legge 27 ottobre 1994, n. 559;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di utilizzare
contingenti  di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare
la  criminalita'  organizzata  nel  territorio  delle  province della
Sicilia  e  della Calabria per la tutela di specifici obiettivi ed al
fine  di  conseguire un piu' diffuso controllo dell'ordine pubblico e
di garantire la sicurezza dei cittadini;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di proseguire
nell'attuazione   del   programma   di  sostituzione,  con  ulteriore
personale  delle  Forze  di  polizia, dei contingenti di Forze armate
impiegati   nelle   predette   province,  programma  avviato  con  la
sostituzione  del  contingente  militare impiegato nella provincia di
Napoli fin dai primi giorni del mese di settembre 1995;
  Ravvisata,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di
disporre  di  piu'  rapidi  ed  agili  strumenti  di reclutamento del
personale, nonche' di rafforzare talune strutture e funzioni, al fine
di  intensificare  la  lotta  contro  la criminalita' organizzata nei
settori  del  controllo del traffico di stupefacenti e di apportare i
necessari  adeguamenti ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198,
e  n.  199,  concernenti  il  riordino  delle carriere del personale,
rispettivamente,   dell'Arma  dei  carabinieri  e  della  Guardia  di
finanza;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 7 novembre 1995 e del 10 novembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e,  ad  interim,  Ministro  di  grazia e giustizia e dei
Ministri  dell'interno  e  della  difesa,  di concerto con i Ministri
delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge  25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle
province  della  Sicilia e della Calabria fino al 31 dicembre 1995. I
comandi  militari  di  regione, competenti per territorio, provvedono
alle  spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti
dai  comuni  o dai privati al personale militare impiegato, in deroga
alle  vigenti  norme,  anche  per  quanto  attiene alle tariffe ed ai
limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette
norme.
  2.  A  decorrere  dal  1  novembre  1995, i contingenti delle Forze
armate  messi  a  disposizione  dei  prefetti  delle  province  della
Calabria  saranno  sostituiti con personale delle Forze di polizia in
modo  da  pervenire  alla  loro  integrale  sostituzione  entro il 31
dicembre 1995.
  3.  Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate tenendo conto
del  personale  delle  Forze  armate  effettivamente  impiegato negli
specifici servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nonche'
delle  diverse  modalita'  operative  del  personale della Polizia di
Stato,  dell'Arma  dei  carabinieri  e  della  Guardia di finanza. Il
personale  delle  predette Forze di polizia, nei contingenti numerici
individuati ai fini di cui al comma 2, non puo' essere distolto dagli
specifici  servizi di vigilanza e controllo del territorio, salvo che
siano venute meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.