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DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1995, n. 443

Disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonchè per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-10-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1996)
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Testo in vigore dal: 29-10-1995
al: 27-12-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per assicurare l'attivita' delle emittenti televisive e
sonore,  autorizzate  in  ambito  locale, nonche' per disciplinare le
trasmissioni televisive in forma codificata;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 1995;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                          Emittenti locali
  1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422,
e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti
per  la  radiodiffusione  televisiva  in ambito locale e dei connessi
collegamenti  di  telecomunicazione  di cui all'articolo 32, comma 1,
della  legge  6  agosto  1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti
autorizzate   alla   prosecuzione  stessa,  fino  al  rilascio  della
concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda".
  2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422,
e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti
per   la  radiodiffusione  sonora  e  dei  connessi  collegamenti  di
telecomunicazione,  di  cui  all'articolo  32, comma 1, della legge 6
agosto  1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla
prosecuzione  stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino
alla reiezione della domanda".
  3.  Il  rilascio  della concessione o la reiezione della domanda di
cui ai commi 1 e 2 dovra' avvenire entro il 30 luglio 1995.
  4.  Il  comma  1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
come  modificato  dall'articolo  11-bis  del  decreto-legge 27 agosto
1993,  n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422, e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Le  amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali,
gli  altri  enti  pubblici,  compresi quelli economici, questi ultimi
limitatamente alla pubblicita' diffusa sul territorio nazionale, sono
tenuti  a  destinare  alla pubblicita' su emittenti televisive locali
operanti  nei  territori  dei  Paesi  dell'Unione europea, nonche' su
emittenti  radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei
medesimi  Paesi,  almeno  il  15  per  cento delle somme stanziate in
bilancio  per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie
attivita'.  Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a
rilevanza  regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti
a  destinare,  relativamente  alla  pubblicita' non diffusa in ambito
nazionale,  almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio,
per   le   campagne  pubblicitarie  e  di  promozione  delle  proprie
attivita', su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei
territori dei Paesi dell'Unione europea".
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto, l'articolo 4 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  27  marzo  1992,  n.  255, deve essere
adeguato alle disposizioni del presente decreto.